I procedimenti in camera di consiglio per la dichiarazione di assenza e di morte presunta, l'immissione nel possesso temporaneo, la cauzione la pubblicazione della domanda e della sentenza
ARTICOLO 721
Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso.
[I]. I provvedimenti indicati nell'articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio [737 ss.], su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero [701 n. 3] (1).
(1) Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.
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ARTICOLO 722
Domanda per dichiarazione d'assenza.
[I]. La domanda per dichiarazione d'assenza [49 c.c.] si propone con ricorso [125], nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi [565 ss. c.c.] dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale [190 att.; 320 1, 357 c.c.].
ARTICOLO 723
Fissazione dell'udienza di comparizione.
[I]. Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali.
[II]. Il decreto è comunicato al pubblico ministero [711].
ARTICOLO 724
Procedimento.
[I]. Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza [729-731].
Art. 725 cpc
Immissione in possesso temporaneo.
[I]. Il tribunale provvede in camera di consiglio [737 ss.] sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente [502 c.c.], quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi [565 c.c.].
[II]. Se la domanda è proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie [163 ss.] in contraddittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.
[III]. Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione [119; 86 att.] o le altre cautele previste nell'articolo 50, ultimo comma, del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'articolo 53 dello stesso codice (1).
(1) Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.
Art. 726 cpc
Domanda per dichiarazione di morte presunta.
[I]. La domanda per dichiarazione di morte presunta [581, 60 c.c.] si propone con ricorso [125], nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi [565 c.c.] dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale [3201, 357 c.c.] e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso [190 att.].
Art. 727 cpc
Pubblicazione della domanda.
[I]. Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell'articolo 723 e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
[II]. Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda s'intende abbandonata.
[III]. Il presidente del tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.
Art. 728 cpc
Comparizione.
[I]. Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo 726 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.
[II]. Il decreto è comunicato al pubblico ministero [711].
[III]. Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio [737 ss.] per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.
Art. 729 cpc
Pubblicazione della sentenza.
[I]. La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia (1). Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.
[II]. Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza (2) e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale [730].
(1) L'art. 37, comma 18, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111, ha sostituito le parole: «e in due giornali indicati nella sentenza stessa» con le parole: «e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia».
(2) Il riferimento alla « sentenza », verosimilmente frutto di una svista legislativa, deve intendersi alla « Gazzetta Ufficiale ».
Art. 730 cpc
Esecuzione.
[I]. La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non può essere eseguita [50, 63, 65 c.c.] prima che sia passata in giudicato [324] e che sia compiuta l'annotazione di cui all'articolo precedente.
Art. 731 cpc
Comunicazione all'ufficio di stato civile.
[I]. Il cancelliere dà notizia, a norma dell'articolo 133 secondo comma, all'ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta (1).
(1) Si veda il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante il nuovo ordinamento dello stato civile