la riunione dei procedimenti civili

La riunione dei procedimenti nel processo civile, la riunione relativa alla stessa causa pendente dinanzi a due giudici distinti e la riunione relativa a cause connesse

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ARTICOLO  273

Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa.

[I]. Se più procedimenti relativi alla stessa causa [39] pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione.

[II]. Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.

ARTICOLO  274

Riunione di procedimenti relativi a cause connesse.

[I]. Se più procedimenti relativi a cause connesse [31 ss., 40] pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporne la riunione [151 1 att.].

[II]. Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.

 

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