ispezioni riproduzioni e esperimenti nel processo civile

Le ispezioni, le riproduzioni e gli esperimenti nel processo civile, i poteri di direzione del giudice istruttore, le cautele nell'eseguire le ispezioni personali

art. 258 cpc

Ordinanza d'ispezione.

L'ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone [118 1] è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione [202 1, 421 3].

 

art. 259 cpc

Modo dell'ispezione

 

All'ispezione procede personalmente il giudice istruttore, assistito, quando occorre, da un consulente tecnico [611, 191, 194], anche se l'ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il giudice istruttore del luogo a norma dell'articolo 203.

 

art. 260 cpc

Ispezione corporale.

 

Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico [194 2].
All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona [93 att.].

art. 261 cpc

Riproduzioni, copie ed esperimenti.

Il giudice istruttore può disporre che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti e luoghi, e, quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l'impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici.

Egualmente, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, il giudice può ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica.

Il giudice presiede all'esperimento e, quando occorre, ne affida l'esecuzione a un esperto [681] che presta giuramento a norma dell'articolo 193.

art. 262 cpc

Poteri del giudice istruttore.

Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni [421 3] e dare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere alla località.
Può anche disporre l'accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se è possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi [118 1].

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