Il giuramento nel processo civile, giuramento decisorio, suppletorio e estimativo, deferimento e riferimento del giuramento, conseguenze della mancata prestazione modalità dell'acquisizione processuale del mezzo di prova
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ARTICOLO 233
Deferimento del giuramento decisorio.
[I]. Il giuramento decisorio [2736n. 1, 2960 c.c.] può essere deferito in qualunque stato della causa [345 3, 394 3, 421 2, 437 2] davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale [83, 84] o con atto sottoscritto dalla parte.
[II]. Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.
ARTICOLO 234
Riferimento.
[I]. Finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo all'avversario nei limiti fissati dal codice civile [2739 c.c.].
ARTICOLO 235
Irrevocabilità.
[I]. La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo [236] quando l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.
ARTICOLO 236
Caso di revocabilità.
[I]. Se nell'ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica la formula proposta dalla parte [233 2], questa può revocarlo.
ARTICOLO 237
Risoluzione delle contestazioni.
[I]. Le contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio [187 4, 279 1].
[II]. L'ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte [1701].
ARTICOLO 238
Prestazione.
[I]. Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza [religiosa e] morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare [371 c.p.] (1).
[II]. Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: « consapevole della responsabilità che col giuramento assumo [davanti a Dio e agli uomini], giuro... », e continua ripetendo le parole della formula su cui giura [2332] (2).
(1) La Corte cost., con sentenza 8 ottobre 1996, n. 334 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole « religiosa e ».
(2) La Corte cost., con sentenza 8 ottobre 1996, n. 334 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole « davanti a Dio e agli uomini».
ARTICOLO 239
Mancata prestazione.
[I]. La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all'avversario [234], soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito [2738 1 c.c.].
[II]. Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell'articolo 232, secondo comma.
ARTICOLO 240
Deferimento del giuramento suppletorio (1).
[I]. Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente dal collegio.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 27 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo precedente recitava: «[I]. Il giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente dal collegio».
ARTICOLO 241
Ammissibilità e contenuto del giuramento d'estimazione.
[I]. Il giuramento sul valore della cosa domandata [2736n. 2 c.c.] può essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa [265 1, 437 2]. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia.
ARTICOLO 242
Divieto di riferire il giuramento suppletorio.
[I]. Il giuramento deferito d'ufficio a una delle parti non può da questa essere riferito all'altra.
ARTICOLO 243
Rinvio alle norme sul giuramento decisorio.
[I]. Per la prestazione del giuramento deferito d'ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio [238, 239 1].
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