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La costituzione del convenuto avviene mediante deposito della comparsa  di risposta di cui all'art. 167 cpc e del fascicolo contenente, oltre alla copia dell'atto di citazione notificato, i documenti offerti in comunicazione.

Per effetto delle recenti modifiche al codice di rito, la costituzione deve avvenire  mediante  comparsa di risposta almeno venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione o di quella fissata con decreto di differimento dal giudice e nella stessa occorre:

a) contestare specificatamente i fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda applicandosi il principio prima tipico del rito del lavoro dell'onere della specifica contestazione o, in difetto, dell'acquisizione del fatto al processo come provato;

b) proporre le eccezioni di merito e di rito non rilevabili d'ufficio, a pena di decadenza;

c) sollevare ogni eventuale eccezione relativa alla competenza del giudice adito (per territorio,  valore o materia ex art. 38 cpc) a pena di decadenza;

d)  proporre le eventuali domande riconvenzionali;

e) chiedere la chiamata in causa di terzo formulando la relativa istanza di differimento dell'udienza.

In caso di costituzione del convenuto tardiva, entro la prima udienza, si verificano le decadenze inerenti:

la possibilità di proporre la domanda riconvenzionale, di richiedere la chiamata di terzo, di sollevare eccezioni relative alla competenza del giudice adito o le ulteriori eccezioni di merito e di rito non rilevabili d'ufficio.

Ove il convenuto non si costituisca neppure alla prima udienza ne verrà dichiarata la contumacia.


ARTICOLO  166

Costituzione del convenuto (1).

[I]. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

(1) Articolo dapprima sostituito dall'art. 10 l. 14 luglio 1950, n. 581, successivamente così sostituito dall'art. 10 l. 26 novembre 1990, n. 353e in ultimo così modificato dall'art. 1 d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv., con modif., nella l. 6 dicembre 1994, n. 673. Il testo recitava: «[I]. Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione, o almeno tre giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della citazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione».

ARTICOLO  167

Comparsa di risposta (1).

[I]. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, (2) i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

[II]. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (3). Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione (4).

[III]. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 11 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo recitava: «[I]. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese e le eventuali domande riconvenzionali, indicare specificamente i mezzi di prova dei quali intende valersi e formulare le conclusioni. Se intende chiamare un terzo in causa per la prima udienza, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa».

(2) Le parole «le proprie generalità e il codice fiscale,» sono state inserite dall'art. 4, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modif., in l. 22 febbraio 2010, n. 24.

(3) Le parole « e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio » sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. b-ter)d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.

(4) Comma così sostituito dall'art. 3 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella l. 20 dicembre 1995, n. 534. Il testo recitava: «A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio».

 

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