La ritenuta d'acconto e la sostituzione d'imposta realizzano la dissociazione tra la riferibilità soggettiva del presupposto dell'imposta e l'obbligo primario di versamento dell'imposta.
Sia mediante la ritenuta d'acconto che attraverso il meccanismo della sostituzione a titolo d'imposta, infatti, un soggetto, differente rispetto al destinatario finale dell'imposta, è obbligato di fronte la Fisco in sostituzione del destinatario.
La sostituzione a titolo d'imposta e la ritenuta d'acconto vengono effettuate dal sostituto nell'ambito di rapporti giuridici che prevedono la corresponsione da parte del sostituto al sostituito di redditi da lavoro o capitale; in tali casi, il sostituto corrisponde al sostituito un corrispettivo al netto dell'aliquota relativa alla sostituzione o all'acconto effettuati.
Sostituzione a titolo di imposta e ritenuta d'acconto si distinguono per gli effetti che producono sul relativo obbligo tributario gravante sul soggetto sostituito.
Mentre con la sostituzione d'imposta, si realizza un vero e proprio regime fiscale sostitutivo che pone l'obbligazione tributaria in capo ad un soggetto diverso da quello che realizza il presupposto dell'imposta, con la ritenuta d'acconto si verifica una mera anticipazione del pagamento dell'imposta complessiva che grava sul soggetto sostituito.
Ne consegue che, in caso di ritenuta d'acconto, il compenso, al lordo della ritenuta, dovrà essere dichiarato, ai fini dell'imposta sul reddito, dal sostituito il quale potrà poi detrarre, dall'imposta complessivamente dovuta, quanto versato a titolo di acconto dal sostituto.
Ne consegue che, in caso di ritenuta d'acconto, il compenso, al lordo della ritenuta, dovrà essere dichiarato, ai fini dell'imposta sul reddito, dal sostituito il quale potrà poi detrarre, dall'imposta complessivamente dovuta, quanto versato a titolo di acconto dal sostituto.
Nel caso della sostituzione d'imposta, invece, come detto si realizza un vero e proprio regime fiscale sostitutivo con la conseguenza che il relativo reddito non deve essere incluso nel reddito complessivo del percipiente.
Le differenze ontologiche tra la sostituzione a titolo di imposta e la ritenuta d'acconto si riflettono anche sulla posizione soggettiva del sostituito.
Mentre con riferimento alla sostituzione a titolo di imposta, in caso di mancata ritenuta o di mancato versamento della ritenuta effettuata, sul sostituito graverà una responsabilità solidale successiva e dipendente, con riferimento alle ritenute d'acconto, secondo l'opinione dominante, il solo soggetto obbligato è il sostituto d'imposta con la conseguenza che il Fisco non dovrebbe potere richiedere il pagamanto al sostituito delle ritenute non effettuate e non versate (in senso contrario, tuttavia, di recente la giurisprudenza - cfr. cass 7 aprile 2009, n 8316)