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L'agente di commercio è lavoratore autonomo o subordinato?
Secondo quanto stabilisce l'accordo economico collettivo attualmente in vigore (dal 16 febbraio 2009) è "agente di commercio" chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona; è "rappresentante di commercio" chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
L'agente o rappresentante di commercio esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati nel rispetto delle istruzioni impartite dal preponente. L'agente e il rappresentante di commercio sono, peraltro, tenuti a dare costante informazione sulla situazione del mercato in cui operano.
Che requisiti deve avere il contratto di agenzia?
L'agente di commercio viene incaricato sulla base di un contratto di agenzia che può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato; tale contratto deve rivestire, ai fini della prova, la forma scritta. Nel contratto debbono essere precisati per iscritto, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e/o dei compensi e la durata, quando non sia a tempo indeterminato, nonché l'esplicito riferimento alle norme dell'accordo economico collettivo in vigore e successive modificazioni.
La zona è un elemento essenziale del contratto di agenzia?
Elemento essenziale del rapporto di agenzia è la zona di attività. La preponente, salvo diverso accordo, non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, di più agenti o rappresentanti di commercio, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro.
Tale divieto rappresenta un elemento naturale del rapporto di agenzia ma non include il divieto per l'agente di trattare, nella medesima zona, affari per ditte che non siano in concorrenza fra loro.
E' possibile variare la zona dell'agente di commercio nel corso del mandato?
L'attuale AEC prevede strumenti di flessibilità del rapporto di agenzia con la possibilità, per la preponente di variare la zona, i clienti assegnti e le percentuali delle provvigioni riconosciute con diversi termini di efficacia delle modifiche proposte e con la possibilità, per agenti e rappresentanti di commercio, di recedere dal rapporto in caso di viariazioni di notevole entità (incidenti per oltre il 20% sul livello delle provvigioni spettanti)
Come si calcola il compenso dell'agente di commercio?
L'agente di commercio, quale compenso per le prestazioni rese in esecuzione dell'incarico, ha diritto alla provvigione nei tempi e nei modi fissati dall'articolo 1748 cod. civ.
La provvigione, sulla base della norma citata nonchè alla luce degli AEC, è dovuta per ogni affare a buon fine concluso durante il rapporto di mandato ed anche dopo la sua conclusione o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività svolta dall'agente o rappresentante di commercio.
Al riguardo, l'attuale AEC prevede, più nel dettaglio, che per le trattative concluse nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto sempre che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all'attività prevalentemente svolta dall'agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni.
L'agente o rappresentante di commercio che tratta in esclusiva nella zona affidatagli gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza il suo intervento, sempre se rientranti nell'ambito del mandato conferito.
Ove l'agente di commercio svolga attività accessorie rispetto all'espletamento del mandato, quali, ad esempio, il coordinamento di altri agenti o l'incasso dai clienti con l'assunzione di responsabilità per errori contabili, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.
Come vengono liquidate le provvigioni all'agente di commercio?
La liquidazione delle provvigioni all'agente avviene ai sensi dell'art. 1479 cc; viene dunque consegnato all'agente un prospetto delle provvigioni maturate nel trimestre precedente al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente. L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
Cosa è il patto di non concorrenza post contrattuale?
Ai sensi dell'art. 1751-bis cod. civ. all'agente di commercio compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un'unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia.