Le ispezioni, le riproduzioni e gli esperimenti nel processo civile, i poteri di direzione del giudice istruttore, le cautele nell'eseguire le ispezioni personali
art. 258 cpc
Ordinanza d'ispezione.
art. 259 cpc
Modo dell'ispezione
art. 260 cpc
Ispezione corporale.
All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona [93 att.].
art. 261 cpc
Riproduzioni, copie ed esperimenti.
Il giudice istruttore può disporre che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti e luoghi, e, quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l'impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici.
Il giudice presiede all'esperimento e, quando occorre, ne affida l'esecuzione a un esperto [681] che presta giuramento a norma dell'articolo 193.
art. 262 cpc
Poteri del giudice istruttore.
Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni [421 3] e dare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere alla località.
Può anche disporre l'accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se è possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi [118 1].