sospensione esecuzione e estinzione del processo esecutivo

La sospensione dell'esecuzione e l'estinzione del processo esecutivo, i casi di sospensione, su istanza unilaterale di parte o su richiesta concorde e il provvedimento di sospensione del GE, l'estinzione per rinuncia agli atti e per inattività, le pronunce conseguenti sulle spese

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ARTICOLO  624

Sospensione per opposizione all'esecuzione (1).

[I]. Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione [484], concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza [119, 625; 86 att.].

[II]. Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.

[III]. Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.(2).

[IV]. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618 (3)

(1) L'art. 23 lett. e) n. 42 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 18 l. 24 febbraio 2006, n. 52, ha così sostituito, in sede di conversione, gli artt. 624 e 624-bis all'originario art. 624. Il testo recitava: «[I]. Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615, secondo comma, e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. [II]. Il giudice sospende totalmente o parzialmente la distribuzione della somma ricavata quando sorge una delle controversie previste nell'articolo 512». Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

(2) Comma così sostituito dall'art. 49, comma 3, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo».

(3) Comma così sostituito dall'art. 49, comma 3, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis».

ARTICOLO  624  BIS

Sospensione su istanza delle parti (1).

[I]. Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.

[II]. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.

[III]. Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo (2).

(1) L'art. 23 lett. e) n. 42)d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 13 lett. s) l. 28 dicembre 2005, n. 263, ha così sostituito, in sede di conversione, gli artt. 624 e 624-bis all'originario art. 624. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

(2) Comma aggiunto dall'art. 23 lett. e) n. 42)d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 181 lett. c)l. 24 febbraio 2006, n. 52, a far data dal 1° marzo 2006.

ARTICOLO  625

Procedimento.

[I]. Sull'istanza per la sospensione del processo di cui all'articolo precedente, il giudice dell'esecuzione [484] provvede con ordinanza [487], sentite le parti [485].

[II]. Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza di comparizione delle parti. Alla udienza provvede con ordinanza.

ARTICOLO  626

Effetti della sospensione.

[I]. Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione [484].

ARTICOLO  627

Riassunzione (1).

[I]. Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio [153, 630 1] fissato dal giudice dell'esecuzione [484] e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato [324] della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione [481 2].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 49 l. 14 luglio 1950, n. 581.

ARTICOLO  628

Sospensione del termine di efficacia del pignoramento.

[I]. La opposizione ai singoli atti esecutivi [617 2] sospende il decorso del termine previsto nell'articolo 497.

 

ARTICOLO  629

Rinuncia.

[I]. Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione [503, 537 1, 574, 581 3] o dell'assegnazione [505, 530 2, 590 2], il creditore pignorante e quelli intervenuti [499] muniti di titolo esecutivo [474] rinunciano agli atti.

[II]. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

[III]. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.

 

ARTICOLO  630

Inattività delle parti (1).

[I]. Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge [562 1], il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio [153] stabilito dalla legge o dal giudice [547-549, 627].

[II]. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza (2).

[III]. Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e (3) con l'osservanza delle forme di cui all'articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza [130 att.] (4).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 12 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2) Comma così sostituito dall'art. 49, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il disposto dell'articolo successivo. L'estinzione è dichiarata con ordinanza del giudice dell'esecuzione, la quale è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza».

(3) Le parole « da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e » sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 43 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

(4) La Corte cost., con sentenza 17 dicembre 1981, n. 195, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629 c.p.c., il reclamo previsto dall'art. 630 ultimo comma, all'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti.

ARTICOLO  631

Mancata comparizione all'udienza (1).

[I]. Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, (2) il giudice dell'esecuzione [484] fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.

[II]. Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza [487] l'estinzione del processo esecutivo.

[III]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 12 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2) Le parole « fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, », sono state inserite dall'art. 23 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, inserito dall'art. 13 lett. t) lett. e) n. 43-bisl. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

ARTICOLO  632

Effetti dell'estinzione del processo.

[I]. Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591-bis (1).

[II]. Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione [503, 537 1, 574, 581 3] o dell'assegnazione [505, 5302, 5902], essa rende inefficaci gli atti compiuti [2945 3 c.c.]; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore.

[III]. Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto [560 1, 593], che è discusso e chiuso davanti al giudice della esecuzione [484].

[IV]. Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma.

(1) Comma inserito dall'art. 12 l. 3 agosto 1998, n. 302.

 

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