mediazione civile obbligatoria incostituzionale

Con ordinanza del TAR del 12.4.2011 è stata rimessa alla Consulta la questione della legittimità costituzionale della normativa delegta in materia di mediazione civile obbligatoria, laddove condiziona la procedibilità della domanda al previo esperimento della procedura di mediazione disciplinata dal d.lgs. n. 28 del 2010. Ad avviso del Tribunale Amministrativo adito, infatti, l'obbligatorietà della procedura di mediazione non risponde ad alcuno dei criteri e principi della delega legislativa ed in definitiva eccede dall'ambito della legislazione delegata consentita dall'art. 60 della L. n. 69/2009. Ad avviso del TAR capitolino, inoltre, l'art. 16 del decreto sulla mediazione civile obbligatoria contrasta con il parametro dell'art. 24 cost nella parte in cui affida la gestione delle procedure di mediazione ad organismi costituiti da enti pubblici e privati, che diano garanzie di “serietà ed efficienza”. Ad avviso del TAR la mancata puntuale previsione di norme conformative della figura del mediatore può comportare pregiudizirreparabili sui diritti soggettivi degli utenti della mediazione in contrasto con l'evocato parametro costituzionale. L'ordinanza del TAR è molto corposa, se ne allega il testo integrale di seguito (gli elementi più significativi sono evidenziati in blu)
 
 
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