Fondamento e procedimento per il sequestro giudiziario e per il sequestro conservativo nel codice di rito, la nomina e i compiti del custode, l'esecuzione del sequestro, la conversione del sequestro conservativo in pignoramento
Argomenti correlati
il procedimento cautelara disposizioni generali
il reclamo e il riesame cautelare
ARTICOLO 670
Sequestro giudiziario.
[I]. Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario [818]:
1) di beni mobili o immobili [812 c.c.], aziende [2555 c.c.] o altre universalità di beni [816 c.c.], quando ne è controversa la proprietà [832 c.c.] o il possesso [1140 1 c.c.], ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea [676 1];
2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione [210 ss.] o alla comunicazione [2711 c.c.], ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.
ARTICOLO 671
Sequestro conservativo.
[I]. Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo [2905 1, 2906 c.c.] di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento [514 ss., 545].
ARTICOLO 675
Termine d'efficacia del provvedimento.
[I]. Il provvedimento che autorizza il sequestro [669-sexies1-2, 669-octies1] perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia [669-novies].
ARTICOLO 676
Custodia nel caso di sequestro giudiziario.
[I]. Nel disporre il sequestro giudiziario [670], il giudice nomina il custode [651], stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.
[II]. Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione [119; 86 att.].
[III]. Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560 [334 1-2, 335 c.p.].
ARTICOLO 677
Esecuzione del sequestro giudiziario (1).
[I]. Il sequestro giudiziario si esegue [669-duodecies] a norma degli articoli 605 e seguenti , in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio [605 1] nonché la comunicazione di cui all'articolo 608, primo comma.
[II]. L'articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore (2).
[III]. Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.
[IV]. Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 50 l. 14 luglio 1950, n. 581.
(2) Comma così sostituito dall'art. unico l. 23 maggio 1951, n. 400.
ARTICOLO 678
Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili (1).
[I]. Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore [513 ss.] o presso terzi [543 ss.]. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale (2) del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso [295] fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi (3).
[II]. Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente [2769 c.c.].
[III]. Si applica l'articolo 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 50 l. 14 luglio 1950, n. 581.
(2) V. sub art. 661.
(3) Comma così sostituito dall'art. 75 l. 26 novembre 1990, n. 353.
ARTICOLO 679
Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili.
[I]. Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati [2693, 2906 c.c.] (1).
[II]. Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'articolo 559.
(1) Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.
ARTICOLO 680
[Convalida del sequestro autorizzato anteriormente alla causa] (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 89 l. 26 novembre 1990, n. 353. Successivamente la Corte cost., con sentenza 3 marzo 1994, n. 69, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1. V. sub artt. 142 e 143. V. sub sez. I.
ARTICOLO 684
Revoca del sequestro.
[I]. Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile [1773 n. 2], la revoca [669-decies1] del sequestro conservativo [671], prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate [119; 86 att.].
ARTICOLO 685
Vendita delle cose deteriorabili.
[I]. In caso di pericolo di deterioramento delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate [529 ss.].
[II]. Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.
ARTICOLO 686
Conversione del sequestro conservativo in pignoramento.
[I]. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento [492 ss.] al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva [282, 283, 337 1, 431 1, 5, 447 1; 156 att.].
[II]. Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata [499, 510 ss.].
ARTICOLO 687
Casi speciali di sequestro.
[I]. Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione [1208 2, 1209 c.c.], quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta [1206, 1216 c.c.].
Argomenti correlati
il procedimento camerale disposizioni generali
il reclamo e il riesame camerale