Contratto d'agenzia la redazione del contratto d'agenzia ed il rinvio agli AAEE di settore

 

I contratti d'agenzia sono usualmente regolati da diverse fonti normative, il contratto individuale, il codice civile e, sovente, anche gli Accordi Economici di settore. E', infatti, uso comune quello di inserire, tra le clausole del contratto d'agenzia, quella del rinvio generico agli AAEE pro tempore vigenti. Si tratta di un rinvio mobile che espone il contratto d'agenzia individuale stipulato ad una mutevole portata dispositiva e ad una perenne incertezza in ordine ai contenuti.
Peraltro la giurisprudenza di Cassazione ha sovente espresso il principio per cui gli accordi economici collettivi si applicano ai contratti d'agenzia anche in mancanza di una norma di rinvio, ove le parti abbiano implicitamente espresso la volontà di aderirvi (ad esempio accantonando il Firr presso l’Enasarco).
In particolare, nell'ambito dei contratti d'agenzia, la disciplina delle provvigioni, quella della zona e/o dei clienti assegnati, le modalità per il calcolo delle indennità di fine rapporto (Firr, indennità suppletiva di clientela e, ora, l’indennità meritocratica), l’indennità dovuta per il patto di non concorrenza post contrattuale, la disciplina del preavviso, la disciplina dello star del credere, sono tutte clausole che hanno subito profonde modificazioni per effetto sia degli interventi del Legislatore, anche a livello comunitario, sia per effetto delle modalità di recepimento da parte degli Accordi Economici Collettivi delle suddette modifiche normative.
A titolo esemplificativo, per quanto attiene alle provvigioni, gli accordi economici collettivi prevedono l’obbligo della corresponsione di un compenso aggiuntivo non provvigionale a fronte dell’eventuale attività d’incasso e/o a fronte delle eventuali attività complementari, quali, ad esempio, il coordinamento di altri agenti in determinate zone; per quanto attiene alle modifiche di zona, gli accordi economici collettivi prevedono limitazioni notevoli a tali facoltà, fino a consentire all’agente di recedere per giusta causa dal rapporto, con ogni conseguenza in tema d’indennità sostitutiva del preavviso; per quel che concerne l'indennità di fine rapporto, in caso di cessazione del rapporto d’agenzia non imputabile all’agente, i nuovi accordi economici collettivi prevedono che, oltre al Firr ed all’indennità suppletiva di clientela, venga erogata anche un’indennità meritocratica.
E' evidente che, laddove i contratti d'agenzia stipulati facciano rinvio mobile a tutte le clausole degli Accordi Economici Collettivi pro tempore vigenti, gli istituti sopra segnalati ed ogni altro eventualmente presente negli AAEE diventa automaticamente parte integrante del contratto d'agenzia stesso.
In tale prospettiva, potrebbe rappresentare una saggia opzione, nella redazione del contratto d'agenzia, quella di effettuare rinvii fissi a precise clausole degli AAEE, ovvero rinviare agli AAEE solo con riferimento a specifici istituti, espressamente escludendone la validità e l'efficacia per tutto quanto il resto.
Si propone, qui di seguito un modello di contratto d'agenzia generale che segue la suddetta opzione.

CONTRATTO DI AGENZIA GENERALE

TRA

La XXXXXXX con sede in XXXXXXX C.F. XXXXXXX ed la Società XXXXXXXX con sede in XXXXXXXX C.F.XXXXXXX iscritta al ruolo agenti n° .

In relazione ai contatti verbali tra Noi intervenuti Vi confermiamo l’incarico di agente generale senza rappresentanza per la vendita dei nostri prodotti. Vi trascriviamo qui di seguito le condizioni che, una volta pervenutaci la sua accettazione regoleranno il nostro rapporto.
Vi preghiamo di restituirci, da Voi sottoscritto in ogni pagina, compreso l’allegato “A”, per benestare ed accettazione integrale, il seguente testo.

art. 1 del contratto d'agenzia: oggetto .

Voi provvederete a dare incremento alla vendita dei nostri prodotti, con i clienti e nella zona che Vi saranno indicati con la lettera a parte (ALL. A), sia promuovendo direttamente i contratti, sia opportunamente coordinando l’attività degli altri Agenti operanti nella medesima zona, al fine di garantire una migliore efficienza dell’attività promozionale dei singoli.
Ci riserviamo la facoltà di modificare la lista dei Vostri clienti di riferimento e la relativa zona, fermo restando che, in caso di modificazioni che comportino una riduzione delle provvigioni a Voi spettanti superiore al 5% le stesse dovranno esserVi comunicate con un preavviso di 2 mesi.

Art. 2 del contratto d'agenzia: Evasione degli ordini

La promozione delle vendite avverrà nel rispetto dei prezzi da noi fissati e delle nostre condizioni generali di vendita. L’accettazione degli ordini non può che avvenire in forma scritta o per comportamento concludente. Ci riserviamo la facoltà di non accettare gli ordini che per qualsiasi motivo ritenessimo non opportuno evadere senza che tutto ciò comporti il diritto da parte Vostra ad alcuna provvigione indennizzo od altro compenso di sorta.

Art.3 del contratto d'agenzia: patto di non concorrenza

Voi Vi impegnerete a non svolgere, nella zona e/o con i clienti assegnati, attività neppure indirettamente o per interposta persona a favore di altre ditte concorrenti. La violazione di questo Vostro obbligo produrrà la risoluzione di diritto del presente contratto d'agenzia.

Art.4 del contratto d'agenzia: Svolgimento dell'incarico.

Voi organizzerete la Vostra attività in piena autonomia, se pure nell’ambito delle nostre istituzioni di massima. E' Vostro obbligo quello di di tenerVi e tenerci costantemente aggiornati sull’andamento dell’attività di vendita nell’area a Voi affidata opportunamente intervenendo presso i clienti e gli agenti dell’area ove dovessero verificarsi disfunzioni o lacune dandoci immediatamente comunicazioni di ogni anomalia o irregolarità nell’attività di incasso e nel flusso dei versamenti che si manifestasse in detta Area.

Art. 5 del contratto d'agenzia: Provvigioni.

Quale compenso per l’attività da Voi svolta in esecuzione del presente mandato Vi sarà corrisposta una percentuale provvigionale pari al X% sugli affari andati a buon fine con i clienti della Vostra zona. Le provvigioni derivanti si intendono comprensive di ogni onere e spesa da Voi affrontata. Esse saranno calcolate sull’ammontare del ricavato delle vendite da Voi direttamente promosse e da quelle promosse dagli Agenti dell’area a Voi affidata e da Voi coordinati, ai sensi del precedente art. 1 al netto di sconti, abbuoni, IVA e note di credito. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita da noi subita sia maggiore o uguale all’importo della provvigione sulla quota soluta, non Vi sarà riconosciuta alcuna provvigione, ove, invece, la perdita subita sia inferiore all’importo della provvigione sulla quota soluta, noi Vi verseremo la differenza. Il Vostro diritto alle provvigioni sorgerà con la consegna delle merci, fermo restando, tuttavia, che le provvigioni stesse Vi saranno liquidate mensilmente, alla base di regolari fatture emesse da parte Vostra, con riferimento alle somme da noi incassate nel mese precedente.
Con riferimento alle Vostre competenze provvigionali Vi sarà consegnato il conto provvigioni che potrà essere oggetto di contestazione, a mezzo di raccomandata a.r., entro i 30 giorni successivi intendendosi, in difetto, definitivamente approvato ad ogni effetto di legge e contrattuale.

Art. 6 del contratto d'agenzia - Divieto di ritenzione degli incassi e risoluzione del rapporto.

Voi potrete occasionalmente provvedere alla trasmissione degli ordini raccolti da Voi e dagli agenti della Vostra area. Voi potrete occasionalmente provvedere altresì alla raccolta degli incassi dei Vostri agenti ed al versamento degli stessi unitamente a quelli da Voi direttamente effettuati. Per tale incarico, e per quello di coordinamento degli agenti che operano nella Vostra area e con i Vostri clienti, Vi sarà corrisposto un ulteriore compenso dello X% su tutto il fatturato sviluppato nella Vostra area. Detti versamenti dovranno essere fatti con le modalità, nei termini e secondo le istruzioni che Vi saranno da noi impartite e comunque entro e non oltre due giorni dalla data dell’incasso. Esse non potranno essere da Voi trattenute per nessuna ragione neppure in pagamento e compensazione di Vostri eventuali crediti, in caso di ritardo nel versamento, il rapporto si intenderà risolto di diritto con la perdita da parte Vostra di ogni e qualsiasi indennità per la cessazione del rapporto


Art. 7 del contratto d'agenzia: Durata

Il presente contratto d'agenzia è a tempo indeterminato e potrà essere disdetto da entrambe le parti in qualsiasi momento fatto salvo il periodo di preavviso così come previsto dall’art.1750 c.c. Ad avvenuta cessazione del presente contratto di Agenzia Voi sarete tenuti a restituire immediatamente tutto il materiale di lavoro di nostra proprietà in Vostro possesso compresi campionari e cataloghi. Voi ci consegnerete in particolare le fatture ancora da esigere presso la clientela e recanti la firma per avvenuta ricezione delle merci da parte della clientela stessa del pari Voi dovrete farci immediata consegna dei detti materiali e fatture in qualsiasi momento a nostra semplice richiesta anche durante il rapporto di agenzia.

Art. 8 del contratto d'agenzia indennità di fine rapporto

Alla cessazione del contratto d'agenzia Vi saranno riconosciute le indennità previste dagli Accordi Economici Collettivi pro tempore vigenti alle condizioni da essi previste.

Art. 9 del contratto d'agenzia: Richiamo alle norme del codice civile e agli AACC

Per quanto qui non previsto varranno le norme di cui all’art. 1742 e seguenti del Cod. Civile, con espressa esclusione di ogni e qualsivoglia rinvio alle previsioni degli Accordi Economici Collettivi per gli Agenti e rappresentanti, ove non espressamente richiamati o trascritti nel presente accordo individuale.

Art. 10 del contratto d'agenzia: Foro competente.
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente mandato sarà competente il foro di Roma.

Per accettazione Per conferma

L’Agente dichiara di aver preso visione in particolare e di accettare espressamente ai sensi delle norme di gli art. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole dei seguenti articoli:
ART. 1: FACOLTÀ DI MODIFICAZIONE DEI CLIENTI E DELLA ZONA
ART. 2: FACOLTÀ DI NON ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI
ART. 6: DIVIETO DI RITENZIONE DEGLI INCASSI- RISOLUZIONE RAPPORTO;
ART. 7: DURATA DEL CONTRATTO;
ART. 10: FORO COMPETENTE;

PER ACCETTAZIONE Roma lì,

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