L'art. 2598 c.c. disciplina le forme della concorrenza sleale nell'ambito del Capo I del Titolo X relativo alla disciplina della concorrenza.
L'art. 2598 c.c. prevede comportamenti tipici di concorrenza sleale ed una clausola generale idonea ad abbracciare comportamenti, anche non tipizzati, che, tuttavia, integrino gli estremi della concorrenza sleale.
Costituiscono comportamenti tipici di concorrenza sleale: l'uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri e l'imitazione servile dei prodotti di un concorrente.
Del pari costituiscono atti di concorrenza sleale la diffusione di notizie ed apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito o l'appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente.
L'art. 2598 c.c., come detto, contempla, infine, una clausola generale idonea a ricomprendere tutti gli ulteriori atti di concorrenza sleale non tipizzati.
Costituisce, così, concorrenza sleale il valersi di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'azienda altrui.
I principali rimedi contro gli atti di concorrenza sleale sono contemplati agli artt. 2599 c.c. e 2600 c.c. dove si prevede che la sentenza che accerta il compimento di atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione edà gli opportuni provvedimenti per eliminarne gli effetti.
L'art. 2600 c.c., infine, prevede che chiunque sia danneggiato da atti di concorrenza sleale posti in essere con dolo o colpa possa naturalmente chiedere il risarcimento del danno.
La normativa codicistica sulla concorrenza sleale
Codice Civile
Art. 2598
Atti di concorrenza sleale.
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [ 2563 ss., 2569 ss.] e dei diritti di brevetto [ 2584 ss.], compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
Art. 2599
Sanzioni.
La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinchè ne vengano eliminati gli effetti [ 2600].
Art. 2600
Risarcimento del danno.
Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni.
In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.
Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.
Vedi la giurisprudenza sulla concorrenza sleale