interrogatorio formale e confessione giudiziale

Interrogatorio formale e confessione giudiziale come mezzi di prova nel processo civile, l'articolazione dell'interrogatorio formale, gli effetti della mancata risposta e della mancata comparizione all'udienza di assunzione dell'interrogatorio

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Confessione giudiziale.

[I]. La confessione giudiziale è spontanea [229] o provocata mediante interrogatorio formale [230; 2730 ss. c.c.].

ARTICOLO  229

Confessione spontanea.

[I]. La confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell'articolo 117 [116 2].

 

ARTICOLO  230

Modo dell'interrogatorio.

[I]. L'interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici.

[II]. Il giudice istruttore procede all'assunzione dell'interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell'ordinanza che l'ammette [102 att.].

[III]. Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, ad eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma il giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date.

ARTICOLO  231

Risposta.

[I]. La parte interrogata deve rispondere personalmente. Essa non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano.

ARTICOLO  232

Mancata risposta.

[I]. Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio [548 2].

[II]. Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all'interrogatorio, dispone per l'assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria [203].

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