Permesso di soggiorno le faq

 

Quando è necessario il permesso di soggiorno?, Quando e dove va richiesto il permesso di soggiorno? Quanto dura un permesso di soggiorno? Queste sono solo alcune delle domande che, in merito al permesso di soggiorno, lo straniero che soggiorna in Italia usualmente si pone. Quella che qui si vuole fornire è, quindi, una guida ai principali adempimenti che lo straniero che vive in Italia o che voglia vivere nel paese deve portare a termine per risultare regolare e godere di tutti i benefici che questo comporta.

Permesso di soggiorno: Quando è necessario?
Occorre avviare la procedura per l’acquisizione del permesso di soggiorno unicamente nel caso in cui lo straniero venga in Italia per un periodo superiore ai tre mesi.
Sotto questo termine infatti il cittadino straniero deve solo munirsi di un Visto e di un documento valido per poter entrare regolarmente. Non è necessario il visto per i cittadini provenienti da alcuni stati con cui si sono stipulati accordi in tal senso che vengano nel nostro Paese per ragioni di turismo, missione affari e gara sportiva. Non sono obbligati ad ottenere un visto neanche i cittadini stranieri che siano già in possesso di un permesso di soggiorno valido in un altro paese Schengen, sempre che s tratti però di soggiorni inferiori a 90 giorni e che non siano per motivo di lavoro.
Il visto è l’autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel nostro Paese e contiene indicazioni sulle finalità del viaggio, i mezzi di sostentamento e le condizioni di alloggio. Viene rilasciato nello Stato di provenienza da ambasciate o consolati italiani, MAI in territorio italiano dove non è prevista la possibilità, per ovvi motivi, di ottenere un’autorizzazione di questo tipi ne' una proroga.
Ci sono quattro gruppi di Visti: A)Visti transito aeroportuale; B)Visti transito; C) Visti per soggiorno fino a 90 giorni; D) Visti per soggiorni superiori a 90 giorni

Permesso di soggiorno: Quando, dove e come va richiesto?
Il permesso di soggiorno va richiesto entro otto giorni dall’ingresso in Italia, salvo alcuni casi per su cui ha competenza esclusiva la Questura ( asilo politico, richiesta e rilascio, motivi umanitari, apolidia,giustizia gara sportiva, invito,minore di età, integrazione minore, cure mediche) può essere richiesto, ai Comuni e ai Patronati o alle Poste attraverso la compilazione dell’apposito Kit. Se il permesso di soggiorno è richiesto per i familiari va compilato un modulo per ciascuno di essi.
La ricevuta della richiesta può essere utilizzata in attesa del completamento della procedura per cambiare lavoro, rientrare in Patria purché non si transiti in un altro paese Schengen e anche per ottenere la patente. Una volta fatta la richiesta anche per posta si deve attendere la convocazione in questura dove dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per il permesso di soggiorno.

Permesso di soggiorno: Quanto dura?
La data di scadenza è quella del Visto di ingresso . Il permesso di soggiorno può avere durata diversa a seconda del tipo: esso infatti ha durata fino a sei mesi per i permessi di soggiorno per lavoro stagionale, fino ad un anno per la frequenza di un corso di studio o di formazione professionale, fino a due anni per lavoro autonomo, subordinato e per ricongiungimento familiare.

Permesso di soggiorno: Per quali motivi può essere richiesto?
Il permesso di soggiorno può essere richiesto per: turismo, cure mediche, ricongiungimento familiare, familiare al seguito, lavoro dipendente, lavoro stagionale, lavoro artistico, lavoro autonomo, rifugiati politici, affari, missione, studio, religione o culto, protezione sociale. Il permesso di soggiorno concesso per una di queste ragioni può e deve essere convertito in uno diverso se cambiano i presupposti del soggiorno. In qualsiasi momento lo straniero titolare di un permesso di soggiorno deve essere in grado di dimostrare la regolare presenza nel Paese.

Permesso di soggiorno per motivi di lavoro- Il lavoro subordinato:
La normativa italiana in materia di immigrazione prevede che per un ingresso regolare nel nostro Paese lo straniero che intenda lavorare in Italia possa farlo solo in presenza di un’offerta effettiva di lavoro, nel caso cioè che ci sia già una richiesta di assunzione proveniente da un datore di lavoro ben individuato e dotato della correlativa capacità occupazionale. Per questa ragione è il datore di lavoro che può istaurare un rapporto presentando richiesta all’apposito Sportello unico per l’immigrazione istituito presso la Prefettura, tale richiesta è soggetta alle limitazione dei flussi di ingresso.
Per una richiesta valida il datore deve munirsi di un modulo di richiesta nominativa, fotocopia del passaporto, copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero, contratto di soggiorno( con cui il lavoratore si impegna con lo Stato a provvedere alle eventuali spese di rimpatrio dello straniero e a fornire allo stesso adeguato alloggio). Nel caso in cui il datore di lavoro non conosca lo straniero che intende assumere deve richiedere il nullaosta per una o più persone iscritte nelle liste costituite presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Deve essere rilasciata l’autorizzazione a lavoro(nullaosta) entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta.
La summenzionata documentazione viene trasmessa all’Ambasciata o Consolato italiano dove il lavoratore riceve il Visto per l’entrata in Italia. Dal momento dell’ingresso,come si è detto, il lavoratore ha 8 giorni per recarsi allo Sportello per l’immigrazione che ha curato la pratica e richiedere il permesso di soggiorno.
Il datore deve comunicare obbligatoriamente l’assunzione ai Centri per l’Impiego, all’Inps e all’Inail. La perdita del posto di lavoro non priva lo straniero e i suoi familiari del permesso di soggiorno. E’ infatti possibile iscriversi alle liste di collocamento per il periodo di residua durata del permesso di soggiorno.

Permesso di soggiorno per motivi di lavoro- Il lavoro autonomo:
L’ingresso per motivi di lavoro autonomo è soggetto alla limitazione dei flussi di ingresso che vengono decisi dal governo. Per esercitare quindi questa modalità di soggiorno è necessario attendere l’emanazione di questo decreto il quale divide il numero di ingressi anche per categorie.
Per lavoro autonomo si intende un'attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, inclusa la costituzione di società di capitali o di persone o l'assunzione di cariche societarie.
Lo straniero che voglia entrare con queste finalità deve recarsi presso l’ambasciata o il Consolato Italiano del Paese di origine e fare richiesta di Visto che deve essere emesso o negato entro 120 giorni dalla domanda. Per avere il visto occorrono:
1) una Dichiarazione che non sussistano motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio tale richiesta può essere fatta anche per mezzo di un procuratore munito di apposita delega
Per le attività professionali: Agenti di cambio, Agronomi e Dottori Forestali, Agrotecnici, Architetti, Assistenti sociali, Attuari, Avvocati, Biologi, Chimici, Dottori commercialisti, Consulenti del lavoro, Geologi, Geometri, Giornalisti, Ingegneri, Psicologi, Ragionieri e periti commerciali, Revisori contabili, Tecnologi alimentari, Periti agrari, Periti industriali va fatta richiesta al Ministero di Grazia e Giustizia
· per le attività soggette ad iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalla Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura va fatta domanda alla stessa
· per le professioni sanitarie la richiesta deve essere fatta presso il Mistero della Sanità
Per lo svolgimento di attività per cui è richiesto un titolo professionale lo straniero deve avviare la procedura di riconoscimento dello stesso qualora questo sia stato conseguito fuori dall’Unione Europea (presso la direzione generale degli Affari Civili - Ufficio VII - Reparto Internazionale, in base ai criteri di cui alle direttive 89/48 e 92/51/CEE che già disciplinano la materia per i cittadini comunitari).
2) Deve essere inoltre ottenuta un’attestazione dei parametri finanziari di riferimento con la quale viene verificata la disponibilità in Italia da parte del richiedente delle risorse necessarie all’esercizio dell’attività in questione. I parametri variano a seconda della natura dell’attività.(vedi seguito).
Occorre inoltre che sia fornita la documentazione relativa alla sistemazione abitativa dimostrabile attraverso contratto di acquisto o locazione di un immobile.
Nel caso in cui lo straniero si trovi già in Italia per ragioni di affare o turismo può fare richiesta anche sul territorio tramite un procuratore munito di delega.
Entro 8 giorni dall’arrivo lo Straniero deve fare richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Permesso di soggiorno per motivi di lavoro-Stagionale
Possono essere richiesti lavoratori stranieri con questo tipo di permesso di soggiorno solo nel settore agricolo e turistico. Anche questo tipo di permessi è soggetto ai flussi che vengono in tal senso decretati dal Governo il quale riserva alcune quote a Paesi con i quali l’Italia ha stipulato Accordi in tal senso. Il rapporto di lavoro condizione necessaria per questo tipo di permesso ha una durata minima di 20 giorni e una durata massima di nove mesi.
Come per i permessi per lavoro subordinato anche i permessi per lavoro stagionale sono soggetti alla esistenza di una proposta di lavoro. Per questo motivo è previsto che sia il datore di lavoro che intende procedere all’assunzione a procedere alla richiesta presso lo Sportello Unico per l’immigrazione. La procedura è la stessa prevista per il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Dopo che il lavoratore ha ottenuto per due volte un permesso di soggiorno stagionale viene data la possibilità che il datore faccia richiesta di un permesso di soggiorno pluriennale della durata massima di tre anni: per questo periodo il permesso conserva la sua efficacia a condizione che il lavoratore rispetti puntualmente i termini per l’uscita dal territorio e il successivo reingresso. Lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno pluriennale deve comunque richiedere il Visto per l’ingresso alle autorità consolari del Paese di provenienza. Aver posseduto un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da allo straniero diritto alla precedenza nella chiamata rispetto a chi non ne ha mai goduto a condizione però che lo straniero abbia rispettato i termini del permesso.

Permesso di soggiorno: Quando il permesso di soggiorno viene rilasciato con una motivazione è possibile l’utilizzo dello stesso anche per altre attività o è sempre necessaria una modificazione del titolo?
Lo straniero che sia in possesso di un regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato autonomo o per motivi familiari può esercitare anche altre attività per il periodo di durata del permesso di soggiorno senza che sia necessario fare la rettifica del titolo. Questo significa che, chi ha un permesso per lavoro subordinato può esercitare un lavoro autonomo purché presenti i titoli abilitativi necessari. Chi esercita attività autonoma può svolgere lavoro subordinato se sia iscritto nell’elenco anagrafico del Centro per l’impiego e previe comunicazioni obbligatorie all’Inps Inail ecc: Ed infine chi gode di permesso per motivi familiari può svolgere lavoro autonomo o subordinato alle condizioni stabilite per ciascuna attività. Al momento del rinnovo la non corrispondenza tra il titolo e la realtà verrà sanata attraverso il rilascio di un permesso con un titolo diverso che certifica l’attività effettivamente svolta.

Permesso di soggiorno:quando è invece necessaria una conversione del titolo?
E’ necessaria una conversione del titolo qualora lo straniero abbia ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di studio e voglia svolgere invece attività lavorativa autonoma o subordinata. In questo caso va fatta domanda di conversione presso lo Sportello Unico e verrà concessa nel rispetto delle quote stabilite annualmente dal Governo. Solo infatti dopo che sia stata verificata la disponibilità numerica può essere iniziata la procedura di conversione seguendo le procedure burocratiche previste per ciascun tipo di attività (stipulazione del contratto di soggiorno, abilitazioni,etc). La conversione viene fatta invece senza tenere conto della sussistenza dei flussi nel caso in cui si tratti di straniero che abbia frequentato l’università in Italia e abbia conseguito il diploma di laurea o di laurea specialistica

Permesso di soggiorno: Lo straniero che gode di un permesso di lavoro per titoli di studio non può quindi in nessun caso svolgere attività lavorativa senza dover convertire il titolo?
E’ permesso allo studente straniero che gode di permesso per motivi di studio di svolgere attività lavorativa subordinata purché sia per un tempo inferiore alle 20 ore settimana e 1.040 all’anno.

Permesso di soggiorno: In quali casi può essere rifiutato o revocato?
La questura può rifiutare o revocare il permesso di soggiorno se vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio a meno che non sopraggiungano nuovi elementi che consentono il rilascio oppure non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Il rifiuto o la revoca devono essere adottati con provvedimento scritto e motivato che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo. Il provvedimento negativo contiene anche l’invito a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento medesimo, con l’avvertenza che in mancanza sarà emanato il provvedimento di espulsione. Contro il diniego, lo straniero può presentare ricorso gerarchico avanti al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla notifica e ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notifica.
Invece, in tema di diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari, la competenza, ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del Testo Unico sull’immigrazione, è riservata al Tribunale ordinario del luogo di residenza dell’interessato. L’articolo 12, comma 3, del DPR n. 394/1999, collocato nell’ambito del rifiuto del permesso di soggiorno, tratta del rimpatrio assistito. Il Prefetto avverte la rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza dello straniero e poi ne dispone il rimpatrio anche con la collaborazione di organismi di assistenza per gli stranieri oppure concede allo straniero un termine non superiore a 10 giorni per lasciare il territorio dello Stato.

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