Cassette di sicurezza la disciplina la normativa e la giurisprudenza

 

Il servizio di cassette di sicurezza è disciplinato, come contratto, dagli artt. 1839 e ss. c.c.. L'art. 1839 c.c., in particolare, che prevede la responsabilità della banca nei confronti dei clienti, dispone che, nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.
Per quel che concerne le cassette di sicurezza il filone giurisprudenziale più cospicuo riguarda il livello di diligenza richiesto alla banca ed il conseguente grado di responsabilità e la questione relativa alla validità delle clausole con le quali le banche, talvolta, limitano la propria responsabilità entro un determinato massimale di valore. Sotto il primo profilo, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che la banca, per liberarsi dall'obbligo di risarcire i danni subiti dal cliente la cui cassetta di sicurezza sia stata svaligiata, ha l'obbligo di provare il verificarsi del caso fortuito che non può certo essere integrato dal fatto del furto.
Per quanto attiene alla seconda questione la giurisprudenza prevalente ritiene che siano nulle, per violazione dell'art. 1229 c.c., le clausole con le quali le banche limitano la propria responsabilità entro un determinato massimale.
In giurisprudenza si è anche sviluppato un filone relativo ai limiti d'ammissibilità della prova testimoniale sul contenuto della cassetta di sicurezza.

Di seguito riportiamo le norme del c.c. sulle cassette di sicurezza e recenti massime di giurisprudenza.


cassette di sicurezza: la normativa

Codice Civile
Art. 1839
Cassette di sicurezza.
Nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.

Art. 1840
Apertura della cassetta.
Se la cassetta è intestata a più persone, l'apertura di essa è consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione. In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.

Art. 1841
Apertura forzata della cassetta.
Quando il contratto è scaduto, la banca, previa intimazione all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può chiedere al tribunale l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione può farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le cautele che il tribunale (1) ritiene opportune.
Il tribunale può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese.

cassette di sicurezza: la giurisprudenza

cassette di sicurezza: la colpa grave della banca in caso di furto
Dovendo l'esercizio dell'attività bancaria ispirarsi al criterio di alta diligenza professionale è configurabile la colpa grave e conseguente responsabilità della banca in caso di inadempimento derivante dall'omessa o insufficiente predisposizione delle cautele e delle misure atte a prevenire i furti dei beni custoditi nelle cassette di sicurezza concesse.

Corte appello Milano, 02 luglio 2005

cassette di sicurezza: la colpa grave della banca in caso di furto salvo il caso fortuito
La Banca è responsabile per colpa grave per omessa o insufficiente predisposizione delle cautele idonee a prevenire la sottrazione dei beni custoditi, salvo che non provi l'intervento di un fatto eccezionale integrante il caso fortuito. Che l'avvenuto furto abbia assunto carattere di violenza tale da farlo trasmodare in rapina non muta la situazione in presenza di una dimostrata serie di manchevolezze nella gestione del servizio da parte della banca (tale è la penalmente accertata collusione del vicedirettore della Banca con i malviventi che ha consentito loro di penetrare facilmente nel caveau e di perpetrare il reato, senza essere fermati da sistemi di sicurezza e di allarme di cui pure la banca disponeva; è risultato inoltre che le porte di ingresso non presentavano forzature di sorta né che vi erano in servizio guardie giurate, che degli allarmi quello centrale era stato spento durante la sosta pasto cioè al momento della rapina e che quello collegato costantemente con la Pretura non aveva funzionato.

Corte appello Milano, 02 luglio 2005

cassette di sicurezza: la nullità della clausola limitativa delle responsabilità entro il massimale
La clausola che limiti la responsabilità della Banca al valore indicato come massimale non è legittima in quanto è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità al debitore per dolo o colpa grave.

Corte appello Milano, 02 luglio 2005

cassette di sicurezza: la nullità della clausola limitativa delle responsabilità entro il massimale
Nel caso di furto nelle cassette di sicurezza di una banca, quest’ultima è tenuta a risarcire il danno subito dal cliente. A nulla rileva l’eventuale limitazione di responsabilità della banca ad un massimale stabilito contrattualmente in quanto inerente l’esercizio dell’attività professionale a cui la diligenza deve essere rapportata. Ne consegue che, dovendo l'esercizio dell'attività bancaria ispirarsi al criterio di alta diligenza professionale di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., è configurabile la colpa grave, e la conseguente responsabilità della banca in caso di inadempimento derivante dall'omessa o insufficiente predisposizione delle cautele e delle misure atte a prevenire i furti dei beni custoditi nelle cassette di sicurezze concesse, previo contratto, in uso dalle banche ai clienti..

Corte appello Milano, 14 giugno 2005

cassette di sicurezza: in caso di furto responsabile la banca se non prova il caso fortuito
La banca è responsabile per il furto nelle cassette di sicurezza per colpa grave per omessa o insufficiente predisposizione di cautele idonee a prevenire la sottrazione dei beni custoditi salvo che non provi l’intervento di un fatto eccezionale integrante il caso fortuito.

Corte appello Milano, 14 giugno 2005

cassette di sicurezza: non è sufficiente ad escludere la responsabilità della banca la descrizione delle misure di sicurezza adottate se, nonostante tutto, il furto si verifica
In tema di responsabilità della banca verso l'utente nell'esercizio del servizio delle cassette di sicurezza, nel caso di sottrazione dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza a seguito di furto - che non costituisce caso fortuito, in quanto è evento prevedibile, in considerazione della natura della prestazione dedotta in contratto grava sulla banca l'onere di dimostrare che l'inadempimento dell'obbligazione di custodia è ascrivibile ad impossibilità della prestazione ad essa non imputabile e, al fine di escludere la colpa, è insufficiente la generica prova della diligenza, essendo esteso detto onere probatorio sino al limite della dimostrazione dell'assenza di qualunque colpa, anche in quanto la prestazione alla quale è tenuta la banca ricade nella sua sfera di controllo, con la conseguenza che il creditore neppure ha la possibilità di identificare nel suo contenuto l'atto colposo che ha determinato l'inadempimento. (In applicazione del succitato principio, la Corte cass. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non adempiuto l'onere probatorio gravante sulla banca, dato che questa si era limitata ad indicare le misure di sicurezza predisposte per evitare l'accesso al caveau, senza spiegare e giustificare le ragioni della loro inidoneità ad impedire l'accesso dei ladri nel locale).

Cassazione civile , sez. I, 05 aprile 2005 , n. 7081


cassette di sicurezza: la nullità della clausola limitativa delle responsabilità entro il massimale
Nel servizio bancario delle cassette di sicurezza, la clausola che contempli la concessione dell'uso della cassetta per la custodia di cose di valore non eccedente un determinato ammontare, facendo carico al cliente di non inserirvi beni di valore complessivamente superiore, e che, correlativamente, neghi oltre detto ammontare la responsabilità della banca per la perdita dei beni medesimi, lasciando gravare sul cliente gli effetti pregiudizievoli ulteriori, integra un patto limitativo non dell'oggetto del contratto, ma del debito risarcitorio della banca, ed è pertanto soggetta alla disposizione dell'art. 1229 c.c. in tema di nullità dell'esclusione o delimitazione convenzionale della responsabilità del debitore per i casi di dolo o colpa grave; ne consegue che, una volta che il cliente abbia fatto uso delle naturali potenzialità del contratto - la cui funzione tipica consiste nel mettere a disposizione una complessa struttura materiale, tecnica ed organizzativa, idonea a realizzare condizioni di sicurezza, superiori a quelle raggiungibili dal cliente nella sua sfera privata - non è configurabile, da parte sua, una violazione del dovere di buona fede per il solo fatto che egli abbia omesso di informare la banca in ordine ai beni immessi e al loro valore, nè tale mancata comunicazione è suscettibile di circoscrivere l'obbligo risarcitorio della banca sotto il profilo della imprevedibilità del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1225 c.c.

Cassazione civile , sez. I, 29 luglio 2004 , n. 14462


cassette di sicurezza: il cliente non deve dare informazioni sul valore dei beni inseriti
Non è configurabile, in caso di furto degli oggetti immessi in una cassetta di sicurezza, una esclusione o una limitazione dell'obbligo risarcitorio della banca, che si fondi sull'assenza di esplicite informazioni da parte dell'utente circa l'uso intensivo della cassetta, non essendo ascrivibili al cliente doveri di informativa in tal senso.

Cassazione civile , sez. I, 29 luglio 2004 , n. 14462

cassette di sicurezza: è il cliente che deve provare il contenuto della cassetta ed il valore dei beni
Compete a colui che reclama la restituzione dei beni (ipoteticamente) immessi nella cassetta o il loro controvalore nei limiti di cui al massimale previsto dal contratto, la prova del danno e la dimostrazione della sua entità, in quanto il massimale non costituisce alcuna presunzione al riguardo.

Tribunale Napoli, 28 maggio 2003

cassette di sicurezza: il grado della diligenza richiesta alla banca
In tema di responsabilità della banca verso l'utente nell'esercizio del servizio delle cassette di sicurezza, il parametro di valutazione di detta responsabilità, individuato dall'art. 1839 c.c. nella idoneità dei locali ed integrità della cassetta, salvo il caso fortuito, deve necessariamente raccordarsi con quanto previsto in tema di clausole di esonero dalla responsabilità dall'art. 1229 c.c., secondo cui è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, nonché con il principio di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., il quale stabilisce che, per le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata; ne consegue che, dovendo l'esercizio dell'attività bancaria (per la sua natura derivante dal modo in cui l'attività è "autorizzata" e "riservata" agli istituti di credito e disciplinata dal legislatore) ispirarsi al criterio di alta diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., è configurabile la colpa grave, e la conseguente responsabilità della banca, in caso di inadempimento derivante dall'omessa o insufficiente predisposizione delle cautele e delle misure atte a prevenire i furti dei beni custoditi nelle cassette.

Cassazione civile , sez. I, 07 marzo 2003 , n. 3389


cassette di sicurezza: il furto non è caso fortuito
Posto che, in vista della prevedibilità dell'evento, l'esimente del caso fortuito non ricorre nell'ipotesi di furto nelle cassette di sicurezza, la banca è responsabile per colpa grave per omessa o insufficiente predisposizione di cautele idonee a prevenire la sottrazione dei beni custoditi.

Cassazione civile , sez. I, 07 marzo 2003 , n. 3389

cassette di sicurezza: la nullità della clausola limitativa delle responsabilità entro il massimale
Sono nulle, ai sensi del comma 1 dell'art. 1229 c.c., le clausole inserite nei contratti relativi al servizio bancario delle cassette di sicurezza, che vietano di depositare cose che abbiano un valore superiore ad un determinato ammontare e limitano, in relazione a tale cifra, la responsabilità della banca pure per dolo o colpa grave.

Cassazione civile , sez. I, 07 marzo 2003 , n. 3389

cassette di sicurezza: è vessatoria la clausola limitativa delle responsabilità entro il massimale
Nei contratti conclusi dalla banca col consumatore devono ritenersi abusive, ai sensi degli art. 1469 bis ss. c.c., le clausole che: (a) escludono la responsabilità della banca anche nei casi di dolo o colpa grave di quest'ultima, nel caso di sottrazione dei beni custoditi in cassette di sicurezza, per gli importi superiori al massimale dichiarato dal cliente; (b) consentono alla banca di recedere dal contratto senza preavviso e senza motivazione, ovvero con un preavviso inferiore a 15 giorni; (c) addossano al cliente le conseguenze sfavorevoli derivanti dallo smarrimento o dal furto del carnet di assegni, anche quando tali conseguenze siano ascrivibili alla trascuratezza della banca; (d) consentono alla banca, in deroga alle norme codicistiche, di opporre in compensazione ai crediti del cliente controcrediti illiquidi ed inesigibili; (e) prevedono soltanto in favore della banca la capitalizzazione trimestrale degli interessi; (f) escludono l'obbligo della banca di comunicare al cliente le variazioni sfavorevoli del tasso d'interesse passivo, quando questo sia indicizzato; (g) consentono alla banca di agire esecutivamente, direttamente e per l'intero sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari del conto; (h) consentono alla banca di modificare "ad nutum" le condizioni contrattuali per imprecisate "ragioni organizzative"; i) obbligano il cliente a consentire in via preventiva il trattamento da parte della banca dei propri dati personali; (l) escludono la responsabilità della banca per errori nella trasmissione di ordini, se non imputabili a suoi dipendenti; (m) attribuiscono alle scritture contabili della banca piena efficacia probatoria nei rapporti col cliente; (n) consentono alla banca di non avvisare il cliente del mancato pagamento di assegni e cambiali da questi posti all'incasso.

Corte appello Roma, sez. II, 24 settembre 2002

cassette di sicurezza: la banca risponde se un suo dipendente ha partecipato al furto
Ai sensi dell'art. 1229 c.c. in tema di nullità di clausole esonerative, o limitative, della responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, sussiste la responsabilità della banca per il maggior danno rispetto al limite convenzionalmente previsto con riguardo al servizio delle cassette di sicurezza, nella ipotesi in cui sia stata perpetrata, all'interno del caveau della stessa, una rapina alla quale abbia partecipato un suo dipendente, trovando applicazione, in tale ipotesi, l'art. 1228 c.c., a condizione che, con riferimento a siffatta partecipazione, sia fornita la dimostrazione - il cui onere incombe al danneggiato - di una relazione di occasionalità necessaria tra il fatto del dipendente e le mansioni a lui affidate, nel senso che queste abbiano reso possibile o, comunque, agevolato il comportamento produttivo del danno, restando, invece, irrilevante che tale comportamento abbia esorbitato dai limiti di dette mansioni. (Nella specie, alla stregua dell'indicato principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano escluso la sussistenza della colpa grave della banca, in considerazione della mancanza di prova in ordine al collegamento tra le informazioni fornite ai rapinatori dal dipendente della banca correo e la consumazione della rapina).

Cassazione civile , sez. I, 15 febbraio 2000 , n. 1682


cassette di sicurezza: vessatoria la clausola limitativa delle responsabilità entro il massimale
Sono vessatorie, in quanto escludono o limitano la responsabilità del contraente professionista nei confronti del consumatore, le clausole che attribuiscono alla banca facoltà di dare o meno esecuzione agli incarichi assunti nei confronti del cliente o di stabilire in modo discrezionale le modalità di esecuzione degli stessi, le clausole del contratto di servizio delle cassette di sicurezza che realizzano l'effetto di limitare la responsabilità della banca al massimale assicurativo dichiarato dal cliente, le clausole che autorizzano in maniera irrevocabile la banca al trattamento dei dati personali del cliente, le clausole sulla prestazione di servizi bancari e finanziari che escludono la responsabilità della banca per fatti non direttamente imputabili ad essa, le clausole che escludono la responsabiltà della banca per gli incarichi delegati ad un proprio corrispondente, le clausole che escludono la responsabilità della banca per il pagamento di assegni falsi qualora il cliente non abbia dato immediata comunicazione dello smarrimento o del furto dei moduli.

Tribunale Roma, 21 gennaio 2000

cassette di sicurezza: l'ammissibilità della prova testimoniale sul contenuto della cassetta
Nel servizio bancario delle cassette di sicurezza, è inammissibile la prova testimoniale quando i fatti oggetto di prova, con particolare riferimento ai valori contenuti nella cassetta al momento del furto, siano indicati in modo generico.

Cassazione civile , sez. I, 29 settembre 1999 , n. 10807


cassette di sicurezza: responsabile la banca se, nonostante le moderne tecnologie, il furto si è perpetrato
In tema di responsabilità della banca per furto del contenuto di una cassetta di sicurezza, deve ritenersi articolata in modo da rendere possibile la verifica del relativo processo logico e come tale non affetta da contraddittorietà ed inadeguatezza, la motivazione, con cui un giudice di merito reputa sufficiente ad integrare gli estremi della "colpa grave" contemplata dall'art. 1229 c.c., l'omessa predisposizione da parte della banca di un servizio di vigilanza "affidato ad elementi umani", idoneo a rilevare tempestivamente l'esecuzione dell'impresa criminosa, argomentando dalla circostanza che, malgrado la presenza di attrezzature rispondenti ai più evoluti perfezionamenti tecnologici in tema di sicurezza, i ladri abbiano avuto la possibilità di penetrare e di trattenersi a lungo nei locali dell'istituto bancario (nella specie dal pomeriggio di un venerdì alla mattina del lunedì successivo), svaligiando ben 545 casette di sicurezza.

Cassazione civile , sez. I, 10 settembre 1999 , n. 9640

cassette di sicurezza: la nullità della clausola limitativa delle responsabilità entro il massimale
Sono nulle, poiché in violazione dell'art. 1229 c.c., le clausole che vietano, nell'utilizzazione delle cassette di sicurezza, di depositare cose che abbiano un valore superiore ad un determinato ammontare e limitano, in relazione a tale cifra, la responsabilità della banca pure per dolo o colpa grave.

Cassazione civile , sez. I, 10 settembre 1999 , n. 9640

cassette di sicurezza: valutazione della responsabilità della banca
È responsabile per colpa grave la banca che non abbia predisposto accorgimenti tecnici tali da evitare che dei ladri, introdottisi nottetempo nei locali della stessa, abbiano avuto il tempo di trattenervisi tanto da svaligiare cinquecentoquarantacinque cassette di sicurezza.

Cassazione civile , sez. I, 10 settembre 1999 , n. 9640

cassette di sicurezza: la prova testimoniale del contenuto della cassetta
Nel servizio bancario delle cassette di sicurezza, è ammissibile la prova testimoniale sui beni contenuti nella cassetta, non potendo la testimonianza essere negata in considerazione del suo probabile esito negativo per l'inverosimiglianza dei fatti che si intendono provare ovvero per la ritenuta inidoneità del teste a farne un resoconto preciso.

Cassazione civile , sez. I, 10 settembre 1999 , n. 9640

cassette di sicurezza: la nullità della clausola limitativa delle responsabilità entro il massimale
Nel servizio della cassetta di sicurezza la clausola del contratto che dispone l'uso della cassetta per la custodia di cose di valore complessivo non superiore ad un certo limite, con l'obbligo dell'utente di non conservare nella cassetta medesima cose aventi un valore superiore a tale importo, in correlazione alla previsione che, in ipotesi di danno subito dal cliente, l'ammontare dell'obbligazione risarcitoria della banca sia limitata a valore, è nulla ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 1229 comma 1 c.c.

Corte appello Roma, 07 dicembre 1998

cassette di sicurezza: la nullità della clausola limitativa delle responsabilità entro il massimale
La clausola del contratto di custodia nelle cassette di sicurezza ove è disposto che l'uso della cassetta è concesso per la custodia di cose di valore complessivo non superiore ad un certo limite, in correlazione con l'altra secondo la quale, in caso di risarcimento del danno verso l'utente, dovrà tenersi conto della precedente clausola, si qualifica come attinente alla limitazione della responsabilità, sotto il profilo della limitazione del risarcimento dovuto, ed è pertanto nulla nel caso in cui l'inadempimento della banca sia conseguenza di dolo o colpa grave.

Cassazione civile , sez. III, 10 febbraio 1998 , n. 1355.

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