cnpadc una riforma verso un pò di equità

 
 
Con una interessante delibera, la n 322 del 8 giugno 2011, approvata il giorno 8 febbraio 2012, la CNPADC ha introdotto un meccanismo, in netta controtendenza rispetto a recenti riforme previdenziali adottate da altri enti previdenziali dei liberi professionisti (per tutte si pensi alla riforma della Cassa Forense ), che, all'interno del sistema contributivo (introdotto con il regolamento del regime previdenziale approvato con DI del 14 luglio 2004) è volto a garantire prestazioni pensionistiche più alte ai giovani (cioè i soggetti con minore anzianità contributiva maturata nel sistema reddituale) e prestazioni più contenute ai più anziani (cioè i soggetti con maggiore anzianità contributiva nel sistema reddituale e, perciò, con una quota pensionistica da calcolarsi con detto sistema più corposa).
Il meccanismo, apparentemente complesso, si basa sulla stessa logica cui è improntato il sistema contributivo generale siccome disciplinato dalla Legge n 335 del 1995.
In sostanza, l'aliquota di finanziamento viene disgiunta dall'aliquota di computo nel senso che gli iscritti alla CNPADC si troveranno a contribuire con un determinato importo, in relazione all'aliquota di finanziamento, e vedranno accreditato al proprio montante contributivo individuale un importo maggiorato di una determinata percentuale che può variare dal 0 al 4%, in relazione alla seguente tabella

 

 ALIQUOTA CONTRIBUZIONE
SOGGETTIVA DOVUTA E VERSATA
PLUS % RICONOSCIUTO  COEFFICIENTE DI EQUITA’
INTERGENERAZIONALE
MAGGIORAZIONE ALIQUOTA DI
COMPUTO
 A  B  C  D  E
 >=17%
>= 16% e < 17%
>= 15% e < 16%
>= 14% e < 15%
>= 13% e < 14%
>= 12% e < 13%
>= 11% e < 12%
 4,0%
3,8%
3,6%
3,4%
3,2%
3,0%
3,0%
 1-(Ar/At)  (B*C)  A+D

 

Ar è l'anzianità assicurativa che dà vita alla quota A della pensione da calcolare con sistema reddituale

At è l'anzianità assicurativa totale.

Dall'esame della tabella si può constatare come il coefficiente di equità intergenerazionale può determinare l'annullamento della maggiorazione o, comunque, la sua considerevole riduzione, laddove l'anzianità assicurativa maturata sotto la vigenza del sistema reddituale (anzianità contributiva sino al 31.12.2003) abbia un peso preponderante rispetto all'anzianità contributiva maturata con il sistema contributivo. Si pensi, ad esempio, ad un pensionato con decorrenza 2012 che abbia complessivamente 7 anni di anzianità assicurativa maturata sotto la vigenza del sistema contributivo e 35 anni di anzianità contributiva maturata sotto la vigenza del sistema reddituale. In tale ipotesi la maggiorazione rispetto a quella base prevista dalla colonna B (ad esempio il 4% prevista per una contribuzione maggiore del 17% sul RNP) sarebbe ridotta e pari ai 2/7 della maggiorazione - 1- 35/42 dà infatti come risultato 2/7 - (nell'esempio fatto la maggiorazione sarebbe pari ai 2/7 del 4%).

Per il resto, val la pena ricordare che, a decorrere dal 2013 la contribuzione obbligatoria è stata fissata nella misura del 11% e a decorerre dal 1.1.2014 al 12%. Ciò comporta che, a decorrere dal 2013, vi sarà necessariamente una divergenza in termini di valorizzazione della contribuzione versata tra soggetti con maggiore anzianità contributiva maturata sotto la vigenza del sistema redditaule e soggetti con minore anzianità contributiva maturata sotto la vigenza di detto sistema a vantaggio di questi ultimi.

Non si può non esprimere il consenso in relazione all'obiettivo della riforma ed al meccanismo con il quale è stata attuata perchè il sistema contributivo, essendo un sistema a ripartizione, presenta il suo margine di maggiore flessibilità proprio nella possibilità di modificare le aliquote di computo e finanziamento e, soprattutto, di disgiungerle. Ciò, nel contesto di riforme che hanno introdotto il sistema contributivo con il vincolo, più o meno cogente del pro rata e con le conseguenti gravi sperequazioni a danno degli iscritti più giovani, avrebbe consentito e consentirà di ridistribuire l'onere della sostenibilità tra tutti. Si tratta, è vero, di un timido inizio in quanto, ad avviso di chi scrive, il sistema contributivo, laddove il sistema nel suo complesso fosse ragionevole, non si dovrebbe escludere la possibilità che l'aliquota di computo sia addirittura più bassa di quella di finanziamento per coloro che abbiano maturato una cospicua anzianità contributiva sotto la vigenza del sistema reddituale e che possano perciò vantare una quota pensionistica con tale sistema particolarmente corposa. La legittimità del sistema sarebbe o potrebbe essere salvaguardata prevedendo, per tali soggetti, la possibilità di optare per il calcolo del proprio trattamento interamente con sistema contributivo.

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