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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3475-2006 proposto da:
C.N.P.A.F. - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell'avvocato VACCARI GIOIA, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente –
contro
AVVOCATO B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO 157, presso lo studio dell'avvocato CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso;
controricorrente –
avverso la sentenza n. 201/2005 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/02/2005 R.G.N. 1309/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2009 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato VACCARI GIOIA;
udito l'Avvocato CIPRIANI ROMOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.11.2003 avanti al Tribunale di Firenze, l'avv. B.S. convenne in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (qui di seguito, per brevità, indicata anche come Cassa) e premesso che:
- aveva presentato domanda di pensione di anzianità in data (OMISSIS), quando aveva già compiuto i 58 anni, essendo nato il (OMISSIS);
- non essendo applicabile nei suoi confronti la finestra di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 6, siccome a carico unicamente di coloro che avevano compiuto soltanto i 57 anni di età, avrebbe dovuto conseguire la pensione richiesta con decorrenza dal 1.1.1999 e non dall'1.5.1999, come invece era avvenuto;
- peraltro, essendosi fatto cancellare dall'Albo degli Avvocati, a cui si era reiscritto con decorrenza 11.12.1998, in data 15.1.1999, aveva diritto alla corresponsione della pensione solo con decorrenza dal mese successivo alla cancellazione stessa;
chiese quindi che la Cassa fosse condannata a pagargli i ratei relativi ai mesi di febbraio, marzo ed aprile 1999, oltre accessori.
Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza della Cassa, il Giudice adito accolse la domanda.
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 11-15.2.2005, respinse l'appello proposto dalla Cassa, osservando che il differimento di quattro mesi nell'accesso alle pensioni di anzianità disposto dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 6, non poteva trovare applicazione per coloro i quali, già al momento della domanda di pensionamento, possedevano i requisiti richiesti e, in particolare, quello anagrafico dei 58 anni di età.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria.
L'intimato B.S. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione della L. n. 449 del 1997, art. 59, commi 6 e 8, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), esponendo che, giusta il testuale contenuto della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 6, deve ritenersi che il differimento ivi previsto e riferito al periodo 1.1.1998 - 31.12.2000, non è contemplato solo per la limitata categoria di coloro che presentano la domanda di pensione avendo 57 anni, ma per tutti coloro che, in detto triennio, avendo dai 57 anni in poi, richiedano, nella concorrenza del requisito contributivo, la pensione di anzianità.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), esponendo che, contraddittoriamente, la sentenza impugnata da un lato aveva riconosciuto che la domanda amministrativa, costituente un elemento costitutivo del trattamento di anzianità, è rimessa alla esclusiva scelta e valutazione del soggetto interessato e, al contempo, che solo il soggetto che, per sua scelta, aveva presentato domanda di pensione avendo compiuto i 57 e non i 58 anni di età sarebbe stato destinatario del ridetto differimento dei termini di accesso al trattamento pensionistico; inoltre limitare tale differimento alla "sparuta categoria dei soli cinquantasettenni" non avrebbe avuto alcun senso sotto il profilo della stabilizzazione della finanza pubblica, costituente la finalizzazione della normativa all'esame.
Con il terzo motivo, svolto in via subordinata, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 576 del 1980, art. 3 e 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), osservando che, anche ove si volesse aderire all'interpretazione seguita nella sentenza impugnata, stante la riconosciuta cancellazione del B. dall'Albo nel gennaio 1999, la pensione avrebbe comunque dovuto essere erogata, L. n. 449 del 1997, ex art. 59, comma 8, a decorrere dall'1.5.1999.
2. Giova puntualizzare, ancorchè la questione non sia stata oggetto di contrasto nella presente controversia, che, giusta il condiviso orientamento di questa Corte, ai fini della decorrenza del diritto alla pensione di anzianità di avvocato iscritto alla Cassa Nazionale Forense, trova applicazione la previsione della L. n. 449 del 1997, art. 59 che differisce di quattro mesi l'accesso alla pensione nel periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2000; infatti, per la previdenza forense, erogata da ente di previdenza privatizzato, in forza del richiamo effettuato dallo stesso art. 59, comma 20 trova applicazione il combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e art. 1, comma 28, (secondo cui per i lavoratori autonomi iscritti all'AGO il diritto alla pensione si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di età), cosicchè da tale assetto normativo - per l'univoco significato del riferimento alla categoria dei "lavoratori autonomi" destinatari del detto della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 28 - deriva che il richiamo a questa disposizione comporta l'estensione agli iscritti alla Cassa Forense della disciplina dettata per i lavoratori autonomi iscritti all'AGO dal L. n. 449 del 1997, citato art. 59 (cfr. Cass., n. 17072/07).
3. Un tanto premesso, deve osservarsi che, circa la questione interpretativa oggetto del primo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte, dal cui orientamento il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ha avuto reiteratamente modo di precisare che le disposizioni di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 59, commi 6 e 8, che determinano i requisiti per conseguire il diritto alla pensione di anzianità, nonchè, per i lavoratori autonomi, un differimento di quattro mesi nei termini di accesso al trattamento pensionistico, si applicano ai trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dalli. 1.1998, indipendentemente dal fatto che l'assicurato abbia maturato il relativo diritto durante la vigenza della legge precedente, atteso che il citato comma 6 fa riferimento non al momento di maturazione del diritto al trattamento pensionistico, bensì all'epoca di decorrenza del medesimo; con la conseguenza, quanto alla disciplina transitoria per le pensioni di anzianità dei lavoratori autonomi per gli anni 1998/2000, che il differimento di quattro mesi dei termini di accesso alla prestazione (cosiddette finestre) vale anche per i lavoratori autonomi che avessero già raggiunto i cinquantasette anni, giacchè le finalità di bilancio alla base del disposto slittamento e il conforme trattamento previsto per i lavoratori dipendenti dimostrano che il requisito anagrafico (età superiore ai cinquantasette anni) non rileva ai fini dell'esclusione dello slittamento stesso (cfr. ex plurimis, Cass., nn. 18280/2003; 11947/2005; 16466/2007).
Nè, seguendo tale interpretazione, possono ravvisarsi i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal controricorrente poichè:
- lo slittamento di un anno e pochi mesi per l'accesso al pensionamento non determina un sacrificio irragionevole per l'aspirante alla pensione, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di contenimento della spesa, meritevoli di considerazione privilegiata, che hanno ispirato il legislatore del 1997 e della specificità del trattamento di anzianità, per il quale non sono invocabili i parametri di costituzionalità valevoli per la pensione di vecchiaia;
- applicando le nuove regole anche a coloro che avevano maturato, sotto la sua vigenza, i requisiti richiesti dalla L. n. 335 del 1995, non si fa applicazione retroattiva della L. n. 449 del 1997, perchè le nuove disposizioni non incidono sui trattamenti pensionistici già liquidati;
- la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali, salvo il limite della ragionevolezza, è comunque rimessa alla discrezionalità del legislatore, che può sempre intervenire con leggi peggiorative persino su trattamenti pensionistici in corso di erogazione;
- l'applicabilità della L. n. 449 del 1997 a tutte le pensioni decorrenti dall'1.1.1998 non discrimina coloro che avevano maturato, anteriormente alla data della sua entrata in vigore, i requisiti richiesti dalla L. n. 335 del 1995, perchè il comune denominatore della decorrenza della prestazione è applicazione del principio secondo il quale in materia pensionistica si applicano le regole vigenti al momento del pensionamento.
Essendosi la Corte territoriale discostata dai suddetti principi, il motivo di ricorso all'esame risulta fondato.
4. In base alle considerazioni che precedono il ricorso, restando assorbita la disamina degli altri motivi, deve essere accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione della domanda svolta da B.S..
Il difforme esito dei giudizi di merito consiglia la compensazione delle spese per l'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda svolta da B. S.; spese dell'intero processo compensate.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2009