La travagliata storia della patente a punti si arricchisce di un nuovo capitolo che trova la fonte nell'art. 44 del D.L. n. 266/2006 in attesa di conversione.
Patente a punti: la disciplina base del Codice della Strada
La patente a punti è stata introdotta dall'art. 7 del D.Lgs. n. 9 del 2002 che ha inserito, nel Codice della Strada, un nuovo art. 126 bis intitolato, infatti, "patente a punti". E' previsto che, all'atto del rilascio della patente, sia attribuito un punteggio di venti punti e che tale punteggio subisca decurtazioni, nella misura indicata da specifica tabella, a seguito di violazioni del codice della strada e della comunicazione della violazione medesima all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Il comma 2 dell'art. 126 - bis prevede, tuttavia, che condizione per la decurtazione dei punti dalla patente, sia che il conducente sia stato identificato. In caso di mancata identificazione del conducente era previsto che fosse il proprietario a subire la decurtazione dei punti a meno che non comunicasse, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, i dati relativi al conducente del veicolo al momento della commessa infrazione. L'art. 126 - bis prevede, altresì, che, in caso di persone giuridiche, il legale rappresentante della società sia tenuto a comunicare il nominativo del conducente pena l'applicazione, a carico della persona giuridica, di una sanzione pecuniaria ex art. 180 8° comma del D.Lgs. n. 285/1992.
Patente a punti: l'intervento della Corte Costituzionale
In tema di patente a punti, è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 2005, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 126 bis comma 2 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui dispone che: "nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", anziché "nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione". A seguito e come conseguenza della citata sentenza, la disciplina della patente a punti è risultata incisivamente innovata essendo stata esclusa la possibilità di decurtare punti nei confronti dei proprietari non conducenti. Dubbi, tuttavia, residuavano in ordine alle conseguenze dell'omessa o reticente comunicazione, da parte del proprietario, dei dati relativi al conducente il veicolo al momento della commessa infrazione...
Patente a punti: l'intervento d'urgenza del Legislatore (D.L. n. 184/2005)
A colmare il vuoto che, nella disciplina della patente a punti, aveva lasciato la Corte Costituzionale con la richiamata sentenza n. 27/2005 era intervenuto il Legislatore, con Decreto Legge, modificando l'art. 126 bis ed introducendo l'obbligo, per il proprietario del veicolo, di fornire, entro il termine di 60 giorni della notificazione del verbale, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. L'omissione della comunicazione non assistita da giustificato e documentato motivo comportava l'applicazione di una sanzione compresa tra i 250 e i 1000 Euro. Tale Decreto Legge non è stato convertito in legge ed ha perso conseguentemente efficacia.
Patente a punti: la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno
Con nota n° 300/A/1/41236/109/16I1 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno è stata fornita un'interpretazione della disciplina della patente a punti, quale risultante dall'intervento della Corte Costituzionale, a mente della quale la mancata comunicazione, da parte dell'obbligato in solido, dei dati relativi al conducente l'autovettura al momento della commessa violazione, comporterebbe l'applicazione della sanzione di cui all'art. 180 8° comma e, cioè, la medesima sanzione prevista a carico della persona giuridica in caso di mancata comunicazione del conducente l'autoveicolo da parte del legale rappresentante pro tempore. La declaratoria d'illegittimità dell'art. 126 bis nella parte in cui disponeva la decurtazione dei punti a carico del proprietario in caso di mancata comunicazione dei dati relativi al conducente avrebbe determinato, insomma, l'estensione alle persone fisiche della sanzione prevista a carico delle persone giuridiche.
Patente a punti: un'interessante pronuncia del Giudice di Pace di Taranto
Con riferimento all'interpretazione di cui si è dato conto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, è intervenuto il Giudice di Pace di Taranto con un'interessante e, a parere di chi scrive, condivisibile pronuncia del 16 marzo 2006. Il Giudice ha ritenuto che la pronuncia della Corte Costituzionale non abbia esteso la sanzione pecuniaria accessoria prevista a carico delle persone giuridiche, in caso di omessa comunicazione da parte del legale rappresentante, dei dati relativi al conducente anche alle persone fisiche avendo unicamente dichiarato l'illegittimità della norma che poneva la sanzione accessoria della decurtazione dei punti a carico del proprietario. Sotto il profilo argomentativo, ha osservato il Giudice di Pace, come l'obbligo posto a carico del proprietario sarebbe, peraltro, irragionevole in quanto costringerebbe il medesimo a testimoniare il falso, ogni qual volta il proprietario non fosse stato effettivamente presente al momento della commessa infrazione e, pertanto, fosse impossibilitato in concreto a fornire, con assoluta certezza, le generalità del conducente.
Patente a punti: nuovo decreto legge
Il Legislatore, con l'art. 44 del D.L. n. 266/2006, è nuovamente intervenuto in materia reintroducendo l'obbligo, per il proprietario del veicolo, di fornire, entro il termine di 60 giorni della notificazione del verbale, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione e la connessa previsione che l'omissione della comunicazione non assistita da giustificato e documentato motivo comporta l'applicazione di una sanzione compresa tra i 250 e i 1000 Euro. In attesa che il D.L. sia effettivamente convertito in legge, resta da verificare cosa si intenda per "giustificato e documentato" motivo idoneo a giustificare il mancato invio e da capire quali margini di discrezionalità riterranno d'assegnarsi, in materia, i Giudici di Pace.