Il procedimento di divisione, le norme del codice di rito, la divisione con ordinanza e la risoluzione delle questioni relative alla divisione con sentenza, la formazione delle quote e dei lotti, l'affidamento della vendita a professionisti e la delega delle operazioni al notaio
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ARTICOLO 784
Litisconsorzio necessario.
[I]. Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione [713 ss., 1111 ss. c.c.] debbono proporsi [1021] in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono [1113 1-2, 2666 c.c.].
ARTICOLO 785
Pronuncia sulla domanda di divisione.
[I]. Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.
ARTICOLO 786
Direzione delle operazioni.
[I]. Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore [175], il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio [790, 791; 194 att.; 7301 c.c.].
ARTICOLO 787
Vendita di mobili (1).
[I]. Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite [1861, 1872 c.c.], il giudice istruttore o il professionista delegato (2) [786] procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.
[II]. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio [279 2].
(1) Articolo modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.
(2) Le parole « il professionista delegato » sono state sostituite alle parole « il notaio delegato » dall'art. 21 lett. t)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.
ARTICOLO 788
Vendita di immobili.
[I]. Quando occorre procedere alla vendita di immobili [720 c.c.], il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita (1).
[II]. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio [279 2; 721 c.c.].
[III]. La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti (2).
[IV]. Quando le operazioni sono affidate a un professionista (3), questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.
(1) Comma così sostituito dall'art. 21 lett. u) n. 1)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «[I]. Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma degli articoli 576 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.».
(2) Comma così sostituito dall'art. 2 1 lett. u) n. 2) l. n. 263, cit., , con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «[III]. L'incanto si svolge davanti al giudice istruttore che, quando occorre, può disporre altri incanti a norma dell'articolo 591.».
(3) La parola « professionista » è stata sostituita alla parola « notaio » dall'art. 2 1lett. u) n. 3) l. n. 263, cit., , con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.
ARTICOLO 789
Progetto di divisione e contestazioni su di esso.
[I]. Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione [194 att.] che deposita in cancelleria e fissa con decreto [135] l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti [784; 1113 3 c.c.].
[II]. Il decreto è comunicato [136] alle parti.
[III]. Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile [1773 n. 2], dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'articolo 187.
[IV]. In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti [195 att.; 729 c.c.].
ARTICOLO 790
Operazioni davanti al notaio.
[I]. Se a dirigere le operazioni di divisione è stato delegato un notaio [786; 7301 c.c.], questi dà avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti [784; 11133 c.c.] del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.
[II]. Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori.
[III]. Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore.
[IV]. Questi fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso è comunicato [136] dal cancelliere.
[V]. Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza [177].
ARTICOLO 791
Progetto di divisione formato dal notaio.
[I]. Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate.
[II]. Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.
[III]. Il giudice provvede come al penultimo comma dell'articolo precedente per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza a norma dell'articolo 187.
[IV]. L'estrazione dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a norma dell'articolo 789 ultimo comma, o a sentenza passata in giudicato [324; 195 att.].
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