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il regolamento facoltativo e necessario di competenza
ARTICOLO 18
Foro generale delle persone fisiche.
[I]. Salvo che la legge disponga altrimenti [20-27, 413, 444, 637, 661, 669-ter, 669-quater, 669-quinquies, 688], è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio [43, 2196n. 4 c.c.], e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.
[II]. Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore [142, 143].
ARTICOLO 19
Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
[I]. Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica [13, 46 c.c.], è competente il giudice del luogo dove essa ha sede [2328 2 n. 2, 2463 2 n. 2, 2521 3 n. 2 c.c.]. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda [77].
[II]. Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica [2251, 2291, 2313 c.c.], le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo (1).
(1) Comma così modificato dall'articolo unico r.d. 20 aprile 1942, n. 504.
ARTICOLO 20
Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione.
[I]. Per le cause relative a diritti di obbligazione [1173 ss., 1182 c.c.] è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio [121; 1182, 1326, 1327 c.c.].
ARTICOLO 21
Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie.
[I]. Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda (1). Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile.
[II]. Per le azioni possessorie [703; 1168, 1170 c.c.] e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto [688; 1171, 1172 c.c.] è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.
(1) Il primo periodo è stato così sostituito dall'art. 52 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999 Si riporta il testo previgente, con l'avvertenza che il riferimento ivi contenuto al n. 2 dell'art. 8 c.p.c. era da intendersi fatto al n. 1 dell'art. 7, comma 4: «Per le cause relative a diritti reali su beni immobili e per quelle di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 8 è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile».
ARTICOLO 22
Foro per le cause ereditarie.
[I]. È competente il giudice del luogo dell'aperta successione [456 c.c.] per le cause:
1) relative a petizione [533 c.c.] o divisione di eredità [122, 784; 7131 c.c.] e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;
2) relative alla rescissione della divisione [763 c.c.] e alla garanzia delle quote [758 c.c.], purché proposte entro un biennio dalla divisione;
3) relative a crediti verso il defunto [752 c.c.] o a legati dovuti dall'erede [662 c.c.], purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;
4) contro l'esecutore testamentario [700 ss. c.c.], purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.
[II]. Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza [43 c.c.] del convenuto o di alcuno dei convenuti.
ARTICOLO 23
Foro per le cause tra soci e tra condomini.
[I]. Per le cause tra soci [2247 c.c.] è competente il giudice del luogo dove ha sede la società [19]; per le cause tra condomini [1117 ss. c.c.], il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
[II]. Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
ARTICOLO 24
Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali.
[I]. Per le cause relative alla gestione di una tutela [343 ss., 424 ss. c.c.] o di un'amministrazione patrimoniale [522, 1683, 180 ss., 217, 528, 641 ss. c.c.] conferita per legge o per provvedimento dell'autorità è competente il giudice del luogo d'esercizio della tutela o dell'amministrazione [357, 5281 c.c.].
ARTICOLO 25
Foro della pubblica amministrazione.
[I]. Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie [18 ss.]. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda [28].
ARTICOLO 26
Foro dell'esecuzione forzata.
[I]. Per l'esecuzione forzata su cose mobili [513 ss.] o immobili [555 ss.] è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'articolo 21.
[II]. Per l'espropriazione forzata di crediti [543 ss.] è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.
[III]. Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare [612 ss.] è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto [2931, 29331 c.c.].
ARTICOLO 27
Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione.
[I]. Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione [17], salva la disposizione dell'articolo 480, terzo comma [618-bis].
[II]. Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi [617 2] è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.
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