la competenza per valore e per materia

Argomenti correlati

 
 
 
 
 
 
 
il regolamento di giurisdizione
 

il regolamento facoltativo e necessario di competenza 


La competenza per valore e per materia determina la distribuzione verticale e funzionale dei giudizi tra i diversi uffici giudiziari che compongono, nel loro complesso, il plesso giurisdizionale civile. La distribuzione orizzontale dei giudizi tra giudici ugualmente dotati di giurisdizione sotto il profilo astratto è il frutto dell'applicazione delle norme relative alla competenza territoriale. Le norme degli artt. dal 7 al 18 del cpc, regolano la competenza per valore e quella per materia, stabilendo altresì le regole per la determinazione del valore, in relazione alla diversa tipologia dell'oggetto del giudizio. La competenza per valore, dopo la soppressione delle Preture, serve essenzialmente a stabilire la distribuzione dei giudizi tra il Tribunale e l'Ufficio del Giudice di Pace. 

ARTICOLO  7

Competenza del giudice di pace (1) (2).

[I]. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice (3).

[II]. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro (4).

[III]. È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (5) (6).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 17 l. 21 novembre 1991, n. 374 Il testo precedente recitava: «Competenza del conciliatore. - [I]. Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. È altresì competente per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali».

(2) L'originario comma 3 dell'articolo è stato abrogato dall'art. 1 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella l. 20 dicembre 1995, n. 534. Il testo precedente recitava: «Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al comma 2, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie». In materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, v. art. 22-bis l. 24 novembre 1981, n. 689.

(3) Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, lett. a), della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito alle parole "lire cinque milioni" le parole "cinquemila euro".

(4) Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, lett. b), della l. 18 giugno 2009, n. 69 che ha sostituito alle parole "lire trenta milioni" le parole "ventimila euro"

(5) Numero inserito dall'art. 45, comma 1, lett. c), della l. 18 giugno 2009, n. 69.

(6) Seguiva un quarto numero abrogato dall'art. 1 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella l. 20 dicembre 1995, n. 534 Il testo recitava: «4) - per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

ARTICOLO  8

[Competenza del pretore] (1).

(1) Articolo sostituito dall'art. 3 l. 26 novembre 1990, n. 353 e poi abrogato dall'art. 49 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

ARTICOLO  9

Competenza del tribunale (1).

[I]. Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

[II]. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone [706 ss.; 418-432 c.c.] e ai diritti onorifici, per la querela di falso [221], per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile [153].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 50 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. Il testo previgente (quale modificato, con la sostituzione dell'espressione «giudice di pace» a quella «conciliatore» dall'art. 39 l. 21 novembre 1991, n. 374), era il seguente: «[I]. Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza del giudice di pace o del pretore. [II]. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile».

ARTICOLO  10

Determinazione del valore.

[I]. Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

[II]. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti [1282 c.c.], le spese e i danni [1223 ss., 2043 c.c.], anteriori alla proposizione si sommano col capitale [311, 1041].

 

ARTICOLO  11

Cause relative a quote di obbligazione tra più parti.

[I]. Se è chiesto da più persone o contro più persone [1031] l'adempimento per quote di un'obbligazione [1314 c.c.], il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.

ARTICOLO  12

Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni.

[I]. Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio [1173 ss. c.c.] si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

[II]. (1) Il valore delle cause per divisione [784; 713 c.c.] si determina da quello della massa attiva da dividersi.

(1) L'art. 89 l. 26 novembre 1990, n. 353 ha abrogato l'originario comma 2 Il testo recitava: «Nelle cause per finita locazione d'immobili il valore si determina in base all'ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso».

 

ARTICOLO  13

Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite.

[I]. Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche [433 c.c.], se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

[II]. Nelle cause relative a rendite perpetue [5533; 1861 c.c.], se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie [1872 c.c.], cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci.

[III]. Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente [568 2; 957 ss. c.c.].

ARTICOLO  14

Cause relative a somme di danaro e a beni mobili.

[I]. Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili [812 3 c.c.], il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.

[II]. Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa [167, 416], il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.

[III]. Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.

ARTICOLO  15

Cause relative a beni immobili (1).

[I]. Il valore delle cause relative a beni immobili [812 1-2 c.c.] è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda [5681]:

per duecento per le cause relative alla proprietà [832 c.c.];

per cento per le cause relative all'usufrutto [978 c.c.], all'uso [1021 c.c.], all'abitazione [1022 c.c.], alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta [959 c.c.];

per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù [1027 c.c.].

[II]. Il valore delle cause per il regolamento di confini [950 c.c.] si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

[III]. Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile [92].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7 l. 30 luglio 1984, n. 399.

ARTICOLO  16

[Esecuzione forzata] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 51 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. Il testo precedente recitava: «[I]. Per la consegna e il rilascio di cose e per l'espropriazione forzata di cose mobili e di crediti è competente il pretore. [II]. Per l'espropriazione forzata di cose immobili è competente il tribunale. [III]. Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse. [IV]. Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il pretore».

ARTICOLO  17

Cause relative all'esecuzione forzata.

[I]. Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata [615] si determina dal credito per cui si procede;

quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'articolo 619, dal valore dei beni controversi;

quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione [512, 598], dal valore del maggiore dei crediti contestati.

 

Argomenti correlati

 
 
 
 
 
 
 
il regolamento di giurisdizione
 

il regolamento facoltativo e necessario di competenza 


 

RICHIEDI CONSULENZA