il regolamento di giurisdizione

Il regolamento di giurisdizione su istanza delle parti private e su istanza della PA, modalità ed effetti della proposizione del ricorso

Argomenti correlati

 
 
 
 
 
 
 
il regolamento di giurisdizione
 

il regolamento facoltativo e necessario di competenza 


 

ARTICOLO  37

Difetto di giurisdizione (1).

[I]. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo [41, 360 1 n. 1, 382 1, 3].

SALVO IL GIUDICATO ANCHE IMPLICITO OVE SIA STATA SVOLTA L'ECCEZIONE E NON RIPROPOSTA TRA I MOTIVI DI APPELLO

(1) L'art. 73 l. 31 maggio 1995, n. 218, come sostituito, da ultimo, dall'art. 10 d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, conv., con modif., nella l. 23 dicembre 1996, n. 649, ha abrogato l'originario comma 2. Il testo del comma recitava: «Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero è rilevato dal giudice d'ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all'estero; in ogni altro caso è rilevato egualmente d'ufficio dal giudice se il convenuto è contumace e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana». V. ora art. 11 l. n. 218, cit.

ARTICOLO  41

Regolamento di giurisdizione.

[I]. Finché la causa non sia decisa nel merito [187 2, 3, 277, 279 2 nn. 1-5] in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della corte di cassazione [374 1] che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367 [295].

[II]. La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere [3681] in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della corte di cassazione il difetto di giurisdizione [371] del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato [324].

ARTICOLO 367 CPC

Sospensione del processo di merito (1).

[I]. Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza [177, 279 1, 4, 298] (2).

[II]. Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario [382 1], le parti debbono riassumere il processo [125 att.] entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione [133 2] della sentenza (3) (4).

 

 

Argomenti correlati

 
 
 
 
 
 
 
il regolamento di giurisdizione
 

il regolamento facoltativo e necessario di competenza 


 

RICHIEDI CONSULENZA