Il procedimento per la liberazione da ipoteca di immobile, la dichiarazione nei confronti del creditore ipotecario, il deposito del prezzo offerto, l'ordine di cancellazione delle ipoteche e la distribuzione del prezzo offerto, la fase, eventuale, espropriativa
Argomenti correlati
i procedimenti in materia di stato - interdizione ecc
il procedimento per la liberazione da ipoteche iscritte
ARTICOLO 792
Deposito del prezzo.
[I]. L'acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti [2808 2 c.c.] di volere liberare l'immobile acquistato dalle ipoteche [2889 ss. c.c.] deve chiedere, con ricorso [125] al presidente del tribunale competente per la espropriazione [261], la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto. Il presidente provvede con decreto [135].
[II]. Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti [2891 1 c.c.], l'acquirente, nel termine perentorio [153] di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato del deposito, il titolo d'acquisto col certificato di trascrizione [26642 c.c.], un estratto autentico dello stato ipotecario e l'originale dell'atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.
ARTICOLO 793
Convocazione dei creditori.
[I]. Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell'articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti [2899 c.c.], e stabilisce il termine perentorio [153] entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell'acquirente.
ARTICOLO 794
Provvedimenti del giudice.
[I]. All'udienza il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazione [792 1], e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti [2893 ss. c.c.].
ARTICOLO 795
Espropriazione.
[I]. Se è fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità di essa [2891, 2898 c.c.], dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.
[II]. La vendita non può essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.
[III]. L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.
[IV]. Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente.
[V]. Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.
Argomenti correlati
i procedimenti in materia di stato - interdizione ecc
il procedimento per la liberazione da ipoteche iscritte