la competenza civile del giudice di pace

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La competenza del giudice di pace è individuata sulla base di un parametro generale di valore - tutte le cause, relative a beni mobili, che abbiano un valore superiore a cinque mila euro - e sulla base della materia specifica del contendere.

Con riferimento alle cause relative alla circolazione dei veicoli e natanti la competenza del giudice di pace è individuata sulla base di un criterio misto, in quanto sono attribuite al giudice di pace tutte le cause, rientranti nella classe, il cui valore non ecceda i venti mila euro.

Tra le nuove materie attribuite alla competenza del giudice di pace dalla L. n. 69 del 2009 (art. 45), vi sono quelle relative ad interessi ed accessori per il ritardato pagamento delle prestazioni previdenziali.

Le specifiche materie attribuite alla competenza del giudice di pace sono individuate nell'art. 7 cpc; tra le ulteriori questioni che , per materia, sono devolute alla competenza del giudice di pace vale ricordare le opposizioni a ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 bis della L. n. 689/81. 

ARTICOLO  7

Competenza del giudice di pace (1) (2).

[I]. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice (3).

[II]. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro (4).

[III]. È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (5) (6).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 17 l. 21 novembre 1991, n. 374 Il testo precedente recitava: «Competenza del conciliatore. - [I]. Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. È altresì competente per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali».

(2) L'originario comma 3 dell'articolo è stato abrogato dall'art. 1 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella l. 20 dicembre 1995, n. 534. Il testo precedente recitava: «Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al comma 2, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie». In materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, v. art. 22-bis l. 24 novembre 1981, n. 689.

(3) Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, lett. a), della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito alle parole "lire cinque milioni" le parole "cinquemila euro".

(4) Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, lett. b), della l. 18 giugno 2009, n. 69 che ha sostituito alle parole "lire trenta milioni" le parole "ventimila euro"

(5) Numero inserito dall'art. 45, comma 1, lett. c), della l. 18 giugno 2009, n. 69.

(6) Seguiva un quarto numero abrogato dall'art. 1 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella l. 20 dicembre 1995, n. 534 Il testo recitava: «4) - per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

 

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