E - COMMERCE Problemi definitori ed aspetti generali della normativa di riferimento sul commercio elettronico
Il commercio elettronico, nato con l'avvento di Internet e parte rilevante della new economy, è un fenomeno che ha inciso profondamente sulle nostre abitudini di acquistare e richiedere servizi. Per rendersene conto, è sufficiente visitare uno dei numerosi negozi on-line che pubblicano i propri cataloghi e listini prezzi in cui, per scegliere il prodotto desiderato basta un click, ma per comprenderlo fino in fondo è necessario riflettere anche sui mutamenti sociologici intervenuti negli ultimi vent'anni, perchè sarebbe riduttivo pensare a questa nuova forma di acquisto in termini squisitamente economici.
L'e-commerce, infatti, non è solo un nuovo metodo di compravendita: da materia per esperti del settore tecnologico è diventato oggetto di studio e interesse da parte di numerosi giuristi desiderosi di definirlo e regolamentarlo.
Questo breve studio, naturalmente non ha l'ambizione di fornire un quadro completo del fenomeno, ma lo scopo di analizzare brevemente come il commercio elettronico sia un argomento talmente complesso che in passato sono sorti problemi perfino quando si è trattato di definirlo.
Prima di tutto, se pensiamo alla vastità della rete web, non ci sarà difficile comprendere che per disciplinare l'e-commerce non è sufficiente intervenire a livello nazionale. Internet non ha confini materiali e questa caratteristica rende necessaria un'integrazione normativa a livello comunitario e internazionale al fine di armonizzare le legislazioni ed evitare disparità di trattamento.
In Italia, pur comprendendo la necessità di una disciplina completa e coordinata, non è stato realizzato nessun intervento concreto. I provvedimenti che si sono succeduti nel tempo sono frutto dell'urgenza, con l'unico risultato di aver creato una gran confusione interpretativa.
-Un primitivo cenno al commercio elettronico è riscontrabile nel dlgs. 15 gennaio 1992 n. 50 che ha dato attuazione alla direttiva n. 85/577/CEE in materia di tutela del consumatore in caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali. Incluso dall'art. 9 tra le "Altre fome speciali di vendita", il termine commercio elettronico non appare nel testo del decreto che si limita a stabilire la sua applicabilità "anche ai contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi negoziati fuori dai locali commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonchè ai contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici".
-La prima definizione ufficiale del termine la dobbiamo alla comunicazione n. 157 del 15 aprile 1997 della Commissione Europea: "Il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività commerciali per via elettronica. Basato sull'elaborazione e la trasmissione dei dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, esso comprende attività disparate quali: commercializzazione di merci e servizi per via elettronica, distribuzione online di contenuti digitali; effettuazione per via elettronica di operazioni quali trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, emissione di polizze di carico, vendite all'asta, progettazione e ingegneria in cooperazione; online surcing; appalti pubblici per via elettronica, vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita. Il commercio elettronico comprende prodotti (ad es. prodotti di consumo, apparecchiature specialistiche per il settore sanitario), servizi (ad es. servizi di informazione, servizi giuridici e finanziari), attività di tipo tradizionale (ad es. l'assistenza sanitaria e l'istruzione) e di nuovo tipo (ad es. centri commerciali virtuali)."
-In Italia la prima vera occasione di creare una disciplina interna dedicata all'e-commerce risale al dlgs. n. 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 159". Ma i risultati sono stati deludenti.
In questo decreto il commercio elettronico è classificato tra le forme di vendita effettuate tramite altri sistemi di comunicazione, disciplinate nell'art. 18. L'unico riferimento esplicito emerge nell'art. 21, che però non detta una normativa specifica in materia, ma affida al Ministero dell'Industria il compito di promuovere e diffondere il commercio elettronico, con una particolare attenzione alla tutela del consumatore.
-E' stata necessaria la circolare n. 3487/C del 01.06.2000 del Ministero Industria Commercio e Artiginato per integrare lo scarno contenuto decreto.
-A breve distanza di tempo, il dlgs. del 22 maggio 1999 n. 185, che ha dato attuazione alla direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, si è preoccupato di precisare l'ambito di applicazione della normativa, i settori esclusi, le informazioni che devono essere trasmesse al consumatore, l'esercizio del diritto di recesso, le modalità di pagamento, le tutele a favore del consumatore e le sanzioni applicabili in caso di violazione delle suddette prescrizioni da parte del fornitore. Anche in questo testo legislativo però non si parla esplicitamente di commercio elettronico; il termine lo può ricavare solo indirettamente dalle definizioni contenute nei vari articoli del decreto. L''art 1, al punto d), in particolare, definisce "tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti", rinviando, per le tecniche contemplate, all'allegato 1 che ricomprende, tra le altre, l'utilizzo della posta elettronica.
-Il contributo più importante è stato fornito, senza dubbio alcuno, dalla Direttiva 2000/31/CE "relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico"), che al punto 17) della premessa precisa, riguardo ai servizi della società dell'informazione: "Tale definizione ricopre qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi."
Scopo della direttiva: "... creare un quadro giuridico inteso ad assicurare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli Stati membri ..." , realizzare un mercato libero e una giurisprudenza comune in materia, pur nel rispetto delle diversità esistenti tra i vari Stati, con un'apertura verso le legislazioni dei paesi extraeuropei per scongiurare l'esclusione dal commercio mondiale. E' intuibile come sia difficile, tuttavia, avere uniformità legislativa all'interno di una Comunità che ricorre alla sola legislazione di indirizzo e di cui fanno parte paesi con tradizioni giuridiche così diverse. Un risultato importante è però da evidenziare: la Commissione Europea, nella sua relazione del 21 novembre 2003 sull'applicazione della Direttiva da parte degli Stati membri, ha messo in evidenza la diminuzione dei ricorsi giudiziari in materia di commercio elettronico, sintomo di un quadro giuridico chiaro e adeguato alla nuova società informatica.
-Il dlgs. 9 aprile 2003 n. 70 ha dato attuazione alla menzionata direttiva 2000/31/CE "relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico."
Finalità del decreto, sulla scia delle direttiva menzionata, è la promozione della libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, compreso il commercio elettronico. Dalla lettura del testo si evince la chiara volontà del legislatore di porre limiti stringenti all'attività del fornitore, dagli obblighi di informazione che deve rendere facilmente accessibili ai destinatari del servizio e alle autorità, all'obbligo, in caso di trasmissione di comunicazioni commerciali non sollecitate, di informare il ricevente che può opporsi al ricevimento futuro di simili comunicazioni.
Di particolare interesse è la disiplina procedurale che conduce alla conclusione e al perfezionamento del contratto, compreso quello on-line e contemplata dall'art. 12, che al comma 3 prevede che le clausole e la conclusione del contratto devono essere messe a disposizione del destinatario in modo da consentirne la memorizzazione e la riproduzione, anche se la vera novità è la configurazione della responsabilità del provider, soggetto che fornisce l'accesso alla rete telematica a terzi.
-E' necessario in ultimo menzionare le normative più recenti, che pur non avendo come oggetto specifico di disciplina il commercio elettronico, con questo si intrecciano, regolandone aspetti specifici:
-Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 "Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2002;
-Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
-Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005;
-Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 -
-Decreto 2 novembre 2005 “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del. 15 novembre 2005;
-Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2006;
- art 16 del Decreto legge 29 novembre 2008 , n. 185 convertito nella legge n. 2 del 2009 che prevede l'obbligatorietà della PEC per soggetti specifici e disciplina le modalità di pubblicazione degli elenchi pubblici delle caselle di posta certificata.
-Direttiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.