TRIBUNALE DI ....
Sezione Fallimentare
la ditta (oppure) la società .... con sede in ...., via ...., n. ...., partita I.V.A. e Codice Fiscale n. ...., in persona del suo legale rappresentante Sig. ...., codice fiscale n. ...., domiciliata in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. ...., codice fiscale n. ...., che la rappresenta e difende per procura stesa in calce al presente atto
PREMESSO
- che con ricorso in data .... il Sig. .... (oppure) la Società .... ha chiesto il suo fallimento adducendo il mancato pagamento di .... per l'importo di Euro ....;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
tutto ciò premesso;
(Avv. ....)
(PROCURA ALLE LITI)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ....
IL CANCELLIERE
....
Art.1
Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo (1) (2).
Sono
soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo
gli imprenditori che esercitano una attivita' commerciale, esclusi gli
enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e
sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i
quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a)
aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della
istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non
superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo
risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza
di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore,
ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
I
limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere
aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia,
sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo
di riferimento.
(1) Articolo modificato dall'articolo unico della
legge 20 ottobre 1952, n. 1375 e successivamente sostituito
dall'articolo 1 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'articolo 1 del
D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo
22 del medesimo D.Lgs. 169/2007.
(2) La Corte costituzionale, con
sentenza 22 dicembre 1989, n. 570, aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale del secondo comma del presente articolo, nel testo
precedente la modifica, nella parte in cui prevedeva che quando è
mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono
considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività
commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non
superiore a lire novecentomila.
Procedimento per la dichiarazione di fallimento (1) (2).
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni (3).
Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento e' volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonche' una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; puo' richiedere eventuali informazioni urgenti.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale puo' disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalita' non indispensabile alla conoscibilita' degli stessi.
Il tribunale puo' delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, puo' emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e' complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 1.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 13 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 1970, n. 141, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nel testo precedente la modifica, nella parte in cui esso non prevedeva l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura di tale procedimento.
(3) Per la sostituzione del presente comma, vedi l'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, non ancora convertito in legge. Per l'applicazione delle disposizioni da esso introdotte, vedi il comma 3 del medesimo articolo 17 del D.L. n. 179 del 2012, non ancora convertito in legge.