regolamento necessario e facoltativo di competenza

 

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ARTICOLO  42

Regolamento necessario di competenza (1).

[I]. La ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa [2792, n. 1] e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza [47; 187 att.].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6 l. 26 novembre 1990, n. 353 Il testo precedente recitava: «Regolamento necessario di competenza. [I]. La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche a norma degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa, può essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di competenza», e successivamente modificato dall'art. 45, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito la parola "sentenza" con la parola "ordinanza".

ARTICOLO  43

Regolamento facoltativo di competenza.

[I]. Il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito [277, 279 2] può essere impugnato con l'istanza di regolamento di competenza [47] oppure nei modi ordinari [323] quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito (1).

[II]. La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l'istanza di regolamento [47].

[III]. Se l'istanza di regolamento è proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa [325] riprendono a decorrere dalla comunicazione [133 2, 136] dell'ordinanza che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48 (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 45, comma 5, lett, a), della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito le parole "La sentenza" con le parole "Il provvedimento" e la parola "impugnata" con la parola "impugnato".

(2) Comma così modificato dall'art. 45, comma 5, lett, b), della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito le parole : "della sentenza" con le parole: "dell'ordinanza".

ARTICOLO  44

Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza.

[I]. La ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con l'istanza di regolamento [47], rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 50 [125 att.], salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.

(1) Comma così modificato dall' art. 45, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69 , che ha sostituito la parola "sentenza" con la parola "ordinanza".

ARTICOLO  45

Conflitto di competenza.

[I]. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice [125 att.], questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza [474-5] (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 45, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito la parola "sentenza" con la parola "ordinanza".

ARTICOLO  46

Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza.

[I]. Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace (1).

(1) Tale articolo risulta modificato per effetto della disposizione di carattere generale dell'art. 39 l. 21 novembre 1991, n. 374, in base alla quale: «in tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni "conciliatore", "giudice conciliatore" e "vice-conciliatore" ovvero "ufficio di conciliazione", queste devono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni "giudice di pace" e "ufficio del giudice di pace"».

ARTICOLO  47

Procedimento del regolamento di competenza (1).

[I]. L'istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso [366] sottoscritto dal procuratore [82, 83] o dalla parte, se questa si è costituita personalmente [86].

[II]. Il ricorso deve essere notificato [330] alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio [152 2, 153] di trenta giorni dalla comunicazione [136] della ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43, comma 2. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso (2).

[III]. La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli [1682] siano rimessi alla cancelleria della corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari [369].

[IV]. Il regolamento d'ufficio [45] è richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della corte di cassazione.

[V]. Le parti, alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della corte di cassazione scritture difensive e documenti.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2 l. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) Comma così modificato dall'art. 45, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito la parola "sentenza" con la parola "ordinanza".

ARTICOLO  48

Sospensione dei processi.

[I]. I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi [295] dal giorno in cui è presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento [45].

[II]. Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti [298].

ARTICOLO  49

Ordinanza di regolamento di competenza. (1)

[I]. Il regolamento è pronunciato con ordinanza in camera di consiglio [3751] entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'articolo 47, ultimo comma (2).

[II]. Con la ordinanza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza [911, 382 2, 385 2], dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente [501] e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa (2).

(1) Rubrica così modificata dall'art. 45, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito la parola "sentenza" con la parola "ordinanza".

(2) Comma così modificato dall'art. 45, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito la parola "sentenza" con la parola "ordinanza".

ARTICOLO  50

Riassunzione della causa (1).

[I]. Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente [44, 49 2] avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione [136] della ordinanza di regolamento [3751] o della ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito [44], il processo continua davanti al nuovo giudice (2).

[II]. Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue [307 3, 310 2].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3 l. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) Comma così modificato dall'art. 45, comma 6, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito la parola "sentenza" con la parola "ordinanza" e le parole "sei mesi" con le parole "tre mesi".

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