intervento dei creditori, richiesta di vendita con o senza incanto e assegnazione nell'espropriazione immobiliare, partecipazione alla gara o all'incanto, le offerte successive all'incanto e gli incanti successivi, la perdita della cauzione, le nuove disposizioni del codice di rito
ARTICOLO 564
Facoltà dei creditori intervenuti (1).
[I]. I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 23 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
Si riporta il testo dell'articolo in vigore fino a tale data
564. FACOLTÀ DEI CREDITORI INTERVENUTI. - [I]. I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo [474], possono provocarne i singoli atti [500, 567 ss.].
ARTICOLO 565
Intervento tardivo.
[I]. I creditori chirografari che intervengono [499] oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 (1) ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.
(1) Le parole « nell'articolo 564 » sono state sostituite alle parole « nell'articolo 563, secondo comma, » dall'art. 23 lett. e) n. 24 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
ARTICOLO 566
Intervento dei creditori iscritti e privilegiati.
[I]. I creditori iscritti [4981, 499] e i privilegiati [2741 2 c.c.] che intervengono [499 1] oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 (1) ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo [474], possono provocare atti dell'espropriazione [567 ss.].
(1) Le parole « nell'articolo 564 » sono state sostituite alle parole « nell'articolo 563, secondo comma, » dall'art. 23 lett. e) n. 24 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
ARTICOLO 567
Istanza di vendita (1).
[I]. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo [474, 564] possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
[II]. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari (2).
[III]. Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.
(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 25 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 13 lett. l)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. L'articolo precedentemente era stato modificato dall'art. 1 l. 3 agosto 1998, n. 302.
(2) V. l'art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in tema di atti di trasferimento, costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali.
Si riporta il testo dell'articolo in vigore fino a tale data
567. ISTANZA DI VENDITA. - [I]. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
[II]. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile, e pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
[III]. La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.
[IV]. Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma.
ARTICOLO 568
Determinazione del valore dell'immobile.
[I]. Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile si determina a norma dell'articolo 15, primo comma [5672].
[II]. Per il diritto del direttario [957 ss. c.c.], il valore, agli effetti indicati, si determina in base agli otto decimi di quello calcolato a norma dell'articolo 13, ultimo comma.
[III]. Se il bene non è soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle disposizioni precedenti sia manifestamente inadeguato, il valore è determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli può fornire un esperto da lui nominato [681, 161 1, 173-bis att.].
ARTICOLO 569
Provvedimento per l'autorizzazione della vendita (1).
[I]. A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di centoventi giorni.
[II]. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle [617 2].
[III]. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza [487] la vendita [503], fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576 STABILISCE L’INCANTO, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
[IV]. Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche (2).
[V]. Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza [618 2] e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
[VI]. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.
(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 26 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 13 lett.m)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il testo precedentemente in vigore recitava: «[I]. Sulla istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. [II]. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. [III]. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, la quale si fa a norma degli articoli seguenti, se egli non ritiene opportuno che si svolga col sistema dell'incanto. [IV]. Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza. [V]. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi».
(2). Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 4, comma 8 del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv., con modif., dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24.
ARTICOLO 570
Avviso della vendita.
[I]. Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente l'indicazione degli estremi previsti nell'articolo 555, del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore (1), con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse (2).
(1) Le parole da « , del valore » a « del debitore » sono state sostituite alle parole « e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568 » dall'art. 23 lett. e) n.26-bisd.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, inserito dall'art. 13 lett. n)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit. sub art. 476.
(2) Comma così modificato dall'art. 17410 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004.
ARTICOLO 571
Offerte d'acquisto (1).
[I]. Ognuno, tranne il debitore [323 1, 378 1, 1471 c.c.], è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.
[II]. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione [119; 86 att.], con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
[III]. L'offerta è irrevocabile, salvo che:
1) [il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573] (2);
2) il giudice ordini l'incanto;
3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.
[IV]. L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.
(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 27 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 13lett. o)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
(2) L'art. 19 l. 24 febbraio 2006, n. 52, modificando l'art. 1 3 lett. o) l. n. 263, cit., ha abrogato il numero 1) del terzo comma.
Si riporta il testo dell'articolo in vigore fino a tale data
571. OFFERTE D'ACQUISTO. - [I]. Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente la indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni.
[II]. L'offerta non è efficace se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 e se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
ARTICOLO 572
Deliberazione sull'offerta (1).
[I]. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti [485] e i creditori iscritti non intervenuti [498].
[II]. Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.
[III]. Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
[IV]. Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 27 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 13lett. p)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
Si riporta il testo dell'articolo in vigore fino a tale data
572. DELIBERAZIONE SULL'OFFERTA. - [I]. Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
[II]. Se l'offerta non supera di almeno un quarto il valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere.
[III]. Se supera questo limite, il giudice può fare luogo alla vendita, quando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all'incanto.
[IV]. Si applica anche in questo caso la disposizione dell'articolo 577.
ARTICOLO 573
Gara tra gli offerenti (1).
[I]. Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.
[II]. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.
(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 27 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
Si riporta il testo dell'articolo in vigore fino a tale data
573. GARA TRA GLI OFFERENTI. - [I]. Se vi sono più offerte [571], il giudice dell'esecuzione convoca gli offerenti e li invita a una gara sull'offerta più alta.
[II]. Se la gara non può aver luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto [576 ss.].
ARTICOLO 574
Provvedimenti relativi alla vendita.
[I]. Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione [136] del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586 [164 att.; 2643n. 6 c.c.].
[II]. Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell'articolo 583.
[III]. Se il prezzo non è depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 587.
ARTICOLO 575
[Termine delle offerte senza incanto] (1).
(1) Articolo abrogato, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 28 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
Si riporta il testo dell'articolo in vigore fino a tale data
575. TERMINE DELLE OFFERTE SENZA INCANTO. - [I]. Se il decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente non è pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nell'articolo 570, il giudice dell'esecuzione ordina l'incanto [576 ss.; 175 att.].
[II]. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto [564] il giudice può prorogare tale termine fino a quattro mesi.
ARTICOLO 576
Contenuto del provvedimento che dispone la vendita.
[I]. Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto [681]:
1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti [504, 577];
2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568;
3) il giorno e l'ora dell'incanto [581 1];
4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma;
5) l'ammontare della cauzione [580] in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti [119; 86 att.] (1);
6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte [5812];
7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito [5851].
[II]. L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere [490].
(1) Numero così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 29 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
Si riporta il testo del numero in vigore fino a tale data
« 5) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti ».
ARTICOLO 577
Indivisibilità dei fondi.
[I]. La divisione in lotti [5761 n. 1] non può essere disposta se l'immobile costituisce un'unità colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.
ARTICOLO 578
Delega a compiere la vendita.
[I]. Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che dispone la vendita [5761] il giudice dell'esecuzione può stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata.
[II]. In tale caso, copia dell'ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita.
ARTICOLO 579
Persone ammesse agli incanti.
[I]. Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore [6041], è ammesso a fare offerte all'incanto [323 1, 378 1, 1471 c.c.].
[II]. Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale [1704 c.c.].
[III]. I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare [571 1, 583].
ARTICOLO 580
Prestazione della cauzione (1).
[I]. Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576.
[II]. Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 30 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
Si riporta il testo dell'articolo in vigore fino a tale data
580. PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE. - [I]. Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576, e avere depositato in cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.
[II]. Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e il deposito per le spese gli vengono restituiti dopo la chiusura dell'incanto.
ARTICOLO 581
Modalità dell'incanto (1).
[I]. L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione [578 1], nella sala delle udienze pubbliche.
[II]. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita [5761 n. 6].
[III]. Allorché siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.
[IV]. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2 l. 3 agosto 1998, n. 302.
ARTICOLO 582
Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario.
[I]. L'aggiudicatario [581 3] deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita [578 2, 581 1]. In mancanza le notificazioni [137 ss.] e comunicazioni [136] possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.
ARTICOLO 583
Aggiudicazione per persona da nominare.
[I]. Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare [579 3], deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall'incanto il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato [831].
[II]. In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore [5742].
ARTICOLO 584
Offerte dopo l'incanto (1).
[I]. Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto [5812].
[II]. Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.
[III]. Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indìce la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
[IV]. Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
[V]. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 31 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 13lett. q)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
Si riporta il testo dell'articolo in vigore fino a tale data
584. OFFERTE DOPO L'INCANTO. - [I]. Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un sesto quello raggiunto nell'incanto.
[II]. Tali offerte si fanno a norma dell'articolo 571 e, prima di procedere alla gara di cui all'articolo 573, il cancelliere dà pubblico avviso dell'offerta più alta a norma dell'articolo 570.
ARTICOLO 585
Versamento del prezzo (1).
[I]. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.
[II]. Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
[III]. Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.
(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 31 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
Si riporta il testo dell'articolo in vigore fino a tale data
585. VERSAMENTO DEL PREZZO. - [I]. L'aggiudicatario [5813] deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576 [587, 596], e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento [5861].
[II]. Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito [508] garantito da ipoteca [2808 c.c.], il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
ARTICOLO 586
Trasferimento del bene espropriato.
[I]. Avvenuto il versamento del prezzo [5741, 585], il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto [568], ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario [2919 c.c.] il bene espropriato ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita [569 3, 576 1] e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti [555, 29141 n. 1 c.c.] e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono a obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508 [2878n. 7 c.c.]. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento (1) (2).
[II]. Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode [559] di rilasciare l'immobile venduto.
[III]. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari [2643n. 6, 2896 c.c.] e titolo esecutivo per il rilascio [4742 n. 1, 605 ss.; 164 att.].
(1) Periodo aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 32 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
(2) Comma così sostituito dall'art. 19-bis d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., nella l. 12 luglio 1991, n. 203.
ARTICOLO 587
Inadempienza dell'aggiudicatario.
[I]. Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito [585 1], il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione [580] a titolo di multa [509] e quindi dispone un nuovo incanto [176 att.].
[II]. Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza [177 att.].
ARTICOLO 588
Termine per l'istanza di assegnazione (1).
[I]. Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.
(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 33 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
Si riporta il testo dell'articolo in vigore fino a tale data
588. ESITO NEGATIVO DELL'INCANTO. - [I]. Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, ogni creditore nel termine di dieci giorni può fare istanza di assegnazione [505] a norma dell'articolo seguente.
ARTICOLO 589
Istanza di assegnazione (1).
[I]. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.
[II]. Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.
(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 33 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
Si riporta il testo dell'articolo in vigore fino a tale data
589. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE. - [I]. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 e al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 [591; 173 att.].
ARTICOLO 590
Provvedimento di assegnazione (1).
[I]. Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.
[II]. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.
(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 33 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
Si riporta il testo dell'articolo in vigore fino a tale data
590. PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE. - [I]. Decorsi dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto, il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti [485] e dei creditori iscritti non intervenuti [4981].
[II]. All'udienza il giudice, se vi sono domande di assegnazione [589], provvede su di esse, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.
[III]. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.
ARTICOLO 591
Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto (1).
[I]. Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.
[II]. Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.
[III]. Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.
(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 33 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 13lett. r) n. 1)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
Si riporta il testo dell'articolo in vigore fino a tale data
591. PROVVEDIMENTO DI AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA O DI NUOVO INCANTO. - [I]. All'udienza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione, se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure ordina che si proceda a nuovo incanto.
[II]. In quest'ultimo caso, il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente.