La testimonianza nel processo civile, articolazione in capitoli separati, modalità di assunzione, incapacità di testimoniare e facoltà di astenersi, intimazione dei testi e accompagnamento coattivo, riduzione delle liste, confronti e rinnovo dell'esame testimoniale la nuova testimonianza scritta
ARTICOLO 244
Modo di deduzione (1).
[I]. La prova per testimoni [272 1 ss. c.c.] deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare [246 ss.] e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata [421 4, 621].
(1) L'art. 89 l. 26 novembre 1990, n. 353 ha abrogato i commi 2 e 3 che recitavano: «[II]. La parte contro la quale la prova è proposta, anche quando si oppone all'ammissione, deve indicare a sua volta nella prima risposta le persone che intende fare interrogare e deve dedurre per articoli separati i fatti sui quali debbono essere interrogate. [II]. Il giudice istruttore, secondo le circostanze, può assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare tali indicazioni».
ARTICOLO 245
Ordinanza di ammissione.
[I]. Con l'ordinanza che ammette la prova [102 att.] il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge [246].
[II]. La rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente [257 2].
ARTICOLO 246
Incapacità a testimoniare.
[I]. Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio [105, 4214].
ARTICOLO 247
Divieto di testimoniare (1).
[I]. Non possono deporre il coniuge ancorché separato [150 c.c.; 706 ss.], i parenti o affini in linea retta [75, 78 c.c.] e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione (2), salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale [706 ss.] o relative a rapporti di famiglia.
(1) La Corte cost., con sentenza 23 luglio 1974, n. 248, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
(2) L'istituto dell'affiliazione è stato soppresso dalla l. 4 maggio 1983, n. 184.
ARTICOLO 248
Audizione dei minori degli anni quattordici (1).
[I]. I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento [251].
(1) La Corte cost., con sentenza 11 giugno 1975, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo
ARTICOLO 249
Facoltà d'astensione.
[I]. Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale relative alla facoltà d'astensione dei testimoni (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 46, comma 6, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito le parole: "degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale" con le parole: "degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale".
ARTICOLO 250
Intimazione ai testimoni.
[I]. L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti [103, 104 att.].
[II]. L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata (1).
[III]. L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi (2).
[IV]. Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento (2).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1748d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004.
(2) Comma aggiunto dall'art. 23 lett. d) d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80.
ARTICOLO 251
Giuramento dei testimoni.
[I]. I testimoni sono esaminati separatamente [254].
[II]. Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e (1) morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti [3663, 372 c.p.], e legge la formula: « consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini (1), giurate di dire la verità, null'altro che la verità ». Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: « lo giuro » [256] (2).
(1) V. nota sub art. 238 (C. cost. 8 ottobre 1996, n. 334).
(2) La Corte cost., con sentenza 10 ottobre 1979, n. 117 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dopo le parole «il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa» e dopo le parole «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio» non è contenuto l'inciso «se credente». Successivamente la Corte cost., con sentenza 5 maggio 1995, n. 149 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso comma : a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore «ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle», anziché stabilire che il giudice istruttore «avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle»; b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore «legge la formula: "Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità"», anziché stabilire che il giudice istruttore «lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza"»; c) nella parte in cui prevede: «Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro"». Ne consegue che il comma 2 va letto come segue: «Il giudice istruttore avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza"».
ARTICOLO 252
Identificazione dei testimoni.
[I]. Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, (1) il luogo e la data di nascita l'età e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela [74 c.c.], affinità [78 c.c.], affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa [246, 247].
[II]. Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilità del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell'audizione del testimone.
(1) L'indicazione della paternità che figurava dopo il cognome, è venuta meno per effetto dell'art. 2 l. 31 ottobre 1955, n. 1064. La medesima legge richiede, inoltre, all'art. 3 l'indicazione del luogo e della data di nascita; in tal senso deve ritenersi integrato il mero riferimento all'età contenuto nel testo.
ARTICOLO 253
Interrogazioni e risposte.
[I]. Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi [257 2].
[II]. È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.
[III]. Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell'articolo 231.
ARTICOLO 254
Confronto dei testimoni.
[I]. Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto.
ARTICOLO 255
Mancata comparizione dei testimoni.
[I]. Se il testimone regolarmente intimato [250; 103 att.] non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l’accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro (1).
[II]. Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore del luogo [203; 105 att.] (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 21 lett. n)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «[I]. Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 2 euro e non superiore a 5 euro, oltre che alle spese causate dalla mancata presentazione». Successivamente il presente comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 46, comma 7, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha aggiunto l'ultimo periodo.
(2) Comma così modificato dall'art. 65 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
ARTICOLO 256
Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza.
[I]. Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare [251] o di deporre [253] senza giustificato motivo [249], o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale (1).
(1) Seguiva un periodo già abrogato dall'art. 214 coord. c.p.p.; successivamente l'art. 21 lett. o)l. 28 dicembre 2005, n. 263 così ha disposto: « all'art. 256, le parole "Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone", sono soppresse», con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.
ARTICOLO 257
Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell'esame.
[I]. Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può disporre d'ufficio che esse siano chiamate a deporre [421 2].
[II]. Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame.
ARTICOLO 257 BIS
Testimonianza scritta (1).
[I]. Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
[II]. Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.
[III]. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.
[IV]. Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
[V]. Quando il testimone si avvale della facoltà d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.
[VI]. Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.
[VII]. Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.
[VIII]. Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.
(1) Articolo inserito dall'art. 46, comma 8, della l. 18 giugno 2009, n. 69.
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