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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE in persona del legale rappresentante "pro tempore" Presidente avv. D.T. M., rappresentata e difesa dagli avv. Donella Dario e Carlo Martuccelli per mandato a margine del ricorso, elett. in Roma presso lo studio dell'avv. Martuccelli, via Don Minzoni 9;
ricorrente
contro
AVV. P.P., in atti generalizzato, rappresentato e difeso da sè stesso, elett. dom. in Roma presso lo studio dell'avv. Alma, via Caio Mario 14.a
intimato controricorrente –
e contro
MONTEPASCHISERIT corr. in Catania;
intimato –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 143 in data 63.2003 depositata il 203.2003 R.G. 911/2001;
udita la relazione della causa fatta dal Dott. Vincenzo Di Nubila all'udienza del 10.5.2007;
udito per il ricorrente l'avv. Donella;
udito per il resistente l'avv. Alma per delega;
udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. P. CICCOLO il quale ha concluso per l'inammissibilità del primo e terzo motivo del ricorso, rigetto del secondo motivo, assorbito il controricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21.11.1998, l'avv. P.P. proponeva opposizione contro cartella di pagamento notificatagli il 4.11.1993, per il pagamento di L. 47. 529.880 a titolo di contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per gli anni 1990 - 93 e per il 1997. Il ricorrente eccepiva la prescrizione per i primi anni, e di nulla dovere a fronte del 1997. Si costituiva la Cassa opposta e riconosceva che nulla era dovuto per il 1997, trattandosi della prima rata dei contributi 1993. Insisteva invece per ottenere il pagamento dei contributi per il periodo 1990 - 1993.
Il Montepaschi eccepiva la propria carenza di legittimazione.
2. Il Tribunale di Catania dava atto della cessazione della materia del contendere quanto al 1993; dichiarava non dovuta l'annualità 1990 in quanto prescritta, dichiarava dovuta la somma di L. 17.413.072 per gli anni 1991 e 1992. Dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Montepaschi-Serit.
3. Proponeva appello la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, deducendo l'erronea applicazione della prescrizione quinquennale anzichè decennale e, in ogni caso, del termine di decorrenza della medesima. Proponeva appello incidentale il P., eccependo la prescrizione anche per le annualità 1991 e 1992. La Corte di Appello respingeva l'appello principale ed accoglieva l'appello incidentale, così motivando:
- la L. n. 576 del 1980 non trova ulteriore applicazione, per sopravvenuta integrale regolamentazione della materia;
- la prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense è quinquennale e si applica anche retroattivamente;
- il termine di prescrizione inizia a decorrere dall'insorgenza dell'obbligo del tributo e non dalla comunicazione alla Cassa del volume di reddito, che non assume il carattere di un riconoscimento di debito;
- del resto la determinazione del contributo è una semplice operazione matematica che la Cassa può compiere "a seguito della successiva comunicazione dell'importo del reddito;
- nella specie, tale comunicazione è avvenuta, sia pure in ritardo e prima dello spirare del termine di prescrizione;
- in mancanza di inoltro da parte dell'avvocato del volume di affari Mod. 5, la Cassa può ugualmente interrompere la prescrizione "trattandosi di credito determinabile successivamente";
- in definitiva, tutte le annualità per le quali non vi è stata cessazione della materia del contendere sono prescritte.
4. Nelle more del processo, l'avv. P. versava l'importo della cartella emessa in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, pari a L. 22.247.241. A seguito della sentenza di appello, il P. otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per il pagamento di Euro 11.480,74 oltre spese.
5. Ha proposto ricorso per Cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, deducendo tre motivi. Resiste con controricorso avv. P.P., il quale ha presentato memoria integrativa. Montepaschi Serit non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In sede di discussione orale, il difensore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha dichiarato di rinunciare alla tesi della prescrizione decennale, riconoscendo che la prescrizione dei contributi forensi è quinquennale. Di qui la richiesta del Procuratore Generale di dichiarare inammissibili per rinuncia il primo e il terzo motivo del ricorso.
7. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense insiste invece sul secondo motivo: violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 della L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 2, per avere la Corte di Appello affermato erroneamente, secondo la ricorrente che la prescrizione contributiva (ormai pacificamente da ritenersi quinquennale) inizia a decorrere dal giorno del dovuto e non dall'invio alla Cassa della comunicazione attestante il volume di affari dell'avvocato contribuente.
8. Il motivo è fondato. La norma dispone che "per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23". La questione che si pone in diritto alla Corte è di stabilire se tale norma sopravviva alla nuova disciplina del termine di prescrizione, di cui alla L. n. 335 del 1995, quale norma speciale previgente non espressamente modificata.
9. La giurisprudenza in tema di prescrizione dei contributi previdenziali si è finora occupata del termine necessario a prescrivere e non anche della decorrenza. Così per quanto riguarda la sentenza 13.12.2006 n. 26621, la Corte di Cassazione ha affermato che il termine di prescrizione è divenuto quinquennale anche per le gestioni dei liberi professionisti. Cass. 15.3.2006 n. 5622 ha ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense è quinquennale dal 1.1.1996. Cass. 9.4.2003 n. 5522 afferma lo stesso principio. Le sentenze in questione affermano in via generale che la normativa sopravvenuta "ha regolato l'intera materia", ma a ben vedere non tutta la materia del termine di prescrizione inerente alle contribuzioni obbligatorie è attratta nella nuova disciplina: la L. n. 335 del 1995 per vero nulla ha disposto circa la decorrenza della prescrizione.
10. Le sentenze citate non si occupano del problema della decorrenza del termine, che per gli avvocati è fissata nell'inoltro della dichiarazione mod. 5: la L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 2, sopra ricordato non è stato inciso dalla normativa sopravvenuta, la quale ha unificato i termini di prescrizione. Ne deriva che in tema di previdenza obbligatoria per gli avvocati, gestita dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, la decorrenza del termine di prescrizione (quinquennale) coincide con l'inoltro della dichiarazione del volume di affari, sul quale si applica l'aliquota.
La norma è finalizzata a porre in condizione la Cassa di riscuotere il contributo, vale a dire di esercitare il proprio diritto di credito.
11. La sentenza di appello da atto che la comunicazione suddetta è avvenuta "medio tempore". Dalla sentenza di primo grado si apprende la data di tale inoltro: 9.5.1995. Ne deriva che i contributi relativi alle annualità tuttora in contestazione - 1991 e 1992 - non sono prescritti alla data della cartella esattoriale.
12. Nel controricorso, l'avv. P. eccepisce il giudicato interno e/o esterno. Deduce il controricorrente che "a seguito della sentenza della Corte di Appello egli ha ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di Euro 11.480,74, pari alle due annualità di contributi suddetti, dovuti in restituzione dato che egli aveva dovuto pagare la cartella onde evitare l'esecuzione forzata. L'opposizione avverso detto decreto ingiuntivo veniva proposta tardivamente dalla Cassa ed il decreto veniva dichiarato esecutivo. Il giudicato, sia esso interno o esterno al processo, preclude il ricorso per Cassazione, ad avviso del P..
13. L'eccezione è infondata. La giurisprudenza ritiene che il giudicato sostanziale, il quale si forma "a causa della mancata opposizione al decreto ingiuntivo, copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione" (Cass. 24.11.2000 n, 15178). Il giudicato può essere dedotto in Cassazione, sia esso interno o esterno (Cass. SU 16.6.2006 n. 13916). Quindi il giudicato che nasce dal decreto ingiuntivo esecutivo copre il "petitum" e la "causa petendi", il dedotto e il deducibile.
14. Dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto dal P. al Tribunale di Catania, si apprende che il credito ivi azionato riguarda la vicenda processuale di cui ci occupiamo e, in particolare, la sentenza di primo grado che dichiarava dovuta la somma di L. 17.413.072 relativamente agli anni 1991 e 1992, la sentenza di appello che annullava tale sentenza, il fatto che il pagamento della cartella doveva essere ritenuto definitivamente non dovuto, con conseguente diritto alla restituzione. La "causa petendi" azionata in sede monitoria è quindi l'esecuzione della sentenza di appello, vale a dire che, in virtù della sentenza di secondo grado, il P. aveva diritto alla ripetizione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. Questo e non altro è l'oggetto del giudicato, che si atteggia come esterno al presente processo e coincide con gli effetti della provvisoria esecutorietà delle sentenze di primo grado e di appello. Non appare invece sostenibile che per ciò solo che il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo esso precluda il ricorso per Cassazione alla stregua di un giudicato sulla definitiva non debenza della somma richiesta.
15. Dichiarati inammissibili per rinuncia il primo e il terzo motivo del ricorso per Cassazione, va accolto il secondo motivo. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata ed il processo va rinviato alla Corte di Appello di Messina, anche per le statuizioni circa le spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibili per rinuncia il primo e il terzo motivo del ricorso; accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Messina.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2007
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