La responsabilità delle società di revisione e i diritti del socio


La sentenza si occupa del profilo specifico relativo alla predicabilità di una responsabilità diretta della società di revisione nei confronti di soci della società nell'ambito della più generale questione inerente la possibilità, per il singolo socio, di conseguire il ristoro dei danni subiti in relazione a fattispecie lesive poste in essere nei riguardi della società. La conclusione cui giungono le Serzioni Unite è quella della non dispensabilità della tutela risarcitoria sul rilievo dell'autonomia del patrimonio sociale rispetto a quello del singolo socio e della natura esclusivamente indiretta del danno subito da questi.


Cassazione Civile Sez.Un. del  24 dicembre 2009 n. 27346
In seguito all'apertura della procedura, in relazione ai rapporti patrimoniali in essa compresi, sussiste una legittimazione processuale del fallito e dei soggetti sottoposti a liquidazione coatta amministrativa suppletiva, in deroga alla legittimazione esclusiva degli organi della procedura, in relazione a detti rapporti, nel solo caso d'inattività e disinteresse di questi, mentre ove riguardo al rapporto in questione essi si siano attivati, detta legittimazione suppletiva non sussiste e la sua carenza può essere rilevata d'ufficio.

Qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito. (Nella specie, le S.U., nell'enunciare l'anzidetto principio, hanno confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda con cui una società per azioni, socia di una compagnia di assicurazioni s.p.a., aveva dedotto la responsabilità della società di revisione, incaricata della certificazione del bilancio della società partecipata, per il danno patito dalla quota di partecipazione, a seguito delle condotte illecite ascritte alla società di revisione).

Cassazione Civile Sez. Un. del 24 dicembre 2009 n. 27346

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