La distinzione tra tributi, imposte e tasse ha essenzialmente origine nell'elaborazione dottrinale in quanto, sia nell'ambito della giurisprudenza costituzionale, sia nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, la tendenza è quella di assimilare le diverse specie di obbligazioni tributarie accomunate dal fatto di trovare la loro fonte in un atto autoritativo, e dalla loro destinazione al finanziamento della spesa pubblica.
Nell'elaborazione dottrinale, invece, il tributo individua il genere del quale imposte e tasse rappresentano specie.
Gli elementi qualificanti del tributo sono:
a) la fonte, costituita da un atto autoritativo (legge o provvedimento sulla base della legge);
b) l'obbligazione tributaria, nascente per effetto dell'atto autoritativo;
c) il collegamento dell'obbligazione ad un fatto economico; ciò, in particolare, consente di distinguere il tributo dalle sanzioni che si collegano ad un fatto illecito del soggetto passivo;
d) la destinazione al finanziamento di spese pubbliche (cfr. l'art. 53 Cost a mente del quale il tributo realizza il "concorso alla spesa pubblica").
Il tributo è, dunque, un'entrata coattiva in quanto la costituzione e/o l'esecuzione dell'obbligazione tributaria sono presidiate dall'esercizio di poteri autoritativi.
All'interno della generale nozione di tributo è, poi, possibile individuare le due sottocategorie delle imposte e delle tasse.
L'imposta è collegata ad un presupposto economico riferentesi al soggetto passivo e non è destinata al finanziamento di una specifica attività di rilievo pubblicistico. L'imposta, dunque, è destinata a finanziare spese indivisibili.
L'imposta sul reddito delle persone fisiche, in tal senso, non è finalizzata al finanziamento di specifici servizi pubblici ed è collegata al presupposto economico del reddito del soggetto passivo dell'imposta.
La tassa, invece, si caratterizza in quanto la relativa obbligazione tributaria grava sul soggetto passivo in quanto fruitore di una determinata utilità di rilievo pubblicistico.
Più nello specifico vi sono tasse connesse all'emanazione di atti o provvedimenti amministrativi (es tasse sulle concessioni governative); tasse collegate ad una attività pubblica e tasse collegate alla fruizione di un bene o di un servizio pubblico.
Rientra, poi, nella discrezionalità dall'amministrazione, in caso di servizi pubblici, optare per il regime pubblicistico con l'imposizione di una tassa o optare per il regime privatistico imponendo prezzi, tariffe canoni o altri corrispettivi connessi alla stipula di un contratto avente ad oggetto il servizio medesimo.
Nell'elaborazione dottrinale, invece, il tributo individua il genere del quale imposte e tasse rappresentano specie.
Gli elementi qualificanti del tributo sono:
a) la fonte, costituita da un atto autoritativo (legge o provvedimento sulla base della legge);
b) l'obbligazione tributaria, nascente per effetto dell'atto autoritativo;
c) il collegamento dell'obbligazione ad un fatto economico; ciò, in particolare, consente di distinguere il tributo dalle sanzioni che si collegano ad un fatto illecito del soggetto passivo;
d) la destinazione al finanziamento di spese pubbliche (cfr. l'art. 53 Cost a mente del quale il tributo realizza il "concorso alla spesa pubblica").
Il tributo è, dunque, un'entrata coattiva in quanto la costituzione e/o l'esecuzione dell'obbligazione tributaria sono presidiate dall'esercizio di poteri autoritativi.
All'interno della generale nozione di tributo è, poi, possibile individuare le due sottocategorie delle imposte e delle tasse.
L'imposta è collegata ad un presupposto economico riferentesi al soggetto passivo e non è destinata al finanziamento di una specifica attività di rilievo pubblicistico. L'imposta, dunque, è destinata a finanziare spese indivisibili.
L'imposta sul reddito delle persone fisiche, in tal senso, non è finalizzata al finanziamento di specifici servizi pubblici ed è collegata al presupposto economico del reddito del soggetto passivo dell'imposta.
La tassa, invece, si caratterizza in quanto la relativa obbligazione tributaria grava sul soggetto passivo in quanto fruitore di una determinata utilità di rilievo pubblicistico.
Più nello specifico vi sono tasse connesse all'emanazione di atti o provvedimenti amministrativi (es tasse sulle concessioni governative); tasse collegate ad una attività pubblica e tasse collegate alla fruizione di un bene o di un servizio pubblico.
Rientra, poi, nella discrezionalità dall'amministrazione, in caso di servizi pubblici, optare per il regime pubblicistico con l'imposizione di una tassa o optare per il regime privatistico imponendo prezzi, tariffe canoni o altri corrispettivi connessi alla stipula di un contratto avente ad oggetto il servizio medesimo.