Il procedimento cautelare nel processo civile, la competenza ante causam e in corso di causa, l'istruzione probatoria essenziale, provvedimenti anticipatori e conservativi, il legame non sempre necessario con la causa di merito
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ARTICOLO 669 BIS
Forma della domanda (1).
[I]. La domanda si propone con ricorso [125] depositato nella cancelleria del giudice competente [669-ter, 669-quater, 669-quinquies].
(1) V. nota alla sezione I.
ARTICOLO 669 TER
Competenza anteriore alla causa (1).
[I]. Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito [8 ss., 18 ss., 688 1].
[II]. Se competente per la causa di merito è il giudice di pace, la domanda si propone al tribunale (2).
[III]. Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito [4], la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare [669-duodecies].
[IV]. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio [36 att.] e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento (3).
(1) V. nota alla sezione I.
(2) Comma modificato dapprima dall'art. 39 l. 21 novembre 1991, n. 374, e successivamente dall'art. 1071ad.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.
(3) Comma così modificato dall'art. 107 1b d.lgs. n. 51, cit., con effetto, ai sensi dell'art. 247, comma 1, dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, cit., dal 2 giugno 1999.
ARTICOLO 669 QUATER
Competenza in corso di causa (1).
[I]. Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.
[II]. Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato [168-bis] o il giudizio è sospeso [295 ss.] o interrotto [299 ss.], al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-ter ASSEGNANDO LA CAUSA AD UN MAGISTRATO PER LA TRATTAZIONE
[III]. Se la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda si propone al tribunale (2) (3).
[IV]. In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione [325, 327] la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza.
[V]. Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669-te SI PROPONE AL GIUDICE COMPETENTE PER MATERIA E VALORE DEL LUOGO DOVE DEVE ESSERE ESEGUITO IL PROVVEDIMENTO CAUTELARE
[VI]. Il terzo comma dell'articolo 669-ter si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata [761 c.p.p.] o trasferita [751 c.p.p.] nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del codice di procedura penale [3171-2 c.p.p.].
(1) V. nota alla sezione I.
(2) Comma così modificato dall'art. 39 l. 21 novembre 1991, n. 374.
(3) V. sub art. 661.
ARTICOLO 669 QUINQUIES
Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale (1).
[I]. Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria [808 1] o è compromessa in arbitri [806, 807 1, 808-bis] anche non rituali [808-ter] (2) o se è pendente il giudizio arbitrale [813, 816 ss.], la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito [818].
(1) V. nota alla sezione I.
(2) Le parole « anche non rituali » sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e-bis) n. 1 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.
ARTICOLO 669 SEXIES
Procedimento (1).
[I]. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento [669-octies1] o al rigetto [669-septies1] della domanda.
[II]. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione [669-duodecies] del provvedimento, provvede con decreto motivato [135 4] assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio [153] non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
[III]. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.
(1) V. nota alla sezione I.
ARTICOLO 669 SEPTIES
Provvedimento negativo (1).
[I]. L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda [640 3]. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza [669-bis] per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze [669-decies1] o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
[II]. Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare [911].
[III]. La condanna alle spese è immediatamente esecutiva (2).
(1) V. nota alla sezione I.
(2) Comma così sostituito dall'art. 50, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione».
ARTICOLO 669 OCTIES
Provvedimento di accoglimento (1) (2).
[I]. L'ordinanza di accoglimento [669-undecies], ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio [153] non superiore a sessanta giorni (3) per l'inizio del giudizio di merito [669-novies1], salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies.
[II]. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni (3).
[III]. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione [134 2, 136].
[IV]. Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni (4).
[V]. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri (5).
[VI]. Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito (6).
[VII]. Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare (7).
[VIII]. L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa (8).
[IX]. L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo (9).
(1) V. nota alla sezione I.
(2)C. cost. 14 novembre 2007, n. 379 ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una questione di legittimità costituzionale del presente articolo e dell'art. 703 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.art. 703 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
(3) Le parole « sessanta giorni » sono state sostituite, in sede di conversione, alle parole « trenta giorni » dall'art. 23 lett. e-bis) n. 2 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.
(4) Comma inserito dall'art. 312d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e successivamente così modificato dall'art. 1918d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.
(5) Comma aggiunto dall'art. 1 l. 5 gennaio 1994, n. 25.
(6) Comma aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e-bis) n. 2 d.l. n. 35, cit., con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.
(7) Comma inserito dall' art. 50, comma 2, lett. a), della l. 18 giugno 2009, n. 69
(8) Comma aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e-bis) n. 2 d.l. n. 35, cit., con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Successivamente il presente comma è stato modificato dall'art. 50, comma 1, lett. b), della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito le parole: "primo comma" con le parole: "sesto comma".
(9) Comma aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e-bis) n. 2 d.l. n. 35, cit., con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.
ARTICOLO 669 NONIES
Inefficacia del provvedimento cautelare (1).
[I]. Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue [306 ss.], il provvedimento cautelare perde la sua efficacia [669-octies6, 675].
[II]. In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento [669-ter, 669-quater, 669-quinquies], su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669-decies.
[III]. Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione [119; 86 att.] di cui all'articolo 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato [282], è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.
[IV]. Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:
1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali [156-bis1 att.];
2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale [823, 824-bis] che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.
(1) V. nota alla sezione I.
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