Ricorso al Giudice di Pace avverso sanzioni amministrative il procedimento e i motivi di ricorso

 

Ricorso al Giudice di Pace avverso sanzione amministrativa: le alternative

La sanzione amministrativa per violazione del codice della strada è opponibile alternativamente mediante ricorso al Prefetto ovvero con ricorso al Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 204 bis D.Lgs. n. 285/92.
Il ricorso al Giudice di Pace risulta, pertanto, una via alternativa, in questa prima fase, a quella del ricorso amministrativo.
Deve, però, sottolinearsi che il ricorso amministrativo non esclude definitivamente il ricorso al Giudice di Pace in quanto, in caso di ricorso al Prefetto e di conferma, da parte del Prefetto, della sanzione opposta con ordinanza ingiunzione, sarà sempre ammesso il ricorso al Giudice di Pace avverso l'ordinanza ingiunzione ex art. 205 del D.Lgs. n. 285/92.
E', dunque, possibile scegliere di proporre ricorso al Giudice di Pace avverso la sanzione amministrativa entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della stessa oppure proporre preliminarmente il ricorso amministrativo e, successivamente, proporre ricorso al Giudice di Pace avverso l'ordinanza ingiunzione eventualmente emessa a conferma della sanzione opposta.
In quest'ultimo caso, il termine per il ricorso al Giudice di Pace è quello di trenta giorni dal momento della notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
E', infine, possibile proporre ricorso al Giudice di Pace avverso la cartella esattoriale successivamente notificata, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della stessa, in riferimento ad una precedente sanzione amministrativa.
In quest'ultimo caso, non sono ammesse censure di merito sul fatto oggetto della sanzione ma esclusivamente censure relative alle modalità di formazione della cartella esattoriale (ad esempio la mancata emissione o la mancata notificazione dell'ordinanza ingiunzione o anche la mancata notificazione del verbale) o vicende estintive del credito successive (ad es. pagamento o prescrizione del credito dell'Amministrazione per il decorso del termine quinquennale dalla data della contestazione o della notificazione).

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Ricorso al Giudice di Pace avverso sanzione amministrativa: il procedimento

Entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale della violazione è possibile proporre ricorso al Giudice di Pace a condizione che non si sia provveduto al pagamento della sanzione stessa nella misura ridotta e che non sia stato presentato ricorso al Prefetto (cfr. art. 204 C.d.S.). Il Giudice di Pace competente per territorio è quello del luogo ove è stata commessa l'infrazione. Occorrono cinque copie del ricorso ed allegare l'originale del verbale impugnato (o dell'ordinanza o della cartella esattoriale). Se il ricorso al Giudice di Pace è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il ricorso al Giudice di Pace può essere proposto personalmente ovvero tramite procuratore. Alla prima udienza c'è l'obbligo, per l'opponente e/o per il suo procuratore, di comparire pena, in difetto, la convalida della sanzione opposta. Il Giudice di Pace procederà successivamente all'istruttoria ed inviterà le parti alla precisazione della conclusioni dando successivamente (alla fine dell'udienza) lettura del dispositivo.
Il medesimo procedimento caratterizza anche i ricorsi al Giudice di Pace avverso l'ordinanza ingiunzione ed avverso le cartelle esattoriali, salvo che, in questi ultimi casi, il termine per proporre il ricorso è quello di trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Ricorso al Giudice di Pace avverso sanzione amministrativa: i motivi - i termini dell'Amministrazione

Tra i più comuni motivi di ricorso al Giudice di Pace avverso sanzione amministrativa, c'è il mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione, dei termini previsti per l'adozione e/o per la notificazione degli atti.
Il verbale della violazione deve essere notificato, ove non si sia provveduto alla contestazione immediata, entro il termine di 150 giorni dal giorno della commessa infrazione (la decorrenza del termine di 150 giorni può essere differita nel caso in cui i dati dell'intestatario del veicolo o della targa non risultino, al momento della commessa infrazione, dai pubblici registri - in tal caso l'inizio della decorrenza è fissata in coincidenza con l'aggiornamento dei pubblici registri).
L'ordinanza ingiunzione deve essere emessa entro il termine di 180 giorni (in caso di ricorso proposto all'Ufficio da cui dipende l'Organo accertatore) o di 210 giorni (in caso di ricorso proposto direttamente al Prefetto) dalla data in cui è stato eventualmente promosso il ricorso al Prefetto. La notificazione dell'ordinanza ingiunzione deve avvenire entro il termine di 150 giorni dalla data di emissione dell'Ordinanza.
Tra i termini è utile rammentare che, se tra la notificazione di un atto e del successivo (ad es. tra la notificazione del verbale e quella della successiva cartella esattoriale) da parte dell'Amministrazione, intercorre un termine superiore ai 5 anni, la sanzione è da ritenersi prescritta.

Ricorso al Giudice di Pace avverso sanzione amministrativa: i motivi

Tra i più comuni motivi di ricorso al Giudice di Pace avverso sanzioni amministrative, oltre al mancato rispetto dei termini di cui sopra, vi è l'omessa comunicazione dei motivi per i quali la violazione non è stata immediatamente contestata ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. n. 285/1992. E', infatti, regola generale che la violazione venga immediatamente contestata essendo l'Autorità, in difetto, tenuta a dare conto delle ragioni eventuali che non abbiano reso possibile tale contestazione immediata. Con riferimento a tale motivo di ricorso al Giudice di Pace, deve, tuttavia, tenersi presente che l'art. 201 del Codice della Strada contempla talune ipotesi in cui la contestazione immediata non è mai necessaria ( impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; sorpasso vietato; accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

Sempre tra i motivi di ricorso al Giudice di Pace, ove la contestazione verta sul fatto sanzionato, deve sottolinearsi che, per giurisprudenza costante di Cassazione, le percezioni sensoriali degli agenti accertatori non sono assistite da fede privilegiata e, per contestare le stesse, non è necessaria la querela di falso ma può essere sufficiente una dichiarazione contraria (si pensi alle sanzioni comminate per non aver regolato la velocità in prossimità di un'intersezione, per aver oltrepassato il semaforo proiettante la luce rossa ecc. ecc.).

Merita una segnalazione, tra i motivi di ricorso al Giudice di Pace, anche il tema della prescrizione. La sanzione si estingue, infatti, con il decorso di cinque anni dalla commissione dell'infrazione. E' evidente che le varie richieste di pagamento integrano degli atti che interrompono la prescrizione e che determinano il decorso di un nuovo termine quinquennale.

Tra gli ulteriori motivi di ricorso al Giudice di Pace di natura essenzialmente formale si citano, senza pretesa d'esaustività: la mancanza dei dati di chi ha accertato la contravvenzione (agente) o verbale non firmato; la mancanza del giorno ed ora o del luogo dell'infrazione; l'errore nella lettura della targa e/o mancanza corrispondenza col tipo e caratteristiche dell'auto; assenza di indicazioni precise circa l'infrazione commessa.

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