Il procedimento monitorio e di opposizione a decreto ingiuntivo, le condizioni di ammissibilità del decreto e le condizioni per ottenerne la provvisoria esecutorietà, i termini di notifica del decreto e i termini per l'opposizione, il giudizio di opposizione, e la dichiarazione o la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo
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ARTICOLO 633
Condizioni di ammissibilità.
[I]. Su domanda [638] di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili [639], o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente [637] pronuncia ingiunzione di pagamento [658 1] o di consegna [186-ter1]:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta [634, 635];
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo [636 1];
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata [636 1].
[II]. L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione [1353 ss. c.c.], purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione [1359 c.c.] (1).
(1) Seguiva un ultimo comma abrogato dall'art. 91d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
ARTICOLO 634
Prova scritta.
[I]. Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata [1988, 2702 c.c.] e i telegrammi [2705 c.c.], anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.
[II]. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale [2195 1 c.c.], anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture [186-ter1] (1).
(1) Comma modificato dapprima dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504 e successivamente dall'art. 8 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella l. 20 dicembre 1995, n. 534.
ARTICOLO 635
Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici.
[I]. Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.
[II]. Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'articolo 442, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato corporativo (1) e dai funzionari degli enti.
(1) Poi ispettorato del lavoro, ora direzione provinciale del lavoro.
ARTICOLO 636
Parcella delle spese e prestazioni.
[I]. Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda [638] deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.
[II]. Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.
ARTICOLO 637
Giudice competente (1) (2).
[I]. Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria [7, 9, 18 ss.].
[II]. Per i crediti previsti nel numero 2 dell'articolo 633 è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
[III]. Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 100 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.
(2)C. cost. 3 novembre 2005, n. 410 ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una questione di legittimità costituzionale del presente articolo sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 secondo comma Cost.
ARTICOLO 638
Forma della domanda e deposito.
[I]. La domanda d'ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'articolo 125, l'indicazione delle prove che si producono [634-636]. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente [82, 83] oppure, quando è ammessa la costituzione di persona [821-2, 86, 417 1], la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito [637].
[II]. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente [645 1, 650 1; 1882 att.] possono essere fatte presso la cancelleria.
[III]. Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'articolo 641.
ARTICOLO 639
Ricorso per consegna di cose fungibili.
[I]. Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili [633 1], il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
ARTICOLO 640
Rigetto della domanda.
[I]. Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.
[II]. Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.
[III]. Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.
ARTICOLO 641
Accoglimento della domanda.
[I]. Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato [35 att.] da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti [645] e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata [186-ter2, 483 ss.] (1).
[II]. Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto fino a dieci giorni oppure aumentato fino a sessanta. Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi (2).
[III]. Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni [474 2], il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento (3).
(1) Comma modificato dapprima dall'art. 8 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella l. 20 dicembre 1995, n. 534, e successivamente dall'art. 92lett. a)d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
(2) Comma modificato dapprima dall'art. 8 d.l. n. 432, cit., e successivamente dall'art. 9 2 lett. b) d.lgs. n. 231, cit.
(3) Comma così sostituito dall'art. 2 l. 10 maggio 1976, n. 358. Successivamente la Corte cost., con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente la liquidazione delle spese e competenze all'istante che abbia già a proprio favore un titolo esecutivo.
ARTICOLO 642
Esecuzione provvisoria.
[I]. Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto [186-ter2, 655] e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione [645, 649].
[II]. L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; (1) il giudice può imporre al ricorrente una cauzione [119; 86 att.].
[III]. In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482 [186-ter2].
(1) Le parole da « ovvero » a « valere; » sono state inserite e la parola « ma » che figurava prima delle parole « il giudice » è stata soppressa dall'art. 21 lett. s)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.
ARTICOLO 643
Notificazione del decreto.
[I]. L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria [35 att.].
[II]. Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.
[III]. La notificazione determina la pendenza della lite [2943 1 c.c.].
ARTICOLO 644
Mancata notificazione del decreto.
[I]. Il decreto di ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione [643 2] non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta [186-ter5; 188 att.] (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 8 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella l. 20 dicembre 1995, n. 534. Le parole « escluse le provincie libiche », che figuravano dopo le parole « nel territorio della Repubblica », sono da ritenersi abrogate a seguito dell'art. 23 del trattato di pace, ratificato nel 1947.
ARTICOLO 645
Opposizione (1).
[I]. L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto [641 1], con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.
[II]. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione [163-bis1, 415 5] sono ridotti a metà.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 13 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
ARTICOLO 646
[Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro (1).
[I]. Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell'articolo 430 all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l'opponente.
[II]. In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'opposizione.
[III]. Durante il corso del termine, stabilito per il tentativo di conciliazione, l'opponente può chiedere con ricorso al giudicela sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in caso di accoglimento dell'istanza, deve essere notificato alla controparte] (2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 13 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857. L'art. 646 deve tuttavia considerarsi abrogato per effetto dell'introduzione dell'attuale testo dell'art. 430 (Deposito della sentenza) in sostituzione dell'originario art. 430 (Denuncia all'associazione sindacale) ad opera dell'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533.
(2) Comma così modificato dall'art. 101 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. La norma modifica l'art. 646 nonostante tale disposizione sia unanimemente ritenuta abrogata dal 1973.
ARTICOLO 647
Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente.
[I]. Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito [641 1-2], oppure l'opponente non si è costituito [165 1, 645 1], il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo [474]. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto [186-ter5, 643 2] (1).
[II]. Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'articolo 650 OPPOSIZIONE TARDIVA, e la cauzione eventualmente prestata [642 2] è liberata.
(1) Comma così modificato dall'art. 102 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.
ARTICOLO 648
Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione.
[I]. Il giudice istruttore, se l'opposizione [645 1] non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile [177 3 n. 2], l'esecuzione provvisoria del decreto [186-ter2, 655], qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali (1).
[II]. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione [119; 86 att.] per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 93d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
(2) La Corte cost., con sentenza 4 maggio 1984, n. 137, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla solo dopo aver deliberato gli elementi probatori di cui all'art. 6481, e la corrispondenza della offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel comma 2 dello stesso art. 648.
ARTICOLO 649
Sospensione dell'esecuzione provvisoria.
[I]. Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile [177 3 n. 2], sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642 [650 2].
ARTICOLO 650
Opposizione tardiva.
[I]. L'intimato può fare opposizione [645 1] anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto [641 1-2], se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (1).
[II]. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.
[III]. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione [491].
(1) La Corte cost., con sentenza 20 maggio 1976, n. 120, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.
ARTICOLO 652
Conciliazione.
[I]. Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano [183 3, 185 1], il giudice, con ordinanza non impugnabile [177 3 n. 2], dichiara o conferma l'esecutorietà del decreto [642 1-2, 647, 648], oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In questo ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti [653 2] e dell'ipoteca iscritta [655], fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari [2872 ss. c.c.] (1).
(1) Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.
ARTICOLO 653
Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione.
[I]. Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato [324] o provvisoriamente esecutiva [282, 283, 337 1], oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo [306-310], il decreto, che non ne sia già munito [6421-2, 6471, 648], acquista efficacia esecutiva [474 2 n. 1, 655].
[II]. Se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta [652].
[III]. Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 3 l. 10 maggio 1976, n. 358. Successivamente la Corte cost., con sentenza 10 maggio 1976, n. 303, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente la liquidazione delle spese e competenze all'istante che abbia già a proprio favore un titolo esecutivo.
ARTICOLO 654
Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione.
[I]. La esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione (1).
[II]. Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo [479 1]; ma nel precetto [480 2] deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula [475].
(1) Comma così modificato dall'art. 103 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.
ARTICOLO 655
Iscrizione d'ipoteca.
[I]. I decreti dichiarati esecutivi a norma degli articoli 642, 647 e 648, e quelli rispetto ai quali è rigettata l'opposizione [6531] costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale [2818 2 c.c.].
ARTICOLO 656
Impugnazioni.
[I]. Il decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell'articolo 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell'articolo 404 secondo comma.
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