la modifica la revoca dei provvedimenti cautelari in sede di reclamo cautelare e nel successivo giudizio di merito, i presupposti per la revoca o la modifica del provvedimento cautelare nonchè per la concessione della cautela inizialmente negata
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ARTICOLO 669 DECIES
Revoca e modifica (1).
[I]. Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza (2).
[II]. Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza (2).
[III]. Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata [761 c.p.p.] o trasferita [751 c.p.p.] nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare [669-quater5-6, 669-quinquies].
(1) V. nota alla sezione I.
(2) L'art. 23 lett. e-bis) n. 3 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, ha sostituito, in sede di conversione, i primi due commi all'originario primo comma, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore, recitava: «Nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se si verificano mutamenti nelle circostanze».
ARTICOLO 669 UNDECIES
Cauzione (1).
[I]. Con il provvedimento di accoglimento [669-octies1] o di conferma [669-sexies2] ovvero con il provvedimento di modifica [669-decies1] il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni [962, 119, 669-novies3; 86 att.].
(1) V. nota alla sezione I.
ARTICOLO 669 DUODECIES
Attuazione (1).
[I]. Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare [2930, 2931, 29331 c.c.] avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare [669-ter, 669-quater, 669-quinquies] il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni [610, 613], dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.
(1) V. nota alla sezione I.
ARTICOLO 669 TER DECIES
Reclamo contro i provvedimenti cautelari (1).
[I]. Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore (2).
[II]. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina (3).
[III]. Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.
[IV]. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice (4).
[V]. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile [177 3 n. 2] con la quale conferma, modifica o revoca [669-decies] il provvedimento cautelare.
[VI]. Il reclamo non sospende l'esecuzione [669-duodecies] del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti [669-decies1] il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile [177 3 n. 2] la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione [119; 86 att.].
(1) V. nota alla sezione I.
(2) Comma così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e-bis) n. 4.1 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore, recitava: «[I]. Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare, è ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma.». Precedentemente la Corte cost., con sentenza 23 giugno 1994, n. 253, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammetteva il reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia fosse stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare.
(3) Comma così modificato dall'art. 108 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.
(4) Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e-bis) n. 4.2 d.l. n. 35, cit., con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.
ARTICOLO 669 QUATER DECIES
Ambito di applicazione (1) (2).
[I]. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile [233, 1463, 1109 2, 1137 2, 2287 2, 2378 4 c.c.] e dalle leggi speciali. L'articolo 669-septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo.
(1) V. nota alla sezione I.
(2) La Corte cost., con sentenza 16 maggio 2008, n. 144, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso codice. Successivamente la Corte, con sentenza 28 gennaio 2010, n. 26, ne ha nuovamente dichiarato l'illegittimità «nella parte in cui, escludendo l'applicazione dell'articolo 669-quinquies dello stesso codice ai provvedimenti di cui all'art. 696 cod. proc. civ., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito».
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