I "GRAVI MOTIVI" PER LA SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUTIVITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO - Giurisprudenza di riferimento
Approfondimento a cura di
avvocato del Foro di La Spezia
L'art. 649 c.p.c. attribuisce al giudice istruttore la facoltà di sospendere, su istanza del debitore opponente, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa a norma dell'art. 642 c.p.c., nell'ipotesi in cui ricorrano "GRAVI MOTIVI". Con l'utilizzo di questa formula aperta il legislatore ha quindi lasciato al Giudice il potere di stabilire, volta per volta, quali siano i "gravi motivi". Questa locuzione così generica implica due diverse e distinte valutazioni da parte del giudice, prima di decidere circa la sospensione dell'esecutività del decreto:
- la fondatezza delle pretesa del creditore sulla base della documentazione prodotta per ottenere il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
- la sussistenza di un effettivo pericolo di grave pregiudizio per il debitore, a fronte del quale il giudice potrebbe decidere, proprio al fine di mitigare questa situazione negativa, di imporre al creditore una cauzione ai sensi del comma 2 art. 642 c.p.c.
Scopo di questo studio è quello di fornire una casistica giurisprudenziale sulla sussistenza/insussistenza dei "gravi motivi" che consentono al giudice di accogliere o respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Piacenza con provvedimento del 3 ottobre 1994 ha stabilito che il giudice istruttore ha la facoltà di disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, oltre che per gravi motivi di opportunità, anche per ragioni inerenti la legittimità della concessione sia del decreto, sia della provvisoria esecutività dello stesso.
Tribunale di Latina, ordinanza del 20 febbraio 1996 ha ritenuto che l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto richiesta ex art. 649 c.p.c., possa essere accolta se l’opponente abbia disconosciuto tempestivamente o nell’atto di opposizione, la propria sottoscrizione, configurando il disconoscimento, a causa dell’annullamento della rilevanza istruttoria della scrittura, un grave motivo, naturalmente ai soli fini della decisione sull’esecutività dell’ingiunzione, prescindendo da valutazioni sommarie del Giudice sulla sua fondatezza. In effetti la sospensione è automatica in due ipotesi: quella della scrittura privata disconosciuta quale unica prova scritta del credito, per cui il disconoscimento escluderebbe la sua rilevanza istruttoria rispetto all’an ed al quantum del diritto e quella della scrittura privata disconosciuta che, pur essendo unita ad altre prove di per sé stesse idonee a dare certezza del credito, sia l’unico titolo in grado di legittimare la concessione della provvisoria esecutività ai sensi dell’art. 642 c.p.c., o di altra norma che disciplini lo statuto esecutivo del decreto al momento della sua emissione.
Tribunale di Rovigo, 30 aprile 2004 ha ritenuto "grave motivo" per sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato concesso in carenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Tribunale di Ferrara, ordinanza 09 agosto 2004 è intervenuta sul rapporto di credito esistente tra la banca e il proprio cliente: "Deve sospendersi, per obiettiva incertezza dell'ammontare del credito, la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso a favore della banca che abbia proceduto in via unilaterale al ricalcolo degli interessi sulla base di un anatocismo semestrale in luogo di quello applicato durante il rapporto a cadenza trimestrale" perchè il giudice è tenuto a prendere in considerazione l'eventuale obbiettiva incertezza dell’ammontare del credito risultante dai conteggi effettuati unilateralmente dall'istituto di credito opposto.
Tribunale di Milano, ordinanza 09 aprile 2005 "I gravi motivi che giustificano la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo afferiscono al presumibile ingiusto pregiudizio che l'esecuzione del decreto impugnato cagionerà all'opponente per la mancanza originaria del titolo giustificativo del credito azionato ovvero per il sopraggiungere di fatti estintivi del credito portato a esecuzione."
Cassazione civile, sentenza. 405 12 gennaio 2006 "L'istanza di sospensione dell'esecuzione può essere fondata su gravi motivi di ordine processuale - e quindi - di puro diritto - o sulla deduzione dell'insussistenza della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi, estintivi di essa e verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo, o anche su particolari situazioni pregiudizievoli per il debitore. Solo nel primo caso la correttezza della soluzione adottata è sempre sindacabile anche oltre la conclusione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, mentre, negli altri casi, le soluzioni positive o negative in ordine alla sospensione dell'esecuzione dipendono da scelte rimesse in via esclusiva al libero apprezzamento, prima del giudice dell'esecuzione e poi, eventualmente, di quello del giudizio di opposizione, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità."
Tribunale Torino, 10 dicembre 2007 -I “gravi motivi” che, ai sensi dell’art. 649 c.p.c. consentono al giudice dell’opposizione di sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell’art. 642 c.p.c. possono attenere al periculum, qualora si ritenga che l’esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell’opposizione oppure, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla probabile fondatezza dell’opposizione e finanche alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso."
Di parere diametralmente opposto all'ordinanza del Tribunale di Latina menzionata è stato, invece, il Tribunale di Milano, 17 luglio 2008 che ha ritenuto non integrare grave motivo, ai fini della sospensione della provvisdoria esecutività del decreto ingiuntivo, il disconoscimento della sottoscrizione eccepito da parte opponente nella prima udienza di comparizione, perchè la sottoscrizione non era apparsa al Giudicante diversa da altre sottoscrizioni apposte dal debitore in calce ad altra documentazione prodotta nel giudizio di opposizione dal creditore come prova delle proprie ragioni creditorie.
Tribunale Roma, 21 dicembre 2010 - "L'istanza con la quale il debitore, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, chiede la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. non può essere intesa né come diretta ad un riesame della sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c., né implicante la valutazione della ricorrenza, in negativo, dei presupposti previsti dall'art. 648 c.p.c., poiché i gravi motivi che, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., condizionano la sospensione della provvisoria esecuzione devono concernere solo il pericolo che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, con necessario riferimento, in ogni caso, alla probabile fondatezza dell'opposizione."
Tribunale di Catanzaro, ordinanza 22 dicembre 2010: "Invero, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, potrebbe essere concessa alla luce dell'evidente fondatezza dei motivi di opposizione (Pret. Termini Imerese -Polizzi, 3 dicembre 1996), ma che nel caso di specie una simile evidenza non vi è. Ed invero, alla cognizione sommaria che caratterizza la presente fase processuale, si rileva che parte opposta ha sufficientemente argomentato e dimostrato la titolarità del credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo. Peraltro l'opposta ha prodotto copia del partitario oltre copie di bonifici per cui è decreto ingiuntivo, l'eventuale fondatezza di tali eccezioni comporterebbe esclusivamente la rideterminazione del credito vantato dal creditore opposto, e non determinerebbe la totale infondatezza della pretesa."
Tribunale di Firenze, 16 giugno 2011: "ritenuto che ad integrare i gravi motivi ex art. 649 è sufficiente una valutazione di probabile fondatezza delle ragioni dell'opposizione, senza che sia necessario al contempo verificare che il creditore possa, all'esito della lite, far fronte ad eventuali obblighi di natura restitutoria; né al medesimo fine è necessario far discendere diverse conclusioni in ragione dell'ammontare dell'importo che appare dovuto o non dovuto o comunque delle condizioni economico - patrimoniali delle parti".
Tribunale di Urbino, ordinanza 8 maggio 2012 ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c "Ritenuto altresì che non sussistano nel caso di specie i gravi motivi richiesti dall’art. 649 c.p.c. per sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto atteso che la controversia non è fondata su prova scritta né di pronta definizione. Altresì non sussiste pregiudizio all’istante atteso che non vi è prova in atti di documentazione atta a verificare l’incidenza economica che graverebbe sull’attività della opponente."