I redditi di impresa
Ai sensi dell'art. 55 del TUIR sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., nonchè i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.
A mente dell'art. 2195 cc, richiamato dall'art. 55 del TUIR, a prescindere dalle modalità organizzative, producono redditi di impresa:
le attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi;
le attività intermediarie nella circolazione di beni;
le attività di trasporto (per terra, per acqua, per aria);
l'attività bancaria o assicurativa;
le attività ausiliarie delle precedenti.
Le attività commerciali di cui all'art. 2195 cc sono considerate produttive di reddito di impresa anche laddove difetti il requisito dell'organizzazione che costituisce l'elemento essenziale ai fini dell'individuazione della nozione di imprenditore ex art. 2082 cc (si pensi agli agenti di commercio).
In sintesi:
l'attività di produzione di servizi produce reddito di impresa anche in difetto del requisito organizzativo;
l'attività di prestazione di servizi compresi nell'art. 2195 cc è produttiva di reddito di impresa anche se non organizzata;
l'attività di prestazione di servizi non compresi nell'art. 2195 cc è produttiva di reddito di impresa se, all'uopo, organizzata altrimenti è produittiva di reddito di lavoro autonomo.
Un'eccezione è rappresentata dalle professioni intellettuali con riferimento alle quali un'organizzazione anche complessa, non vale a qualificare l'attività come impresa in quanto l'organizzazione mantiene un ruolo servente rispetto all'apporto intellettuale del professionista.
In secondo luogo costituiscono esercizio di impresa ai fini fiscali alcune attività connesse all'agricoltura, ossia le attività agricole e di allevamento che eccedano determinati limiti.
Il reddito di impresa è tassato con IRPEF, come reddito degli imprenditori individuali e con IRES come reddito delle società ed enti.
I principi essenziali per la determinazione del reddito di impresa sono i seguenti:
- Principio della competenza: i ricavi, le spese e gli altri componenti concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza e non secondo il principio di cassa (momento di pagamento ed incasso).
- Principio della inerenza: le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui ne derivano i correlati ricavi.
- Principio della certezza e della determinabilità: l’ammontare del costo o del ricavo deve essere certo, provato con i documenti relativi.
- Principio della imputazione al conto economico: le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza.
E' da rilevare che, tra i ricavi, si comprende il valore normale dei beni: "destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa" e che non sono ammessi in deduzione i compensi per il lavoro prestato dallo stesso imprenditore o dai suoi familiari (ciò per impedire che vengano simulati rapporti di lavoro tra familiari). Le spese sostenute per l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di beni mobili adibiti in modo promiscuo all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare sono ammortizzabili o deducibili nella misura del 50%.
Redditi di impresa.
Art. 55. [51]
1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c. ;
b) i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.
(1) Articolo modificato dall'articolo 2 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, dall'articolo 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successivamente sostituito dall'articolo 1 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall'articolo 51.