Il procedimento per ottenere la copia o la collazione di atti nei confronti di cancellieri (per gli atti giudiziari), dei depositari di pubblici registri e dei depositari pubblici in caso di illegittimo rifiuto
Art. 743 cpc
Copia degli atti.
[I]. Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica [2714, 2715 c.c.], ancorché l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.
[II]. La copia d'un testamento pubblico [603 c.c.] non può essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.
Art. 744 cpc
Copie o estratti da pubblici registri.
[I]. I cancellieri [57] e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese [745].
Art. 745 cpc
Rifiuto o ritardo nel rilascio.
[I]. Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante può ricorrere al giudice di pace, al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni (1).
[II]. Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo 743, l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.
[III]. Il presidente o il giudice di pace provvede con decreto [135], sentito il pubblico ufficiale (1).
(1) Commi così modificati dall'art. 104 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.
Art. 746 cpc
Collazione di copie.
[I]. Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell'articolo 743 ha diritto di collazionarla con l'originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, dà con decreto [135] le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 111 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.
Copia degli atti.
[I]. Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica [2714, 2715 c.c.], ancorché l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.
[II]. La copia d'un testamento pubblico [603 c.c.] non può essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.
Art. 744 cpc
Copie o estratti da pubblici registri.
[I]. I cancellieri [57] e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese [745].
Art. 745 cpc
Rifiuto o ritardo nel rilascio.
[I]. Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante può ricorrere al giudice di pace, al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni (1).
[II]. Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo 743, l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.
[III]. Il presidente o il giudice di pace provvede con decreto [135], sentito il pubblico ufficiale (1).
(1) Commi così modificati dall'art. 104 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.
Art. 746 cpc
Collazione di copie.
[I]. Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell'articolo 743 ha diritto di collazionarla con l'originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, dà con decreto [135] le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 111 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.