cassa ragionieri e commercialisti sempre una questione di pro rata

Una nuova pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sulla problematica del pro rata nell'ambito dell'innovato regime previdenziale dei ragionieri e dei dottori commercialisti

 

Approfondimento a cura di

Anna Campilii

avvocato previdenzialista del Foro di Parma

 

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CNPADC e CNPR continua il contenzioso sul pro rata

 
 
Nell’ambito del contenzioso promosso dai ragionieri per la violazione del principio del pro rata da parte della CNPR (per avere applicato a tutte le anzianità pregresse i tagli pensionistici attuati mediante annacquamento della media reddituale, coefficiente di neutralizzazione e limitazione del “tetto” pensionistico), la sentenza Cass. 13607 depositata il 30 luglio 2012 conferma l'indirizzo favorevole ai pensionati da epoca anteriore al 2007 (già espresso con le 45 sentenze del 2011 numeri: 8846; 8847; 8848; 8849; 8850; 8851; 8852; 8853; 8854; 8855; 8856; 9621; 9622; 9623; 9624; 9625; 9626; 9627; 9628; 9629; 9630; 9631; 9632; 9633; 9634; 9635; 9717; 9718; 9719; 9720; 9721; 9722; 10470; 10471; 10472; 10473; 10474; 10475; 10476; 10477; 10478; 10479; 10480; 10481; 10939.
 
Ma la recente sentenza Cass. n. 13607/12, pur dovendo decidere su una pensione anteriore al 2007, apre la porta (senza adeguato contraddittorio, sulla base di argomenti introdotti per la prima volta nella memoria della CNPR depositata 5 gg. prima dell'udienza e senza alcun rimedio contro le affermazioni incidentali) alla tesi della sanatoria automatica delle vecchie delibere dopo il 2007, in contrasto con la sentenza Cass. 25029/09, secondo cui la legge 296/06 (art. 1 comma 763, ultimo periodo) si è limitata a prorogare l’efficacia delle vecchie delibere solo se legittime in relazione alla legge vigente al momento della loro emanazione, sicché non si vede come le vecchie delibere illegittime possano "resuscitare" e diventare automaticamente legittime dal 2007.

Si nota inoltre un contrasto con la sentenza Cass. 8855/11 (ed altre conformi), secondo cui la norma di salvaguardia va interpretata nel senso che "dal primo gennaio 2007 l'autonomia regolamentare degli Enti non incontra più i limiti posti dal vecchio testo dell'art. 3 comma 12 legge 335/95 ma quelli, meno rigidi, del nuovo testo", affermazione che richiede l'esercizio del potere normativo delegato, coerentemente con il carattere non autoapplicativo, caratteristico di tutte le norme di delegificazione.

Il giorno 26 settembre 2012 si terrà un'altra udienza tematica per cause relative a pensionati ante 2007 e si spera che la Corte di cassazione si attenga ai motivi di ricorso, senza pregiudicare la sorte della pensioni successive al 2006.
L'argomento delle pensioni dei ragionieri post finanziaria 296/06 forma oggetto, salvo altri non noti, dei seguenti ricorsi pendenti in grado di cassazione:
1) RG 18133/2011 avente ad oggetto la sentenza C.App.Torino n.1192/10;
2) RG 11179/12 avente ad oggetto la sentenza C. App. Firenze n.192/2012;
3) RG 14497/12 avente ad oggetto la sentenza C.App. Brescia n. 501/11.
 
Sono pendenti cause analoghe radicate dai pensionati dottori commercialisti, la cui Cassa (CNPADC) ha disapplicato il principio del pro rata nel calcolo della “quota A” della pensione, mediante annacquamento della media reddituale secondo medie mobili (passate dai migliori 10 redditi annuali agli ultimi 25) nel periodo dal 2004 in poi, applicate a tutte le anzianità pregresse anteriori al 31.12.2003. Ma il relativo contenzioso, più recente, non è ancora arrivato in grado di cassazione.

 

 
 
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