la contestazione immediata ex art 201 codice della strada

Le conseguenze della mancata contestazione immediata, ex art. 201 cds, delle violazioni del codice della strada sotto il profilo della legittimità del procedimento sanzionatorio e della sanzione comminata
 
Approfondimento a cura di
 
 
avvocato del Foro di Trieste
 
 
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di Carmela De Mattia
 
avvocato del Foro di Lecce
 
 
MANCATA CONTESTAZIONE IMMEDIATA  DI UNA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E ANNULLAMENTO DEL VERBALE
 
 
Con la Legge n. 689/1981 il legislatore mira essenzialmente a garantire effettività alla tutela giudiziaria del cittadino, consentendo al presunto trasgressore di opporre ricorso davanti ad un giudice imparziale nel pieno contradditorio con le Forze dell’Ordine.

In tale contesto assumono una particolare importanza gli atti svolti dalle autorità nel momento dell’accertamento della violazione e, più nello specifico, il verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto dal pubblico ufficiale, poiché fino a querela di falso, costituisce prova dei fatti avvenuti in sua presenza così come delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti.
 
Ebbene, è in tale ottica garantista che l’art. 200, comma 1 del C.d.S. dispone espressamente, ove possibile, l’obbligo d’immediata contestazione della violazione delle norme del codice della strada.
Più in particolare, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la contestazione immediata ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio in quanto strumentale al pieno esercizio del diritto di difesa del trasgressore; la sua omissione, senza un giustificato motivo rappresenta una violazione di legge che costituisce causa di annullamento della contravvenzione oltre ad inficiare la legittimità di tutti i successivi atti del procedimento amministrativo (Cass. Civ. n. 4010/2001).
 
Infatti, in base all’art. 201, comma 1 del C.d.S., tale regola può subire una deroga solo ove non sia  concretamente possibile procedere con la contestazione immediata e, comunque anche in tale caso, l’agente ha l’obbligo giuridico di redigere il verbale indicando da subito gli estremi precisi e dettagliati della violazione insieme ai motivi per i quali non gli è stato possibile effettuarla immediatamente.
 
La valutazione dei casi di “contestazione impossibile” è di competenza del giudice dell’opposizione chiamato a verificare la legittimità dell’operazione effettuata dagli accertatori, e ove questi ritenga con prudente apprezzamento che la contestazione immediata eccepita innanzi a lui dal trasgressore, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso, dovrà pronunciarsi annullando il verbale di violazione ( Cass. Civ., n. 8869/2001).
 
Tra le ipotesi più frequenti ove la contestazione immediata non si verifica, vi è quello di impossibilità di inseguimento del veicolo del trasgressore in seguito ad una violazione del codice della strada per eccesso di velocità accertata mediante autovelox. L’art. 384 C.d.S. enumera a titolo esemplificativo una serie di casi di impossibilità di operare la contestazione immediata per i quali l’indicazione nel verbale esclude ex se l’esistenza di un margine di apprezzamento in sede giudiziaria esonerando a priori gli agenti accertatori dall’onere di addurre ulteriori giustificazioni.
 
A tale proposito, si osserva che la Suprema Corte di Cassazione si è più volte pronunciata sull’incompetenza del Giudice di Pace a censurare l’organizzazione del servizio di vigilanza e a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni perché non consone a effettuare la contestazione immediata; i giudici di legittimità hanno, infatti, dichiarato che il provvedimento sanzionatorio redatto dal pubblico ufficiale non può essere annullato in base ad una causa di illegittimità che non risulti desumibile dall’atto bensì solo qualora vi sia un difetto di motivazione o una motivazione meramente apparente riguardo all’impossibilità di effettuarla (sul punto: Cass. Civ., n. 19777/2006; Cass. Civ. n. 2206/2007).

Secondo i giudici di legittimità deve esservi una continuità spazio-temporale tra l’accertamento e la contestazione al presunto trasgressore, che non per forza si traduce nell’immediato arresto della marcia del veicolo ma va intesa nel senso di una ragionevole continuità temporale e spaziale tra il momento dell’illecito e quello in cui il trasgressore reso edotto della violazione, viene messo in condizione di difendersi e rendere  dichiarazioni che saranno inserite nel verbale (Cass. Civ., n. 22364/2008).
 
In alternativa alla contestazione immediata, e solo ove questa non sia possibile, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati, trasgressore e obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa, entro il termine di novanta giorni dall’accertamento per i residenti nello Stato italiano e trecentosessanta giorni per i residenti all’estero. Ai sensi dell’art. 14 della L. 689/81, l’obbligazione del debitore si estingue se non notificata nel termine prescritto.
 
Anche per quanto attiene le violazioni del codice della strada accertate mediante autovelox, la Cassazione ha recentemente modificato il proprio orientamento che escludeva a priori la contestazione immediata, pronunciandosi in favore di questa, ove possibile, rilevando come alcuni apparecchi registrino l’illecito contestualmente al suo verificarsi.
 
Sulla questione è poi intervenuto il legislatore disponendo una deroga all’obbligo de quo per le violazioni accertate mediante apparecchi di controllo del traffico installati su una serie di strada individuate espressamente con decreto prefettizio per ciascuna provincia. Tali strade sono individuate in base al tasso d’incidenti e alle concrete possibilità di fermare il veicolo per una contestazione immediata.  
 
Ne deriva che l’inserimento di un tratto stradale nell’elenco di legge è condizione di legittimità dell’utilizzo di sole apparecchiature di rilevamento a distanza dell’infrazione poiché per queste è appurato che non risulta materialmente possibile il fermo, negli altri casi invece il verbale sarà annullabile in caso di mancata contestazione immediata (Cass. Civ., n. 21091/2010; Cass. Civ., n. 2388272011).
 
Tuttavia, non ci si può esimere dal considerare che il diritto di difesa del trasgressore è tutelato anche nel caso in cui si tratti di una strada contemplata dal decreto prefettizio, poiché dinanzi al Giudice può essere sempre fatta valere l’illegittimità del decreto in favore della disapplicazione, chiaramente, ove se ne ravvisino i presupposti(Cass. Civ., n. 3701/2011).
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