iscrizione della causa a ruolo

L'iscrizione della causa a ruolo, la formazione del fascicolo d'ufficio e l'assegnazione al giudice per la trattazione, le norme generali relative al giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale, il potere di direzione del giudice le comunicazioni e le notificazioni nel corso del processo tra le parti il ritiro dei relativi fascicoli di parte

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ARTICOLO  168

Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio (1).

[I]. All'atto della costituzione dell'attore [165 1], o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto [166], su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo [71 att.], il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.

[II]. Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio [36 att.], nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione [51 att.], delle comparse e delle memorie in carta non bollata [731 att.] e, successivamente, i processi verbali d'udienza [126], i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10 l. 14 luglio 1950, n. 581.

ARTICOLO  168  BIS

Designazione del giudice istruttore (1).

[I]. Formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d'iscrizione al ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all'istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.

[II]. La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.

[III]. Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo (2).

[IV]. Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato (2).

[V]. Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza (2) (3).

(1) Articolo inserito dall'art. 10 l. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) Commi così sostituiti dall'art. 12 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo era il seguente: «[III]. Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore. [IV]. Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. [V]. In tal caso il cancelliere comunica alla parte costituita la nuova data di comparizione».

(3) Comma così sostituito dall'art. 12 l. 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente così modificato dall'art. 2 d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv., con modif., nella l. 6 dicembre 1994, n. 673, che ha soppresso le parole "Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione" che figuravano in fondo al comma.

ARTICOLO  169

Ritiro dei fascicoli di parte (1).

[I]. Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria [77 att.]; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

[II]. Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio (2) a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10 l. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) Da intendersi, dopo la sostituzione degli artt. 190 e 275, disposta con l. 26 novembre 1990, n. 353 a far tempo dal 30 aprile 1995, nel senso di rimessione della causa alla decisione (del collegio o del giudice istruttore in funzione di giudice unico).

ARTICOLO  170

Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.

[I]. Dopo la costituzione in giudizio [165, 166] tutte le notificazioni [137 ss.] e le comunicazioni [136] si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti [237 2, 286 2, 288 3, 292 1, 4, 330 3; 125 3, 129 2 att.] (1).

[II]. È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.

[III]. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto [1651, 166].

[IV]. Le comparse [190] e le memorie [183, 190] consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi (2). La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (2). A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni (2).

(1) Ai sensi dell'art. 51 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif., dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, le notificazioni e comunicazioni di cui al presente comma, sono effettuate per via telematica.

(2) L'art. 21 lett. h)l. 28 dicembre 2005, n. 263, ha sostituito gli ultimi tre periodi del comma all'originario ultimo periodo, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il giudice può prescrivere per singoli atti che si segua una o altra di queste forme».

ARTICOLO  171

Ritardata costituzione delle parti (1).

[I]. Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti [165 1, 166], si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma.

[II]. Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167 (2).

[III]. La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace [290 ss.; 59 att.] con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291 [290 ss.].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10 l. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) Comma così sostituito dall'art. 13 l. 26 novembre 1990, n. 353 Il testo precedente recitava: «Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra può costituirsi successivamente fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore».

ARTICOLO  174

Immutabilità del giudice istruttore.

[I]. Il giudice designato è investito di tutta l'istruzione della causa [175, 180] e della relazione al collegio [2751; 63 att.].

[II]. Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente [79 att.]. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento di singoli atti.

ARTICOLO  175

Direzione del procedimento.

[I]. Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale [88] svolgimento del procedimento.

[II]. Egli fissa le udienze successive [81 att.] e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali [152 ss.].

[III]. Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.

 

ARTICOLO  176

Forma dei provvedimenti.

[I]. Tutti i provvedimenti del giudice istruttore [187], salvo che la legge disponga altrimenti [178 5, 199 2, 288 1, 289 2, 297 4, 302, 303 1, 669-sexies2, 669-novies2; 771, 824, 1002 att.], hanno la forma dell'ordinanza [1341].

[II]. Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi [134, 136, 186] anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Al fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 23 lett.c)d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80. Il secondo periodo è stato aggiunto in sede di conversione.

ARTICOLO  178

Controllo del collegio sulle ordinanze (1).

[I]. Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell'articolo 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile [279 3-4].

[II]. L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio (2).

[III]. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima [136].

[IV]. Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.

[V]. Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 13 l. 14 luglio 1950, n. 581. L'art. 89 l. 26 novembre 1990, n. 353 ha abrogato tre commi che figuravano nel testo dell'articolo dopo il quinto. Il testo recitava: «[VI]. Scaduti i termini previsti dal comma precedente, il collegio, entro i quindici giorni successivi, provvede in camera di consiglio con ordinanza, alla quale si applicano le disposizioni dell'articolo 279 quarto comma, e dell'articolo 280. [VII]. Il provvedimento del collegio è limitato all'ammissibilità e alla rilevanza del mezzo di prova, e pertanto le parti non possono sottoporgli conclusioni di merito, né totali né parziali. Tuttavia il collegio, su richiesta di parte o d'ufficio, può limitarsi a rimettere con l'ordinanza le parti al giudice istruttore per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190. [VIII]. L'esecuzione dell'ordinanza è sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo».

(2) Comma così sostituito dall'art. 15 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo recitava: «Tuttavia, le ordinanze del giudice istruttore, che risolvono questioni relative all'ammissibilità e alla rilevanza di mezzi di prova proposti dalle parti o ammissibili d'ufficio, possono essere impugnate dalle parti con reclamo immediato al collegio».

(3) Comma così modificato dall'art. 15 l. 26 novembre 1990, n. 353.

 

ARTICOLO  179

Ordinanze di condanna a pene pecuniarie.

[I]. Se la legge non dispone altrimenti [220 2, 226 1, 476 4], le condanne a pene pecuniarie previste nel presente codice sono pronunciate con ordinanza del giudice istruttore [543, 642, 671, 1183].

[II]. L'ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell'interessato e previa contestazione dell'addebito non è impugnabile [1773]; altrimenti il cancelliere la notifica al condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni, può proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l'ha pronunciata. Questi, valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile.

[III]. Le ordinanze di condanna previste nel presente articolo costituiscono titolo esecutivo [474 2].

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