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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.S.C. che sta in giudizio in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell'Avvocato ADRIANO CASELLATO (studio NIGRO), rappresentato e difeso dall'avvocato D.S.C., giusta delega in atti;
ricorrente –
contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 8, presso lo studio dell'avvocato RIZZO PIETRANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente –
avverso la sentenza n. 23/04 del Tribunale di LATINA, depositata il 07/05/04 R.G.N. 4478/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/08 dal Consigliere Dott. Donato FIGURELLI;
udito l'Avvocato D.S.C.;
udito l'Avvocato RIZZO PIETRANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione (con riferimento in particolare al terzo e al quarto motivo).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.6.1994 la Cassa Nazionale di Previdenza a favore degli Avvocati e Procuratori proponeva appello avverso la sentenza n. 52/94 del Pretore di Latina, in funzione di giudice del lavoro, con cui, in accoglimento della proposta opposizione, era stata dichiarata la nullità della cartella esattoriale n. 6304 dell'aprile 1986, che ingiungeva all'avv. D.S.C. di corrispondere in favore della CNAP la somma di L. 3.782.368.
A tal fine, rilevava che il D.S. aveva asserito che per l'anno 1984 aveva interamente pagato il contributo dovuto, ma, invero, le somme iscritte nella cartella esattoriale opposta si riferivano a contributi di competenza per l'anno 1984 e a contributi iscritti a ruolo nel 1984, ma relativi ad anni diversi; che, in particolare, nel 1986, si era provveduto ad iscrivere la rimanente parte del credito contributivo 1981-1984 sotto l'indicazione 1984; che l'avvocato appellato era decaduto, per mancato pagamento, dalla richiesta di retrodatazione L. n. 576 del 1980, ex art. 29, per gli anni 1976-77- 78-79-80, sì che egli risultava iscritto per la prima volta a decorrere dal 1981, ossia da data anteriore al compimento del 35 anno di età, con sgravio in data 24.4.1986 di L. 600.000, afferente alla metà dei contributi relativi agli anni 1981-1982 e ulteriori sgravi per Fanno 1983 e degli interessi dovuti per gli armi dal 1981 al 1983; che il professionista appellato non si era avvalso del condono di cui alla L. n. 186 del 1991; che il giudice di prime cure aveva erroneamente valutato i detti sgravi e la complessiva vicenda intercorsa tra le parti. Chiedeva, pertanto, la condanna del D. S. al pagamento delle somme tutte come specificate, a partire da quella portata dalla cartella esattoriale impugnata.
Con memoria depositata il 2.6.1995 l'avv. D.S. chiedeva il rigetto dell'appello proposto dalla Cassa, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Nel corso del giudizio venivano prodotti documenti ed espletata consulenza tecnica di ufficio.
Con sentenza in data 25 febbraio - 7 maggio 2004 il Tribunale di Latina, in riforma della sentenza del Pretore, confermava la cartella opposta, e dichiarava compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 7 maggio 2005, il D.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, ed illustrato da memoria.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nullità del ricorso in appello, cagionato dalla sua omessa notifica all'Esattoria comunale di Latina, parte nel giudizio di primo grado; nullità del giudizio e della sentenza di primo grado.
1.2. Il ricorrente lamenta la mancata integrazione del contraddittorio in appello nei confronti dell'Esattoria Comunale di Latina.
1.3. Il motivo è infondato.
Invero, non sussiste il dedotto litisconsorzio necessario nei confronti dell'Esattoria Comunale di Latina.
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale conseguente alla formazione del ruolo dei crediti previdenziali (nella specie della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense) il concessionario - soggetto destinatario del pagamento, ma non contitolare del diritto di credito - non assume la qualifica di contraddittore necessario, per cui l'adempimento della notifica anche nei suoi confronti del ricorso in opposizione, richiesta dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, assolve alla funzione di una mera "denuntiatio litis", per portare a sua conoscenza la pendenza della controversia, ma non costituisce una vocatio in jus (Cass. 17 aprile 2007, n. 9113).
Si ha litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la decisione richiesta, indipendentemente dalla sua natura (di condanna, di accertamento o costitutiva), è di per sè inidonea a spiegare i propri effetti, cioè a produrre un risultato utile e pratico, anche nei riguardi dello sole parti presenti, stante la natura plurisoggettiva e concettualmente unica e inscindibile sia in senso sostanziale, sia, alle volte, in senso solo processuale, del rapporto dedotto in giudizio, nel quale i nessi fra di diversi soggetti, e tra questi e l'oggetto comune, costituiscono un insieme unitario, con conseguente immutabilità del rapporto medesimo ove non vi sia la partecipazione di tutti i titolari (Cass. 7 marzo 2006, n. 4890), ipotesi che non ricorre nella concreta fattispecie in esame.
2.1. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 nullità del giudizio, cagionata dall'omessa notifica all'appellato dell'ordinanza ammissiva della CTU e dell'udienza fissata per il conferimento dell'incarico;
nullità derivata della CTU; nullità dell'impugnata sentenza, in quanto esclusivamente ed integralmente fondata su di una CTU nulla.
2.2. Il ricorrente lamenta la mancata comunicazione del provvedimento ammissivo della C.T.U..
2.3. Il motivo è infondato.
Invero, il provvedimento concerneva la nomina del CTU, che ha comunicato alle parti l'inizio delle operazioni di consulenza tecnica, come risulta dal provvedimento in data 23-24 aprile 2003 del Tribunale di Latina.
3.1. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, vizio di ultra ed extrapetizione; vizio della motivazione.
3.2. Il ricorrente lamenta l'acritica ricezione della CTU, che aveva erroneamente proceduto ad un esame globale della posizione del ricorrente.
3.3. Il motivo è infondato.
Invero, il D.S. non aveva impugnato il quesito proposto al CTU, di tal che deve ritenersi che correttamente il CTU aveva proceduto ad un esame globale della posizione del ricorrente, al fine di stabilire le somme dovute dal D.S. alla Cassa. Nè risulta che tale contestazione il D.S. abbia svolto dopo l'esaurimento della CTU..
4.1. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, manifesto vizio della motivazione.
4.2. Il ricorrente lamenta erroneità della sentenza impugnata, a fronte della adeguata motivazione della sentenza di primo grado.
4.3. Il motivo è infondato.
Invero, come si è detto, la motivazione della sentenza impugnata è corretta, nè nella presente sede è rilevante la motivazione della sentenza di primo grado, che era stata riformata da quella di appello.
5.1. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.; omessa lettura degli atti del giudizio; omesso rilievo che il CTU non ha tenuto in considerazione gli atti versati in giudizio.
5.2. Il ricorrente lamenta la mancata dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo versato le somme dovute.
5.3. Il motivo è infondato.
Invero, non risulta che fosse cessata la materia del contendere, in quanto non risulta che il pagamento di quanto era dovuto alla Cassa da parte del D.S., a seguito dell'istanza di condono, fosse avvenuto in riconoscimento delle ragioni della stessa. E' comunque, a seguito del condono, andava determinato il regolamento delle spese di lite.
2.1. Consegue il rigetto del ricorso.
2.1. Quanto alle spese del giudizio, stimasi sussistere giusti motivi per dichiararle interamente compensate tra le parti, stante l'esito alterno del giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2008