Il consulente tecnico di ufficio e il custode, le competenze, l'ordinanza di nomina, la sostituzione, l'espletamento dell'incarico e la responsabilità
ARTICOLO 61
Consulente tecnico.
[I]. Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica [191 ss.].
[II]. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice [13 ss. att.] (1).
(1) Comma così modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.
ARTICOLO 62
Attività del consulente.
[I]. Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463 [424, 445; 90 ss. att.].
ARTICOLO 63
Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente.
[I]. Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo [146 att.] ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione [192].
[II]. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51.
[III]. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato [89 att.].
ARTICOLO 64
Responsabilità del consulente.
[I]. Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti [314, 366, 373, 376, 377, 384 c.p.].
[II]. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 10.329 euro. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 25 l. 4 giugno 1985, n. 281.
ARTICOLO 65
Custode.
[I]. La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti [520, 546, 559, 676 ss.; 166 att.].
[II]. Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario [522], e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato [52, 53 att.] (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 58 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. Il testo precedente recitava: «Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal pretore nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario, e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato».
ARTICOLO 66
Sostituzione del custode.
[I]. Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.
[II]. Il custode che non ha diritto a compenso [522, 546, 5591, 6792] può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.
[III]. Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile [1773], dal giudice di cui all'articolo 65, secondo comma (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 59 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. Il testo precedente recitava: «Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile dal pretore o dal giudice di cui al secondo comma dell'articolo precedente».
ARTICOLO 67
Responsabilità del custode.
[I]. Ferme le disposizioni del codice penale [334 ss. c.p.], il custode che non esegue l'incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 500 [179] (1).
[II]. Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.
(1) Comma così modificato dall'art. 45, comma 8, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito le parole: "non superiore a euro 10" con le parole: "da euro 250 a euro 500".
ARTICOLO 68
Altri ausiliari.
[I]. Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo [1222-3, 123, 1242, 2122, 2613, 5181, 5352, 5683, 773; 161, 194 att.].
[II]. Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge [2122, 7331, 7651, 7691, 786, 7901, 7911].
[III]. Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.