La fideiussione omnibus è una garanzia fideiussoria prestata in relazione ad obbligazioni non ancora venute ad esistenza (condizionali o future).
Con l'art. 10 della Legge 17 febbraio 1992, n. 154 - Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - è stata disciplinata la c.d. fideiussione omnibus con l'introduzione dell'obbligo della determinazione dell'importo massimo garantito di cui al nuovo art. 1938 c.c.
In materia di fideiussione omnibus si è, così, sviluppato un filone di contenzioso riguardante soprattutto la validità di fideiussioni omnibus stipulate senza la precisa indicazione dell'importo massimo garantito.
In particolare il contenzioso ha avuto ad oggetto le fideiussioni omnibus stipulate prima dell'entrata in vigor dell'art. 10 della L. n. 154/1992.
Fideiussione omnibus: la normativa
Legge 17/02/1992 n. 154 - Art. 10
Fideiussione.
1. L'art. 1938 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 1938 ( Fideiussione per obbligazioni future o condizionali ). -- La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito".
2. All'art. 1956 del codice civile è aggiunto il seguente comma:
"Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione".
Legge 17/02/1992 n. 154 - Art. 11
Norme finali.
1. Le disposizioni della presente legge sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.
2. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni applicative della Banca d'Italia previste dalla presente legge, nonchè il decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 3, comma 2, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale .
3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del CICR devono essere adottate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale . Nel medesimo termine deve essere emanato il decreto del Ministro del tesoro di cui all'art. 3, comma 2. Entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti, la Banca d'Italia emana le proprie istruzioni applicative.
4. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'art. 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'art. 8, comma 1, e all'art. 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Fideiussione omnibus: la giurisprudenza
fideiussione omnibus: nulle senza determinazione dell'importo
Sono colpite da nullità le fideiussioni per le obbligazioni future senza limitazioni di importo.
Tribunale Pescara, 10 febbraio 2006 , n. 68
fideiussione omnibus mediante firma di foglio in bianco: valida solo sino all'entrata in vigore della L. n. 154/1992
La fideiussione rilasciata mediante la firma di un foglio in bianco, con conferimento al creditore del potere di fissare successivamente l'entità massima dell'obbligazione di garanzia, ha natura di fideiussione omnibus, e, qualora sia stata stipulata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 10 l. 17 febbraio 1992 n. 154 - il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 1938 c.c., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito - conserva efficacia unicamente per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale prima della predetta data, e non anche per quelli successivi; per questi ultimi, occorrendo una nuova convenzione fideiussoria nelle forme richieste dall'art. 1937 c.c., l'indicazione dell'importo massimo garantito presuppone un'espressa dichiarazione di volontà, che non può mai risultare da un comportamento attuativo o dal silenzio serbato dal garante, il quale sia rimasto inerte di fronte ad una lettera raccomandata recante la comunicazione dell'importo massimo garantito unilateralmente indicato dalla banca.
Cassazione civile , sez. I, 29 ottobre 2005 , n. 21101
fideiussione omnibus: libera il fideiussore il finanziamento al terzo in mala fede
In tema di fideiussione per obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione di garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art. 1956 c.c., mentre vanno ricomprese nell'ambito delle semplici deduzioni difensive le osservazioni della controparte che si limitano a sostenere l'inesistenza di tali fatti (fattispecie antecedente alla l. n. 154 del 1992) .
Cassazione civile , sez. III, 23 maggio 2005 , n. 10870
fideiussione omnibus: liberazione del fideiussore in caso di conto corrente "affidato" o "con scoperto"
La validità delle clausole cosiddette omnibus dei contratti di fideiussione bancaria relativi ad apertura di credito, nonché della relativa deroga alla clausola di cui all'art. 1956 c.c., trova la sua "ratio" nel principio che deve presiedere al comportamento del creditore garantito nell'esercizio del suo potere discrezionale consistente nell'accordare le anticipazioni al debitore principale, con ampliamento del rischio del garante, atteso che per il fideiussore il limite dell'estensione del rischio è rappresentato dall'assoggettamento dell'istituto di credito al dovere di comportamento secondo il canone della buona fede nell'esecuzione del contratto di garanzia, dovendosi conseguentemente escludere dalla copertura fideiussoria le anticipazioni accordate dalla banca al debitore principale in violazione del dovere di solidarietà contrattuale, nella cui osservanza, durante l'esecuzione della garanzia, trova realizzazione il suddetto principio di buona fede. Peraltro, da ciò non discende la conseguenza automatica che i finanziamenti effettuati dalla banca al debitore debbano essere ritenuti contrari, in ogni caso, ai principi suindicati, essendo pur sempre necessario dimostrare, ad opera del fideiussore, che la banca abbia agito senza la dovuta attenzione (anche) nell'interesse del fideiussore medesimo, avuto riguardo al suo interesse al recupero delle somme corrisposte per l'estinzione del debito, ed essendo fondamentale accertare, in particolare, se il rapporto garantito sia un contratto di conto corrente "affidato" ovvero un rapporto di conto corrente "con scoperto", poiché, versandosi nella prima ipotesi, il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata produce l'effetto di circoscrivere la sua obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento del recesso.
Cassazione civile , sez. III, 09 marzo 2005 , n. 5166
fideiussione omnibus mediante firma di foglio in bianco: valida solo sino all'entrata in vigore della L. n. 154/1992
La fideiussione mediante firma di un foglio in bianco, con conferimento al creditore del potere di fissare successivamente l'entità massima della obbligazione di garanzia, ha natura di fideiussione omnibus e, qualora sia stata stipulata prima della data di entrata in vigore dell'art. 10 l. 17 febbraio 1992 n. 154, che ha reso obbligatoria l'indicazione del tetto di garanzia, e sia invocata per obbligazioni del debitore principale parimenti insorte in epoca anteriore, non è soggetta all'applicazione della norma sopravvenuta, che non retroagisce sui contratti perfezionatisi in precedenza e sugli effetti che i medesimi abbiano già prodotto.
Cassazione civile , sez. I, 25 febbraio 2005 , n. 4092
fideiussione omnibus: comportamento di mala fede del terzo garantito
In tema di fideiussione "omnibus", la condotta contraria a buona fede, tenuta dalla banca creditrice, nell'esecuzione del rapporto, costituisce un fatto impeditivo all'operatività della garanzia, ne consegue che la parte che ne deduce la violazione, ha l'onere di provare le circostanze evidenzianti la contrarietà a buona fede della condotta mantenuta dalla banca che si avvale della fideiussione "omnibus".
Tribunale Monza, 01 dicembre 2004
fideiussione omnibus: il limite va inteso come riferito a capitale e accessori
In relazione al contratto di fideiussione, la mancata previsione di un limite massimo specificamente attinente agli accessori del debito principale non comporta l'effetto della caducazione della garanzia, perché l'estensione a questi ultimi della limitazione prevista per il capitale è stabilita dalla legge; ne consegue che, tutte le volte che la garanzia fideiussoria per obbligazioni condizionali o future sia prestata con l'indicazione dell'importo massimo garantito riferito al solo capitale, - oltre accessori e spese -, l'importo predetto va inteso come limite della fideiussione per capitale, interessi ed ogni altro accessorio del debito principale.
Cassazione civile , sez. III, 25 febbraio 2004 , n. 3805
fideiussione omnibus: l'obbligo di fissare il massimo garantito vige solo per le obbligazioni successive all'entrata in vigore della L. n. 154/1992
Nella controversia inerente alla validità ed alla efficacia di una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con il terzo fideiubente (cosiddette fideiussione omnibus) non può avere rilievo la sopravvenienza della l. 17 febbraio 1992 n. 154 (il cui art. 10, modificando gli art. 1938 e 1956 c.c., impone la fissazione dell'importo massimo garantito ed esclude la possibilità di preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione), avendo il legislatore espressamente escluso l'efficacia retroattiva della nuova disposizione (art. 11 legge cit.); la disciplina precedente continua pertanto ad operare per le obbligazioni principali già sorte alla data di entrata in vigore della nuova legge, mentre per la validità delle obbligazioni sorte successivamente è necessaria una nuova convenzione di garanzia con l'indicazione dell'importo massimo garantito ex art. 1938 c.c..
Cassazione civile , sez. III, 28 novembre 2003 , n. 18234
fideiussione omnibus: l'obbligo di fissare il massimo garantito vige solo per le obbligazioni successive all'entrata in vigore della L. n. 154/1992
In tema di fideiussione "omnibus", lo "ius superveniens" di cui alla l. 17 febbraio 1992 n. 154 - che, novellando l'art. 1938 c.c., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito -, non incide sulla fideiussione, anteriormente stipulata, allorché le obbligazioni principali, cui la garanzia fideiussoria accede, siano anch'esse sorte anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 154 del 1992.
Cassazione civile , sez. I, 07 novembre 2003 , n. 16705
fideiussione omnibus: il limite va inteso come riferito a capitale e accessori
Nella fideiussione "omnibus" la previsione dell'importo massimo garantito si estende a tutte le obbligazioni (capitale e interessi) relative al debito principale.
Tribunale Roma, 05 giugno 2003
fideiussione omnibus senza determinazione dell'importo: valida solo sino all'entrata in vigore della L. n. 154/1992
Nel caso di fideiussione omnibus senza limitazione di importo, stipulata anteriormente, ma ancora in corso alla data di entrata in vigore della disposizione dell'art. 10, comma 1, l. 17 febbraio 1992 n. 154 - il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 1938 c.c., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito - la banca conserva il diritto alla garanzia unicamente per i debiti verso di essa sorti a carico del debitore principale prima di tale data e non anche per quelli successivi, per i quali occorre, invece, una nuova convenzione fideiussoria nelle forme richieste dall'art. 1937 c.c.
Cassazione civile , sez. I, 17 aprile 2003 , n. 6171
fideiussione omnibus: la necessaria previsione dell'importo massimo vale anche per le promesse unilaterali
Se la legge ritiene non possibile la c.d. fideiussione "omnibus", ovvero la assunzione da parte di un terzo di tutti i debiti del garantito, senza limite, deve ritenersi che tale divieto vale anche per le promesse unilaterali ex art. 1333 c.c.
Tribunale Roma, 18 dicembre 2002
fideiussione omnibus senza determinazione dell'importo: valida solo sino all'entrata in vigore della L. n. 154/1992
Nel caso di fideiussione omnibus senza limitazione di importo, stipulata anteriormente, ma ancora in corso alla data di entrata in vigore della disposizione dell'art. 10, comma 1, l. 17 febbraio 1992 n. 154 - il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 1938 c.c., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito - la riconosciuta irretroattività della legge n. 154 del 1992 non implica l'ultrattività della disciplina precedente, che continua ad operare con esclusivo riferimento alla garanzia prestata per le obbligazioni principali già sorte alla data di entrata in vigore della nuova legge.
Cassazione civile , sez. III, 10 agosto 2002 , n. 12140
fideiussione omnibus: liberato il fideiussore se la banca si comporta in mala fede
Con riguardo a una fideiussione omnibus, prestata in favore di una banca anche in riferimento ad operazioni future con un determinato cliente, la validità della clausola con cui il fideiussore dispensa la banca dall'onere di richiedergli apposita autorizzazione in caso di nuova concessione di credito al debitore garantito, le cui condizioni patrimoniali siano divenute tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito da parte del medesimo, e la conseguente validità della rinuncia preventiva del garante ad avvalersi della liberazione del suo obbligo prevista dall'art. 1956 c.c., sono limitate dal dovere della banca di eseguire il contratto di fideiussione secondo buona fede e correttezza, usando l'ordinaria diligenza rapportata alle sue qualità professionali; in particolare, è contraria a buona fede la concessione di ulteriore credito al debitore principale se, raffrontando la situazione debitoria esistente alla data della prestata fideiussione con quella esistente al momento della richiesta del debitore di aumento del credito, il divario è tale da dover fondatamente temere l'insolvenza del debitore.
Cassazione civile , sez. III, 06 agosto 2002 , n. 11772
fideiussione omnibus: l'obbligo di fissare il massimo garantito vige solo per le obbligazioni successive all'entrata in vigore della L. n. 154/1992
È legittima ed efficace la fideiussione prestata per un'obbligazione condizionale e futura senza la previsione dell'importo massimo garantito, purché contratta in epoca precedente all'entrata in vigore dell'art. 10 della legge n. 154 del 1992 di modifica dell'art. 1938 c.c. (sent. Corte cost. n. 204 del 1997); peraltro, la Corte di giustizia della Comunità europea ha dichiarato che l'applicazione delle norme bancarie uniformi elaborate dall'Associazione bancaria italiana sulla fideiussione omnibus a garanzia delle aperture di credito in conto corrente "non sono atte, nel loro complesso, a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri ai sensi dell'art. 85, n. 1, del trattato" (sent. 21 gennaio 1999, cause n. C-215 e C-216).
Cassazione civile , sez. III, 13 giugno 2002 , n. 8442
fideiussione omnibus: l'obbligo di fissare il massimo garantito vige solo per le obbligazioni successive all'entrata in vigore della L. n. 154/1992
L'art. 10 l. 17 febbraio 1992 n. 154, introduttivo del nuovo testo dell'art. 1938 c.c., avendo carattere innovativo, non influisce sulla validità delle fideiussioni prestate prima dell'entrata in vigore della legge.
Cassazione civile , sez. III, 02 maggio 2002 , n. 6258
fideiussione omnibus: regoolarizzata con dichiarazione unilaterale del fideiussore
È idonea a regolarizzare una fideiussione "omnibus" ancora "aperta" all'entrata in vigore dell'art. 10 l. n. 154 del 1992 una dichiarazione unilaterale del fideiussore di determinazione dell'importo massimo garantito, anche se successiva al 9 luglio 1992, data di entrata in vigore della disposizione stessa.
Tribunale Salerno, 26 febbraio 2002
fideiussione omnibus: l'obbligo di fissare il massimo garantito vige solo per le obbligazioni successive all'entrata in vigore della L. n. 154/1992
È valida la fideiussione "omnibus" a favore di una banca, anche senza limitazione dell'importo massimo garantito, se prestata in data antecedente all'entrata in vigore dell'art. 10 l. 17 febbraio 1992 n. 154, non avendo, detta norma, efficacia retroattiva, in virtù della natura innovativa e non interpretativa che la caratterizza.
Cassazione civile , sez. III, 24 novembre 2000 , n. 15202
fideiussione omnibus: l'obbligo di fissare il massimo garantito vige solo per le obbligazioni successive all'entrata in vigore della L. n. 154/1992
Nel caso di fideiussione "omnibus" senza limitazione di importo, stipulata anteriormente, ma ancora in corso alla data di entrata in vigore della disposizione dell'art. 10, comma 1, l. 17 febbraio 1992 n. 154 - il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 1938 c.c., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito - la banca conserva il diritto alla garanzia unicamente per i debiti verso di essa sorti a carico del debitore principale prima di tale data e non anche per quelli successivi.
Cassazione civile , sez. III, 21 novembre 2000 , n. 15024
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