Il PM nel processo civile

Il PM nel processo civile - intervento obbligatorio e facoltativo, dovere di astensione, poteri del PM - in particolare i poteri di iniziativa anche per l'impugnativa

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ARTICOLO  69

Azione del pubblico ministero.

[I]. Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge [231, 481, 501, 581, 622, 67, 852, 1025, 1171-2, 1191, 125, 3361, 417, 4182, 4291, 20982, 24874 c.c.].

ARTICOLO  70

Intervento in causa del pubblico ministero (1).

[I]. Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio [158, 397]:

1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre [69];

2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi [706 ss.; 150 ss. c.c.];

3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone [712 ss., 721, 7232, 7282];

4) (2);

5) negli altri casi previsti dalla legge.

[II]. Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione [379, 380].

[III]. Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

(1) La Corte cost., con sentenza 25 giugno 1996, n. 214, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino «provvedimenti relativi ai figli», nei sensi di cui agli artt. 9 l. 1° dicembre 1970, n. 898 e 710 c.p.c. come risulta a seguito della C. cost. n. 416 del 1992.

(2) Numero abrogato dall'art. 2 l. 11 agosto 1973, n. 533. Il testo recitava: «4) Nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello».

ARTICOLO  71

Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero.

[I]. Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell'articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché possa intervenire [1 att.].

[II]. Lo stesso ordine il giudice può dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

ARTICOLO  72

Poteri del pubblico ministero (1).

[I]. Il pubblico ministero, che interviene [2 att.] nelle cause che avrebbe potuto proporre [701 n. 1], ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.

[II]. Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.

[III]. Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

[IV]. Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

[V]. Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.

[VI]. Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'articolo 133.

[VII]. Restano salve le disposizioni dell'articolo 397.

(1) Articolo così sostituito dall'art. unico l. 30 luglio 1950, n. 534.

ARTICOLO  73

Astensione del pubblico ministero.

[I]. Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici [51], ma non quelle relative alla ricusazione [52].

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