L'opposizione di terzo nelle procedure di espropriazione forzata, i limiti alla prova per testi, la forma del ricorso per opposizione di terzo, il compito del giudice dell'esecuzione, l'estinzione con pronuncia sulle spese, la riassunzione dinanzi al giudice competente sull'opposizione
Argomenti correlati
opposizione di terzo all'esecuzione
esecuzione su beni indivisi e di terzi
esecuzione degli obblighi di fare infungibili
consegna rilascio obblighi di fare e non fare
ARTICOLO 619
Forma dell'opposizione.
[I]. Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione [484], prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni [530 4, 569 4].
[II]. Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé [185 att.] e il termine perentorio [153] per la notificazione del ricorso e del decreto.
[III]. Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore (1).
(1) L'art. 17 l. 24 febbraio 2006, n. 52, ha così sostituito il terzo comma. Il testo precedente recitava: «Se all'udienza le parti non raggiungono un accordo, il giudice, quando è competente l'ufficio giudiziario al quale appartiene, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti; altrimenti fissa all'opponente un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti all'ufficio giudiziario competente per valore».
ARTICOLO 620
Opposizione tardiva.
[I]. Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili [624 1] o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata [2920, 2926 1 c.c.].
ARTICOLO 621
Limiti della prova testimoniale.
[I]. Il terzo opponente non può provare con testimoni [244 ss.] il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.
ARTICOLO 622
Opposizione della moglie del debitore (1).
[I]. L'opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.
(1) La Corte cost., con sentenza 15 dicembre 1967, n. 143, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
ARTICOLO 623
Limiti della sospensione.
[I]. Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge [549, 601 1] o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo [283, 373, 401, 407, 431 3, 447 2], l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione [484].