competenza decreto ingiuntivo

La competenza in merito alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e la competenza in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la rilevabilità dell'eccezione di incompatenza in sede di opposizione e gli effetti
 
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Per quanto riguarda la competenza in ordine al procedimento igniuntivo, il creditore deve depositare il relativo ricorso, a mente dell'innovato art. 637 cpc presso il Giudice di Pace o, in composizione monocratica, il Tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Per i crediti derivanti da prestazioni giudiziali o stragiudiziali, nonchè da rimborso spese effettuate dai legali, da cancellieri o da ufficiali giudiziari, è competente anche il capo dell'ufficio giudiziario che ha deciso la causa da cui trae origine il credito;

per i crediti degli avvocati e dei notai nei confronti dei propri clienti, è competente anche il giudice - competente per valore - del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine presso cui detti legali sono iscritti oppure il consiglio notarile dal quale i notai dipendono.

In via generale, trovano applicazione, quanto alla competenza per territorio, le disposizioni relative ai fori generali ex artt. 18 e 19 cpc , nonchè quelle relative ai fori concorrenti ex art. 20 cpc. In particolare, il luogo ove è sorta l'obbligazione cambiaria è quello risultante dal titolo come luogo di emissione (in tal senso, Cass Civ n 4235/1994).

In linea di principio, il giudice adito con il ricorso monitorio non potrebbe, ai sensi dell'art. 38 cpc, rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale derogabile, essendo onere dell'ingiunto eccepire la relativa questione nell'atto di opposizione indicando il giudice competente. Di recente, tuttavia, la Consulta (sent. n 410/2005) ha ritenuto possibile la rilevabilità d'ufficio di tale incompetenza al fine di non imporre una onerosa costituzione solo al fine di far valere la violazione di norme attinenti all'individuazione del giudice.

La comeptenza sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo , da introdursi con atto di citazione, appartiene, funzionalmente, al giudice che ha emesso il decreto opposto. Tale competenza non è derogabile neppure per ragioni di connessione, sicchè le eventuali domande connesse proposte dal creditore opposto ed eccedenti la competenza del giudice competente sull'ingiunzione, dovranno essere separate e riassunte davanti al giudice competente.

Qualora il giudice dell'opposizione rilevi che il decreto ingiuntivo sia stato emesso da un giudice incompetente, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente.
 
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