Per contratto di franchising si intende un accordo col quale un'impresa, l'affiliante, concede ad un'altra, l'affiliato, dietro corrispettivo finanziario diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un franchising allo scopo di commercializzare determinati beni e/o servizi.
Con il contratto di franchising le reciproche prestazioni di servizi permettono all'affiliante di aumentare le proprie capacità di penetrazione sul mercato e, in pari modo, permettono all'affiliato di giovarsi della posizione di affidabilità e di prestigio acquisita dall'affiliante e di inserirsi quindi nel mercato sfruttando la consocenza da parte dei consumatori del nome dell'impresa primaria e mantenendo una facciata di imprenditorialità (in questi termini si veda Tribunale Milano 28/02/2002).
Contratto di franchising: la disciplina di cui alla L. n. 129/2004
Il contratto di franchising è stato analiticamente disciplinato, quanto ai contenuti ed agli obblighi informativi precontrattuali a carico del franchisor, dalla L. n. 129/2004.
Contratto di franchising: l'oggetto
Il contratto di franchising viene, così, definito, dall'art. 1 della L. n. 129/2004, come quel contratto tra due soggetti giuridici economicamente indipendenti in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli d'utilità, disegni, diritti d'autore, Know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
Contratto di franchising: definizioni
L'art. 1 della L. n. 129/2004 contiene le definizioni degli elementi essenziali del contratto di franchising. Viene, così, definito il Know how come patrimonio segreto, sostanziale ed individuato di conoscenze pratiche non brevettate dell'affiliante, il diritto d'ingresso quale cifra fissa che l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di franchising, le royalties come una percentuale commisurata al giro d'affari o in quota fissa, periodicamente dovuta all'affiliante, beni dell'affiliante: "i beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante" .
Contratto di franchising: forma e contenuto del contratto
L'art. 3 della L. n. 129/2004 prevede che il contratto di franchising debba essere stipulato per iscritto sotto pena di nullità. Il contratto di franchising, ai sensi del richiamato art. 3 deve espressamente indicare 1) l'ammontare degli investimenti iniziali e delle eventuali spese di ingresso; 2) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato; 3) l'ambito dell'eventuale esclusiva territoriale; 4) la specifica descrizione del Know how; 5) l'indicazione dei servizi d'assistenza tecnica e commerciale, di progettazione e allestimento e formazione offerti dall'affiliante; 6) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto; 7) la durata che, qualora sia convenuta a tempo determinato, non dovrà essere inferiore a tre anni.
Con riferimento al contenuto del contratto di franchising siccome tipizzato dal Legislatore, resta da comprendere quale sorte spetti a contratti di franchising stipulati in forma scritta che difettino di alcuno degli elementi indicati dall'art. 3 della L. n. 129/2004 (ad esempio che difetti dell'indicazione dell'ammontare dell'investimento iniziale - peraltro, sovente, dipendente da scelte imprenditoriali direttamente rimesse all'affiliato o dell'indicazione delle condizioni di rinnovo). Resta, cioè, da comprendere se le Parti, nella loro autonomia negoziale, possano dar vita a schemi contrattuali atipici che si discostino dalla tipizzazione del contratto di franchising proposta dal Legislatore.
Contratto di franchising: obblighi d'informazione a carico dell'affiliante
Il legislatore ha anche posto, a carico dell'affiliante, specifici obblighi informativi precontrattuale, ponendo a carico del medesimo l'obbligo di fornire al potenziale affiliato, almeno trenta giorni prima della stipula, una copia del contratto corredata da una serie di documenti: a) i principali dati relativi all'affiliante e, previa richiesta, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni; b) l'indicazione dei marchi utilizzati con il relativo titolo giustificativo (registrazione, deposito, licenza concessa da terzi o documenti comprovanti il concreto utilizzo; c) una sintetica descrizione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto del contratto di franchising; d) la lista degli affiliati attuali e della variazione degli stessi negli ultimi tre anni; e) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari a carico dell'affiliante.
Contratto di franchising: ulteriori obblighi a carico delle Parti
Gli artt. 5 e 6 della L. n. 129/2004 pongono a carico di affiliante e affiliato ulteriori obblighi che possono ritenersi espressione del generale principio di rispetto della correttezza e della buona fede nell'ambito delle trattative e dello svolgimento del rapporto derivante dalla stipulazione di un contratto di franchising. In particolare è previsto un obbligo di riservatezza a carico dell'affiliato ed un obbligo di informazione a carico dell'affiliante.
Contratto di franchising: informazioni false ed annullamento del contratto
Il Legislatore ha previsto che il comportamento dell'affiliante il quale fornisca informazioni false all'affiliato sia qualificabile come comportamento doloso e, ai sensi dell'art. 1439 c.c., possa determinare l'annullamento del contratto su domanda dell'affiliato. Tale specifica sanzione prevista per il caso delle false informazioni lascia, peraltro, aperta la questione relativa alle conseguenze, non già di false informazioni ma, ed è il caso certamente più frequente, di omesse informazioni o di reticenza. Si potrebbe, in tal caso, ipotizzare un inadempimento contrattuale e una possibilità di risolvere il contratto qualora l'inadempimento si configuri come di non scarsa importanza avuto conto dell'interesse dell'affiliato.
Contratto di franchising: suggerimenti nella stipula del contratto
Nella stipula di contratti di franchising, soprattutto nella materia dei servizi, occorre prestare la dovuta attenzione ad alcuni elementi che si possono rivelare decisivi per il successo dell' "affare".
In primo luogo è bene definire ambiti ed estensioni della clausola di esclusiva eventualmente prevista nel contratto di franchising. Di norma essa è reciproca e, cioè, vincola il franchisee a non vendere beni (o prestare servizi) in concorrenza con quelli del franchisor e lo obbliga a non venderli (o prestarli) al di fuori del territorio assegnato e, dall'altra, vincola il franchisor a non vendere beni (o prestare servizi) nel territorio assegnato al franchisee personalmente o attraverso altri franchisees.
Si tratta di una condizione importante in quanto l'esclusiva "non è un effetto naturale del contratto di franchising ma deve, di volta in volta essere prevista dalle parti"(così Tribunale di Lecce, 09/02/1990).
In secondo luogo, è bene regolamentare la durata del contratto. A tale riguardo può essere stipulato un contratto di franchising a tempo indeterminato - ed occorrerà allora disciplinare il potere di recesso- o un contratto di francising a tempo determinato - ed occorrerà allora disciplinare la facoltà di rinnovo. La durata del contratto dovrebbe, in ogni caso, essere tale da consentire al franchisee l'ammortamento degli investimenti effettuati.
Nella definizione dell'oggetto del contratto di franchising occorrerà avere particolare cura nella descrizione dell'insieme di formule, conoscenze, segni distintivi che individuano i prodotti e servizi del franchisor (il c.d. know how). Tale minuta descrizione agevolerà il rispetto dell'indirizzo commerciale e dell'obbligo di esclusiva da parte del franchisee.
Sempre nella definizione dell'oggetto del contratto di franchising sarà bene definire analiticamente il tipo di consulenza commerciale, promozionale e di marketing che il franchisor si impegna ad offrire (ad es. prevedendo sessioni formative del personale dei franchisees).
E' bene prevedere, nel contratti di franchising, l'obbligo, per il franchisee, di rispettare le direttive del franchisor anche in corso di rapporto, con l'impegno di adeguare l'aspetto del proprio esercizio, i segni distintivi utilizzati e la qualità delle prestazioni offerte al pubblico, alle eventuali variazioni che il franchisor imponesse all'intera rete.
E', inoltre, essenziale definire, nell'ambito del contratto di franchising, con precisione (nell'interesse di entrambe le parti) l'ambito dell'obbligo di riservatezza sul know how trasferito.
E' bene concordare l'obbligo del rispetto di determinati standard di qualità e definire le modalità di verifica dei suddetti standard.
Si propone qui di seguito un modello di contratto di franchising
CONTRATTO DI FRANCHISING
Con la presente privata scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge, tra la società XXX, in persona del legale rappresentante sig.XXX, con sede legale in XXX, cod. fisc. XXX, partita IVA n. XXX, di seguito indicata per brevità «affiliante», ed il sig. XXX, nato il XXX, titolare della ditta individuale XXX, cod. fisc. XXX, partita IVA n. XXX, con sede in XXX, di seguito denominato «affiliato», si accetta e stipula quanto segue:
Premesse al contratto di franchising
Premesso che:
l'affiliante svolge la seguente attività commerciale XXX (sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti);
nello svolgimento di tale attività, l'affiliante utilizza i seguenti marchi XXX (indicare anche gli estremi della registrazione o del deposito ove presenti);
l'affiliante già si avvale di una rete di affiliati così costituita XXX e di propri punti vendita così dislocati XXX;
la rete di affiliati è variata di anno in anno nei termini che seguono XXX (indicare l'ubicazione degli affiliati);
non sussistono (o se sussitono indicare quali) procedimenti giudiziari o arbitrali promossi contro l'affiliante;
le informazioni di cui alle presenti premesse, unitamente al bilancio dell'affiliante relativo agli ultimi tre anni, sono già state fornite all'affiliato 30 giorni prima della stipula del presente contratto.
Tutto ciò premesso l'affiliante e l'affiliato intendono addivenire alla stipulazione di un contratto di franchising regolato dalle seguenti condizioni
art. 1 del contratto di franchising: Oggetto
La società XXX, affiliante, autorizza il sig.XXX, affiliato, alla distribuzione dei suoi prodotti e servizi con (eventuale) esclusiva per l'area del Comune di XXX.
art. 2 del contratto di franchising: durata
La durata della concessione è di anni XXX (almeno 3), rinnovabile di pari tempo se non interviene disdetta di una delle parti almeno mesi XXX prima della scadenza, a mezzo raccomandata a.r. da inviare presso le sopra indicate sedi (ovvero la durata è a tempo indeterminato ed è data facoltà a ciascuna delle parti di recedere dal contratto, a mezzo raccomandata a.r. da inviare presso le sedi sopra indicate con sei mesi d’anticipo).
art. 3 del contratto di franchising: salario d'ingresso e ammontare degli investimenti
L’affiliato corrisponde, a titolo di salario d’ingresso, la somma di EuroXXX all’affiliante che, con la sottoscrizione del presente contratto, ne rilascia quietanza. Sono a carico dell'affiliato tutti gli oneri retributivi e contributivi del personale, il contratto di locazione della sede, nonchè tutti i contratti di somministrazione (acqua, energia elettrica, telefono ecc.) le spese per l'insegna pubblicitaria e la tassa per la spazzatura sono a carico dell'affiliato. E', pertanto, ipotizzabile un ammontare dell'investimento iniziale pari a XXX
art. 4 del contratto di franchising: utili dell'affiliato e royalties
All'affiliato è garantito un guadagno del X% sui prezzi stabiliti e tutte le spese di gestione, imposte, tasse sono a suo carico. Considerato il costo di produzione le royalties dell'affiliante sono pari a X% sul fatturato.
art. 5 del contratto di franchising: Know how
L'affiliante trasferisce all'affiliato, anche a mezzo di specifiche sessioni formative, il proprio patrimonio di conoscenze per l'uso, la vendita e la rivendita dei beni e dei servizi contrattuali. Tale patrimonio di conoscenze consiste essenzialmente in XXX.
art. 6 del contratto di franchising: segni distintivi
L'affiliato è autorizzato e tenuto ad utilizzare, nell’espletamento dell’attività commerciale di cui al presente contratto, con la stessa immagine, la formula commerciale dell'affiliante di cui al punto 5, con gli stessi segni distintivi (specificare, ove possibile, i segni distintivi che saranno forniti nonché le forme di assistenza che saranno garantite).
art. 7 del contratto di franchising: innovazioni
L’affiliato è altresì autorizzato e tenuto, nell’espletamento dell’attività commerciale di cui al presente contratto, a recepire le innovazioni che l’affiliante apporterà alla formula commerciale e ad i segni distintivi di cui agli artt. 5 e 6.
art. 8 del contratto di franchising: conoscenze tecniche e formazione
L'affiliato usufruirà delle conoscenze tecnico-scientifiche dell'affiliante, che quest’ultimo si impegna a trasferire ed esplicare all’affiliato anche a mezzo di apposite sessioni formative presso la sede dell’affiliante.
art. 9 del contratto di franchising: patto di non concorrenza
L’affiliante si impegna a non stipulare ulteriori contratti di franchising nella zona d’esclusiva dell’affiliato e a non distribuire personalmente i prodotti e servizi di cui al punto 1 nella predetta zona.
art. 10 del contratto di franchising: prezzi
I prodotti (o servizi) dovranno essere venduti ai prezzi di listino stabiliti dall'affiliante.
art. 11 del contratto di franchising: i controlli
L'affiliante può effettuare controlli in qualsiasi momento per accertare se sono rispettate la politica commerciale e l'immagine della ditta concedente.
art. 12 del contratto di franchising: la registrazione
Le spese per la registrazione del presente contratto sono poste al 50% a carico di ciascuna parte stipulante.
art. 13 del contratto di franchising: Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione del presente contratto le parti accettano, con esplicita esclusione dei criteri generali di competenza territoriale del c.p.c., la competenza del Foro di XXX
Letto, approvato e sottoscritto.
A norma dell'art. 1341 c.c. l'affiliato accetta espressamente le clausole di cui al numero 13 del contratto.
XXX li XXX
L'affiliato