I redditi assimilati a lavoro dipendente
L'art. 50 del TUIR elenca i redditi assimilati al lavoro dipendente. Si tratta di fattispcie eterogenee; in alcuni casi si tratta di proventi derivanti da attività lavorativa in cui tuttavia manca il vincolo di subordinazione (come nel lavoro dipendente) o l'obbligo di risultato (come nel lavoro autonomo), in altri casi manca l'attività lavorativa (per cui il legislatore avrebbe potuto includere tali redditi tra quelli di natura diversa).
Tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si segnalano in particolari i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione, a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza l'impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
In via esemplificativa il TUIR indica, come rientranti nella categoria in esame i seguenti rapporti:
a) amministratore, sindaco e revisore di società e altri enti;
b) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
c) partecipazione a collegi e commissioni
Nel rinviare all'art. 50 per l'elenco dettagliato dei redditi assimilati al lavoro dipendente possono inoltre richiamarsi:
i compensi percepiti dai soci di cooperative;
le indennità e i compensi perecepiti dai lavoratori dipendenti a carico di terzi in dipendenza della loro qualità (di lavoratori dipendenti);
le somme percepite a titolo di borsa di studio o per fini di studio o di addestramento professionale;
le remunerazioni dei sacerdoti;
i compensi per attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale;
le indennità i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;
le indennità dei parlamentari, dei consiglieri regionali, provinciali e comunali e dei giudici della Corte Costituzionale e gli assegni vitalizi corrisposti in dipendenza della cessazione di tali cariche
le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso;
altri assegni periodici alla cui produzione non concorrano nè il capitale nè il lavoro (tra questi si segnalano gli assegni al coniuge divorziato);
capitali e rendite periodiche corrisposti da fondi pensione.
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (1).
Art. 50 [47].
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente (2);
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;
e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (3);
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (4);
g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica (5);
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione (6);
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (7);
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1dell' articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell' articolo 44 (8);
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (9).
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i princìpi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali princìpi siano effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'articolo 13 (10).
(1) Vedi disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 142, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall'articolo 47 (11).
(2) Lettera aggiunta dall'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.
(3) Lettera modificata dall'articolo 9 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, e successivamente sostituita dall'articolo 2 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
(4) Lettera dall'articolo 2 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, e successivamente sostituita dall'articolo 2, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(5) Lettera modificata dall'articolo 2 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Vedi disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 268.
(6) Lettera sostituita dall'articolo 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con la decorrenza prevista dall'articolo 16, comma 1, del medesimo D.Lgs. 47/2000.
(7) Lettera aggiunta dall'articolo 13 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successivamente sostituita dall'articolo 10 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(8) Lettera modificata dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.
(9) Lettera aggunta dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381, e successivamente dall'articolo 2 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
(10) Comma modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
(11) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare ENPALS 20 gennaio 2009, n. 3.
L'art. 50 del TUIR elenca i redditi assimilati al lavoro dipendente. Si tratta di fattispcie eterogenee; in alcuni casi si tratta di proventi derivanti da attività lavorativa in cui tuttavia manca il vincolo di subordinazione (come nel lavoro dipendente) o l'obbligo di risultato (come nel lavoro autonomo), in altri casi manca l'attività lavorativa (per cui il legislatore avrebbe potuto includere tali redditi tra quelli di natura diversa).
Tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si segnalano in particolari i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione, a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza l'impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
In via esemplificativa il TUIR indica, come rientranti nella categoria in esame i seguenti rapporti:
a) amministratore, sindaco e revisore di società e altri enti;
b) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
c) partecipazione a collegi e commissioni
Nel rinviare all'art. 50 per l'elenco dettagliato dei redditi assimilati al lavoro dipendente possono inoltre richiamarsi:
i compensi percepiti dai soci di cooperative;
le indennità e i compensi perecepiti dai lavoratori dipendenti a carico di terzi in dipendenza della loro qualità (di lavoratori dipendenti);
le somme percepite a titolo di borsa di studio o per fini di studio o di addestramento professionale;
le remunerazioni dei sacerdoti;
i compensi per attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale;
le indennità i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;
le indennità dei parlamentari, dei consiglieri regionali, provinciali e comunali e dei giudici della Corte Costituzionale e gli assegni vitalizi corrisposti in dipendenza della cessazione di tali cariche
le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso;
altri assegni periodici alla cui produzione non concorrano nè il capitale nè il lavoro (tra questi si segnalano gli assegni al coniuge divorziato);
capitali e rendite periodiche corrisposti da fondi pensione.
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (1).
Art. 50 [47].
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente (2);
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;
e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (3);
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (4);
g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica (5);
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione (6);
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate (7);
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1dell' articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell' articolo 44 (8);
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (9).
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i princìpi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali princìpi siano effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'articolo 13 (10).
(1) Vedi disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 142, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall'articolo 47 (11).
(2) Lettera aggiunta dall'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.
(3) Lettera modificata dall'articolo 9 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, e successivamente sostituita dall'articolo 2 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
(4) Lettera dall'articolo 2 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, e successivamente sostituita dall'articolo 2, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(5) Lettera modificata dall'articolo 2 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Vedi disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 268.
(6) Lettera sostituita dall'articolo 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con la decorrenza prevista dall'articolo 16, comma 1, del medesimo D.Lgs. 47/2000.
(7) Lettera aggiunta dall'articolo 13 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successivamente sostituita dall'articolo 10 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(8) Lettera modificata dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.
(9) Lettera aggunta dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 381, e successivamente dall'articolo 2 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
(10) Comma modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
(11) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare ENPALS 20 gennaio 2009, n. 3.